Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29669 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO :[L TRIBUNALE DI PADOVA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CITTADELLA il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME
avverso la sentenza del 14/03/2024 del TRIBUNALE di PADOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; concluso per l’annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, quanto alle conclusioni della Procura Generale, e ha posto in rilievo che la procedura di cui all’art. 469 cod. proc. pen. non trova applicazione nell’ipotesi di cui all’art. 162-ter cod. pen. chiedendo, in subordine, la rimessione del potenziale contrasto giurisprudenziale alle Sezioni Unite;
cQ
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Padova dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 595 cod. pen. ascritto allo stesso, in quanto estinto p condotte riparatorie.
Avverso la richiamata pronuncia del Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale affidandosi a due motivi.
2.1. In primo luogo, il Pubblico Ministero deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 162-ter cod. pen. con riguardo all’impossibilità di attuare condotte riparatorie.
A fondamento della censura il ricorrente lamenta che la decisione impugnata ha ritenuto non possibile la pubblicazione di un post di scuse sulla pagina Facebook del gruppo “RAGIONE_SOCIALE‘, in quanto detta pagina non esiste più, mentre, al contrario, dalla consultazione di fonti aperte si evince che i profilo è operativo in quanto si trovano a tutt’oggi sul web commenti al post diffamatorio.
2.2. Con il secondo motivo il Pubblico Ministero lamenta, sempre in forza dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 162-ter cod. pen. con riguardo alla ritenuta congruità della somma offerta a titolo di riparazione del danno, pari ad euro 1.000,00, che sarebbe stata operata in via equitativa dalla decisione censurata mediante un richiamo complessivo ai molteplici fattori all’uopo operanti e non con una considerazione distinta di ciascuno di essi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre premettere, quanto al problema della nullità del provvedimento impugNOME perché non sarebbe stato rispettato il procedimento contemplato dall’art. 469 cod. proc. pen. e, in particolare, il giudice non avrebbe considerato l’opposizione del Pubblico Ministero, che la questione, al di là della sua fondatezza (o meno), non è stata dedotta dal Pubblico Ministero ricorrente, bensì solo dal Sostituto Procuratore Generale nella requisitoria scritta.
Pertanto non occorre pronunciarsi su tale questione poiché una ipotetica nullità sarebbe comunque a regime intermedio in quanto rientrante nel novero dei vizi attinenti alla “partecipazione al procedimento” del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, cod. proc. peri., e pertanto assoggettati al regi di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 23545 del 20/05/2021, Rv. 281397 – 01).
Di conseguenza, un’eventuale nullità sarebbe stata comunque sanata a fronte della mancata formulazione della relativa doglianza con il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero.
2.1 due motivi di ricorso sono suscettibili di valutazione unitaria.
Ai fini della decisione sugli stessi, il collegio ritiene che, anche co riferimento al vaglio della congruità dell’offerta di cui all’art. 162-ter cod. pe sia necessario considerare i principi enunciati da Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264240 – 01, pur con riferimento all’analogo procedimento davanti al giudice di pace e dunque all’art. 35, primo comma, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Nell’indicata pronuncia, in particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che la predetta norma, nel correlare l’estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice, presuppone che siano state sentite le parti ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa, sicché è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l’inadeguatezza della somma di denaro posta a disposizione dell’imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive.
Orbene, la pronuncia impugnata, a differenza di quanto assunto dal Pubblico Ministero ricorrente, appare adeguatamente argomentata quanto alla soddisfazione delle esigenze retributive e preventive, laddove la stessa ha posto in rilievo che l’imputato ha elimiNOME il post diffamatorio, e che la circostanza ch vi sono ancora commenti sul web non può essere addebitata allo stesso.
E’ invece fondata la doglianza del Pubblico Ministero articolata nel secondo motivo poiché l’offerta di euro 1.000,00 è stata ritenuta equa in maniera assertiva, con una decisione che non consente di comprendere se il giudice del merito ha congruamente vagliato le esigenze, anche compensative, che devono essere soddisfatte. E ciò vieppiù a fronte, come nella fattispecie in esame, di un’opposizione che era stata manifestata sia dalla persona offesa che dal Pubblico Ministero rispetto all’offerta presentata dall’imputato, ciò che imponeva
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un pregnante onere motivazionale sull’idoneità della somma a soddisfare le esigenze compensative dell’offesa arrecata alla reputazione della persona offesa.
Va ribadito infatti, a riguardo, che anche l’equità deve essere ancorata a parametri che consentano una valutazione della non manifesta illogicità della relativa valutazione che, come è noto, ai fini della considerazione del danno subito dalla persona lesa nella propria reputazione da una condotta diffamatoria deve essere riguardato tenendo conto della diffusione della notizia, dell’entità dell’offesa alla reputazione e della posizione sociale della vittima (Sez. 3 civ., n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 – 04).
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 19 giugno 2024
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