Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17975 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lamezia Terme ha confermato la condanna di NOME NOME per il reato di minacce.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge in merito al denegato riconoscimento, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, dell’estinzione del reato a seguito della reiterata presentazione di congrua offerta risarcitoria alla persona offesa, da quest’ultima rifiutata. Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto non essersi perfezionata la suddetta causa estintiva in ragione del fatto che l’offerta non era stata presentata nelle forme di cui agli artt. 1209 e s. c.c., nonostante il citato art. 35 dell’ordinamento del giudice di pace non richieda i rispetto di tali forme e la giurisprudenza di legittimità ritenga che l’estinzione del rea non possa dipendere dall’arbitrio della persona offesa. Conseguentemente il giudice dell’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla congruità dell’offerta, tenuto conto dell’effettivo turbamento subito dalla stessa persona offesa. Analogo vizio viene dedotto con il secondo motivo, avendo il Tribunale omesso di rispondere al quarto motivo d’appello, con il quale era stato eccepito che a seguito della presentazione banco judicis, prima della costituzione di parte civile, dell’offerta comunque si erano prodotti gli effetti di cui all’art. 1220 c.c., con conseguente necessità di revocare condanna dell’imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile nel primo grado di giudizio. 3. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va anzitutto ribadito che il termine previsto dall’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 pe procedere alla riparazione del danno cagioNOME dal reato ha natura perentoria (Sez. 4, n. 47007 del 08/11/2022, COGNOME, Rv. 284009; Sez. 5, n. 30094 del 14/03/2018, COGNOME, Rv. 273328). E’ dunque escluso che l’offerta effettuata dall’imputato banco judicis all’udienza di comparizione – e non prima della sua celebrazione – potesse ritenersi tempestiva, rimanendo irrilevante che il giudice dell’appello non lo abbia
rilevato, avendo egli comunque correttamente ritenuto non essersi perfezionata la causa estintiva.
Quanto invece all’asserita offerta effettuata dall’imputato direttamente alla parte offesa mediante raccomandata, deve osservarsi in primo luogo che la stessa era inferiore a quella presentata in udienza, il che rivela come lo stesso imputato fosse consapevole della sua inidoneità a costituire l’integrale risarcimento del danno patito dalla vittima Ma a prescindere da tale profilo, è appena il caso di rilevare come quella comunicata alla persona offesa costituisse una sorta di mera proposta transattiva e non una vera e propria offerta risarcitoria. Ed infatti per determinarsi l’effetto estintivo, che il cita 35 connette all’integrale risarcimento, l’offerta reale è sempre necessaria e anche se non è imposto venga effettuata nella forma rituale di cui agli artt. 1209 e s. c.c., deve essere comunque formulata con una forma idonea a garantire che la somma offerta sia posta nella libera e incondizionata disposizione dell’avente diritto. Se è vero che l’operatività della causa estintiva non può dipendere dal mero arbitrio di quest’ultimo, come eccepito dal ricorrente, non è meno vero, cioè, che la volontà riparatoria dell’imputato deve tradursi in un comportamento effettivamente idoneo a raggiungere il risultato, il quale, nel caso del risarcimento monetario, non può che concretizzarsi nella reale messa a disposizione del danneggiato della somma oggetto dell’offerta, talchè questi possa eventualmente acquisirla senza necessità dell’ulteriore attivazione dell’offerente. Qualora la persona offesa rifiuti l’offerta spetterà poi al giudice valuta la congruità ed eventualmente riconoscere essersi comunque perfezionata la fattispecie estintiva, con conseguente diritto dell’imputato di rientrare nel pieno possesso della somma senza essere per l’appunto leso nel suo diritto di vedere riconosciuta la causa di estinzione del reato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo che l’originaria proposta avesse comportato l’effettiva messa a disposizione della persona offesa della somma offerta a titolo di risarcimento del danno, con la conseguenza che la stessa era inidonea a determinare l’applicazione dell’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 e correttamente i giudici del merito non ne hanno valutato la congruità.
Dall’infondatezza del primo motivo discende quella del secondo motivo, atteso che, come già evidenziato, essendo l’offerta effettuata in udienza dall’imputato intempestiva indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata asseritamente formulata prima della costituzione della parte civile, la stessa non era idonea a produrre alcun effetto, men che meno, come preteso, quello di cui all’art. 1220 c.c.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l’imputato condanNOME al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civili, che si liquidano in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 14//2024