Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2877 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2023, con la quale NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, nn. 4 e 5, cod . pe n .
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla richiesta di concessione della causa estintiva del reato di cui all’art. 162 ter cod. pen.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen.
- Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito.
La Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha sottolineato che in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall’art. 469, cod. proc. pen., che è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell’imputato (Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021, Rv. 282133). Di conseguenza, come ritenuto dai giudici d’appello, è ostativa la richiesta espressa del Pubblico Ministero relativa alla non applicazione del suddetto istituto.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata richiama parimenti la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l’imputato abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest’ultima di valutarne l’idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo (Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, Rv. 286309; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556 – 01). Tale ipotesi non si è verificata nel caso di specie, essendosi il difensore limitato ad inviare alla persona offesa una lettera di scuse con offerta risarcitoria e un vaglia postale non accettato dalla predetta persona offesa. Né risulta allegata al ricorso, in ossequio al principio di
autosufficienza, la e mail che il ricorrente deduce di aver inviato alla persona o informandola della messa a disposizione della somma offerta a titolo risarcitorio.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa dell ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.