Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50295 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50295 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, nato a Pordenone il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; udito per l’imputato COGNOME NOME, l’AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. udito per l’imputato COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. udito per l’imputato COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale
di Reggio Calabria, ha assolto, per quanto qui COGNOMEva, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo A), perché il fatto non sussiste; ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 110 cod.pen., capo H), per non avere commesso il fatto, e, per l’effetto, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione e C 18.000,00 di multa; a COGNOME NOME, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 21/07/2017, irr. 22/03/2018, in complessivi anni undici mesi otto di reclusione e C 33.333,00 di multa, a COGNOME NOME nella misura di anni quattro di reclusione e C 17.333,00 di multa.
1.1. Gli imputati sono stati rispettivamente condannati:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione agli artt. 81, 110 cod.pen. 416 bis.1 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; perché, in concorso tra loro e con COGNOME NOME (non impugnante) e con soggetti non identificati, detenevano ed offrivano in vendita un chilogrammo di sostanza stupefacente cocaina. Fatto aggravato per il solo COGNOME ai sensi dell’art. 416 bis 1 cod.pen. per aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca COGNOME della ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (capo L);
COGNOME NOME anche per i reati di cui agli artt. 110, 416 bis 1. cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché in concorso con COGNOME NOME, acquistavano e importavano dall’Ecuador due distinte partite di sostanza stupefacente cocaina trasportata all’interno di containers imbarcati su navi mercantili attraccate al porto di Gioia Tauro. Fatto commesso in data anteriore e prossima all’01/01/2014, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis 1 cod.pen. per aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE (capo F); nonché per il reato di cui agli artt. 416 bis 1. cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché deteneva 21 chilogrammi di cocaina, acquistati e importati dal Brasile in Italia e trasportati all’interno container imbarcato NOME nave MSC Alicante attraccata al porto di Gioia Tauro 1’01/01/2014. Fatto commesso 1’01/01/2014, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis 1 cod.pen. per aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca COGNOME della ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (capo G in esso assorbito il capo B).
Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguent motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, COGNOME disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
N
2.1. Il ricorso nell’interesse di NOME è affidato a due motivi di ricorso.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Erronea attribuzione dell’utenza NOME al ricorrente, erronea affermazione della responsabilità concorsuale in occasione del contatto con COGNOME e COGNOME. Vizio di motivazione, anche con il travisamento della prova, in relazione all’affermazione della responsabilità penale del ricorrente in relazione al capo L).
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’utenza NOME fosse riferibile all’imputato COGNOME e travisato il contenuto della conversazione tra COGNOME e COGNOME nella quale il primo aveva detto di essere a Roma col fratello e due cugini. La Corte territoriale avrebbe erroneamente tratto da tale dato la presenza del ricorrente in Roma e l’attribuzione al medesimo dell’utenza denominata NOME. Con ragionamento illogico la Corte territoriale, riconosciuta l’insussistenza dell’associazione finalizzata al narcotraffico avrebbe ritenuto comunque la responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo L).
In particolare, la condotta di “intermediario” ascritta al ricorrente sarebbe insussistente in quanto priva di tipicità causale efficiente. Dall’utenza intercetta ck nome NOME sarebbero partite unicamente informazioni generiche mancando qualunque elemento per sostenere che l’utenza sia stata utilizzata dal ricorrente soprattutto alla luce della prassi di consegna passaggio del telefono tra soggetti diversi comprovata all’interno dell’odierno processo.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen.
2.2. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è affidato a quattro motivi.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta natura di sostanza stupefacente in relazione al capo L) in assenza di sequestro e NOME NOME del compendio intercettato. Dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni non si evincerebbe alcun riscontro che si tratti di sostanza stupefacente /atteso il linguaggio cripticKnuto conto che il COGNOME non ha alcun legame con COGNOME e COGNOME ed è soggetto incensurato.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla condotta di offerta in vendita.
La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la condotta di offerta in vendita NOME NOME di quanto accertato perché avrebbe temporaneamente detenuto un chilogrammo di sostanza stupefacente tipo cocaina
al solo fine di farla visionare ai compratori i quali, però, all’esito della vision campione avevano deciso di non procedere all’acquisto. La mera detenzione temporanea della sostanza stupefacente, ove dimostrata, non configurerebbe alcuna autonoma fattispecie di reato se non risulta la finalità di cessione e comunque la messa in vendita. La condotta contestata non è quella di cessione, né poi sarebbe comunque configurabile la condotta di messa in vendita, avendo detenuto la sostanza al solo fine di esibirla agli acquirenti. Il comportamento dell’imputato realizzerebbe una mera millantata cessione COGNOME tale non punibile. Peraltro, rammenta il ricorrente che l’offerta in vendita deve essere collegata ad una effettiva disponibilità che non sarebbe sussistente nel caso in esame. Non sarebbe possibile affermare la responsabilità penale per il reato di offerta in vendita se prima non si accerti la effettiva disponibilità del soggetto offerente L’offerta in visione di un campione di sostanza stupefacente non integrerebbe la condotta di offerta in vendita.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 56,110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta consumazione del reato di offerta in vendita e non di delitto tentato. Argomenta il ricorrente che non sarebbe dimostrato l’accordo per la cessione, tant’è che il COGNOME aveva fatto visionare un campione di sostanza stupefacente, acquirenti che nonostante l’esibizione non avevano perfezionato l’accordo. L’assenza di accordo su qualità e quantità della sostanza stupefacente non connoterebbe di serietà le trattative e NOME non sarebbe configurabile l’accordo volto alla vendita. In assenza di elementi di prova dell’accordo non potrebbe ritenersi responsabile l’imputato per il reato consumato di offerta in vendita, dovendosi ritenere l’ipotesi di delit tentato.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133 cod.pen. e 62 bis cod.pen. Nonostante l’intervenuta assoluzione dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la corte territoriale avrebbe esclu l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e con motivazione generica.
2.3. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME è affidato a cinque motivi.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 521 cod.proc.pen. e art. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione ai capi B) e G).
Nel capo B) dell’imputazione si contestava all’imputato di essersi occupato di recuperare il COGNOME illecito del container « farlo uscire dal porto di Gioia Tauro
concorso con il coimputato COGNOME. Il giudice di primo grado aveva rite responsabile l’COGNOME COGNOME avere recuperato il COGNOME attraverso l’ausi squadra di portuali infedeli e di essersi appropriato del COGNOME all’insa COGNOME. A fronte della censura difensiva che COGNOMEvava la violazione dell’a cod.proc.pen. con riguardo alla sussistenza del dolo concorsuale che il Trib avrebbe escluso modificando il fatto, la corte territoriale avrebbe ome rispondere COGNOMEvando l’incomprensibilità della doglianza. A fronte della ri difformità tra la condotta contestata e quella ritenuta nella se ontologicamente incompatibile, la corte territoriale avrebbe omesso di dare risposta congrua.
– Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in re agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art cod.proc.pen. in relazione al capo F). La Corte territoriale avrebbe conferma condanna del ricorrente in relazione al capo F concernente la presu importazione di due distinte partite di sostanza stupefacente del tipo coca concorso con COGNOME NOME NOME NOME di un’unica frase captata in conversazione intervenuta tra i due in assenza di una valutazione e con partic attenzione e rigore COGNOME richiesto nel caso di prova derivante da operazio intercettazione senza chela operato il sequestro della sostanza stupefacent Corte avrebbe inoltre errato nel ritenere non essenziale accertare l quantitativo della sostanza o la precisa epoca in cui siano state poste in es importazioni essendo sufficiente la contestazione in data anteriore t )rossima al momento in cui sono state registrate le conversazioni che integrano la prov reato. E ciò a maggior ragione nel caso in cui la stessa Corte territoriale non di dare assoluta credibilità alle dichiarazioni dell’imputato sostenendo un co mentirsi e truffarsi da parte degli imputati. Avrebbe anche svilito la convers riferita agina 35 (“Pure quella è stata rubata”) COGNOME la valenza conversazione del 4 gennaio 2014, nella quale il presunto broker COGNOME COGNOME COGNOME la prima operazione tentata con l’COGNOME fosse stata fallimentare. In stessa captazione valorizzata ai fini della condanna si presterebbe a dif valutazioni in relazione all’espressione “COGNOME c’era le altre due volte ch mandato dall’Ecu”, posto che nel capo l’imputazione contestato la droga sarebbe giunta a destinazione sicché non può essere interpretata COGNOME correl ad altri tentativi infruttuosi di importazione, tenuto conto che non è suffic mera conclusione dell’accordo essendo necessaria invece l’acquisizione un’autonoma detenzione ai fini della condotta di importazione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
– Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in rel agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in rela al capo L). La corte territoriale avrebbe illogicamente ritenuto la respons
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penale del ricorrente in relazione al ruolo di intermediario svolto per l’acquisto della droga. Tale contestazione sarebbe collegata a quella del capo I) per cui il COGNOME è stato assolto. La corte avrebbe contraddittoriamente condannato l’COGNOME per avere concorso nell’offerta in vendita di un chilogrammo di cocaina che il COGNOME aveva millantato di avere e così avrebbe ritenuto responsabile l’COGNOME per l’offerta in vendita di kg. 20 di sostanza stupefacente mai esistita. Non sarebbe configurabile tale condotta in quanto non collegata ad effettiva disponibilità della droga da parte dell’offerente. Nel caso in esame poi l’COGNOME non sarebbe l’offerente, essendo tale il COGNOME, e non potrebbe essere punito per avere fatto da intermediario in ordine alla vendita. Mancherebbe poi la prova del dolo del reato.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 416 bis.1 cod.pen. La Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l’aggravante con una motivazione illogica priva di riferimenti concreti alla necessaria finalizzazione RAGIONE_SOCIALE condotte contestate all’agevolazione del sodalizio mafioso, non essendo sufficiente l’affermazione che l’imputato si vantasse della cosca di appartenenza; parimenti illogica sarebbe l’asserzione secondo cui l’agevolazione emergerebbe dal fatto che prometteva al COGNOME che la cosca avrebbe garantito per la perdita subita. La motivazione sarebbe finanche carente in quanto fondata NOME base di una mera deduzione del tutto apodittica secondo cui tutte le importazioni nel porto di Gioia Tauro sarebbero collegate alla cosca COGNOME. Sarebbe poi carente altresì attesa la natura soggettiva della menzionata aggravante la motivazione in punto consapevolezza dell’agevolazione della consorteria mafiosa.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133 cod.pen. e 62 bis cod.pen. Nonostante l’intervenuta assoluzione dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la corte territoriale avrebbe esclu l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche in ragione del COGNOMEvante quantitativo di droga non essendo neppure stata contestata la circostanza aggravante dell’ingente quantità e non sia mai intervenuto tin sequestro. Né vi sarebbe corretta applicazione dell’art. 133 cod.pen. sia con riguardo alla pena base sia con riguardo agli aumenti per la continuazione tenuto conto della determinazione della pena base in anni nove di reclusione senza adeguata motivazione così COGNOME consistenti sarebbero gli aumenti di pena per i reati satelliti senza adeguata motivazione.
La difesa di NOME NOME ha depositato motivi nuovi con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME NOME è inammissibile per genericità estrinseca e manifesta infondatezza.
4.1. Il primo motivo di censura non si confronta con le ragioni della decisione impugnata difettando di specificità estrinseca.
Nel riproporre, peraltro, le medesime questioni già devolute in appello in tema di attribuzione dell’utenza NOME al ricorrente e in relazione all’affermazione della responsabilità per il capo L) con riguardo alla condotta di “intermediario” u·-· GLYPH ist Lbe i ascritta al ricorrente/per assenza di tipicità causale, stbrAcorrente non si confronta con la motivazione dei giudici dell’impugnazione che hanno esaminato puntualmente le doglianza e le hanno disattese con motivazione del tutto coerente, adeguata e corretta sul piano dei principi di diritto.
Nel rammentare che è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, COGNOME debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa COGNOME indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, COGNOMEva il Collegio la congruità e correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dai giudici territoriali.
Con riguardo al profilo dell’attribuzione dell’utenza NOME NOME‘imputato NOME NOMENOME NOME, della riferibilità del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni registrate a medesimo, la sentenza impugnata ha argomentato la sicura identificazione del ricorrente quale utilizzatore dell’utenza NOME NOME NOME NOME una pluralità di elemen tratti dal compendio probatorio e segnatamente: 1) dalla circostanza che in data AAP , 26/04/2017, alle ore 9,50 l’utenza in ged a NOME NOME un messaggio all’utenza NOME NOME NOME avendo ricevuto risposta, chiamava direttamente l’utenza n. 3296391439, intestata a NOME NOME e da questi utilizzata, invitandolo a rispondere al messaggio, risposta che prontamente seguiva, tre minuti dopo, dall’utenza NOME; 2) dalla circostanza che il nickname utilizzato corrisponde al diminutivo del nome di battesimo dell’imputato; 3) dalla circostanza che, in data 28/04/2017, NOME si recava a Roma dove alloggiava nell’hotel ove vi era d: tn , che NOME e COGNOME. Evidenziano i giudici territoriali che la definitiva conferma traeva dagli esiti del controllo di polizia, in data 29/04/2017, giorno del commesso reato di cui al capo L), nel corso del quale venivano identificati l’COGNOME ricorrente mentre in auto si stavano recando all’appuntamento con gli acquirenti
trovati appunto grazie all’intermediazione del COGNOME, incontro a cui partecipava il COGNOME medesimo in data 29 apCOGNOME 2017 (cfr. pag. 48 e ss.). Proprio la stretta connessione temporale tra l’inoltro dei messaggio sull’utenza NOME e la risposta di questi, dopo l’invito a rispondere tramite contatto con l’utenza cellulare a lui uso, e la parimenti stretta connessione temporale tra le conversazioni registrate, dal cui contenuto è stata tratta la prova della partecipazione nel reato di cui a capo L), commesso il 29/04/2017, e la presenza a Roma in compagnia dell’COGNOME, sono elementi, secondo la corte territoriale, per disattendere la tesi difensiva secondo cui l’apparato cellulare era in uso anche a terzi, essendo emerso che l’utenza a nome NOME era proprio utilizzata dal NOME il giorno del commesso reato. Si tratta di una motivazione congrua che ha risposto in modo puntuale a tutte le doglianze difensive, che ora vengono nuovamente proposte senza operare un confronto critico pertinente alle ragioni della decisione.
Quando COGNOME profilo di censura che attiene alla qualificazione della condotta per cui ha riportato condanna, la sentenza impugnata ha ritenuto il NOME concorrente nella condotta di offerta in vendita di un chilogrammo di cocaina procurato da COGNOME agli acquirenti individuati grazie all’intermediazione dell’imputato nella ricerca di questi.
La difesa contesta, nuovamente e senza particolari elementi di novità, la configurabilità del reato in capo al ricorrente perché priva di efficienza causale l condotta di intermediazione. Si tratta di doglianza meramente ripetitiva di quella già devoluta e disattesa con motivazione congrua e giuridicamente corretta.
Tanto premesso, deve tenersi ferma la ricostruzione dei fatti, COGNOME risultante dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 49 e ss.) non contestata nella sua dimensione storico fattuale, secondo cui per il giorno 29/04/2017 era stato organizzato un incontro a Roma finalizzato all’offerta in vendita di kg 20 di cocaina, che il COGNOME avrebbe dovuto procurare, ad ignoti acquirenti (NOME) reperiti grazie all’intermediazione del COGNOME, incontro che avveniva e nel corso del quale COGNOME NOME, incaricato dal COGNOMECOGNOME mostrava a costoro un campione di un chilogrammo di cocaina (capo L). Sempre secondo la ricostruzione fattuale, a seguito di contatti fra COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME volti alla offerta in vendita di sost stupefacente tipo cocaina, era proprio al ricorrente COGNOME che l’COGNOMECOGNOME avuta la conferma della disponibilità di venti chilogrammi da parte del COGNOMECOGNOME si rivolgeva per la ricerca dell’acquirente e, una voltO k trovato, ad organizzare l’incontro con questi a Roma volto a perfezionare l’acquisto con l’offerta del campione all’ignoto compratore NOME, che voleva saggiare direttamente la qualità della partita di droga. In tale situazione, il COGNOME si attivava al fine di reperire un panett cocaina, pari a un chilogrammo, che veniva mostrato all’acquirente dal coimputato COGNOME in occasione dell’incontro in Roma del 29 apCOGNOME 2017, alla presenza del
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NOME.
Quanto al profilo della COGNOMEvanza della condotta concorsuale di intermediazione, va ricordato che tra le condotte illecite punite dall’articolo 7 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 rientra anche quella di “intermediazione”, che è ricompresa nella condotta del “procurare ad altri” puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l’attività illecita di chi agi al fine di provocare l’acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell’acquisto, nella vendita o nella cessione (Sez. 4, n. 4458 del 02/12/2005, COGNOME ed altri, Rv. 233240; Sez. 6, n. 37177 del 08/07/2008, COGNOME, Rv. 241205 – 01; Sez. F, n. 33606 del 21/08/2012, NOME, Rv. 253423 – 01; Sez. 3, n. 38569 del 10/06/2022, COGNOME, Rv. 283697 – 01).
Quanto, infine, al profilo messo in discussione dell’efficienza causale è sufficiente leggere pag. 48 della sentenza impugnata nella parte in cui viene descritto il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni registrate da cui risulta non solo che la ricerca dell’acquirente era stata proficua, ma anche il fatto che il COGNOME aveva trattato sul prezzo di acquisto e sulle modalità di trasporto.
4.2. Il secondo motivo di ricorso che censura il diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche risulta manifestamente infondato. Il diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è stata argomentato in ragione dei precedenti penali e della gravità del fatto.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuant generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
Il ricorso risulta inammissibile con tutte le conseguenze di legge e l’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti.
Il ricorso di COGNOME NOME risulta inammissibile perché manifestamente infondato.
5.1. I primi due motivi di ricorso, che ponendo questioni tra loro connesse possono essere valutati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Sotto un primo profilo di censura che contesta la correttezza dell’affermazione della responsabilità in relazione alla condotta di offerta in vendita
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non essendo configurabile tale condotta nei confronti dell’imputato, osserva, il Collegio, che la doglianza non coglie nel segno per due ordini di ragioni.
Al netto della censura nella misura in cui propone questioni di natura prettamente fattuale, e che deduce la mancanza di prova della natura della sostanza stupefacente in assenza di sequestri, è generica in quanto non si confronta appieno con la circostanza che il COGNOME aveva ammesso il fatto e che la natura dello stupefacente trattato, da individuarsi nella cocaina, era trattIk dal compendio intercettato (prezzo/quantità) non risultando che gli imputati trattassero sostanze di tipo diverso.
Quanto alla questione giuridica della configurabilità della condotta di offerta in vendita in capo al COGNOME, essa è manifestamente infondata poiché all’imputato è contestata – nel capo L) – “la detenzione e l’offerta in vendita” di un chilogrammo di cocaina. E se non vi è dubbio, neppure seriamente contestato dal ricorrente, che egli andò all’incontro, del 29/04/2017, con il compratore, portando con sé il panetto di cocaina, ricevuto dal COGNOME, che costituiva il campione relativo alla trattativa per l’acquisto di venti chilogrammi di cocaina, la sua condotta, consistita nel porre in visione il campione all’acquirente, integra un segmento della condotta di offerta in vendita, condotta contestata a tutti gli imputati, che, secondo rispettivi contributi partecipativi, si erano adoperati per la vendita di sostanz stupefacente avendo il ricorrente portato, e NOME detenuto, il chilogrammo ai compratori a nulla COGNOMEvando che poi l’affare sfumò per indisponibilità del compratore.
L’offerta in vendita COGNOME contestata al capo L), che si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga indipendentemente dall’accettazione del destinatario a condizione che si tratti di un’offerta collegata a un’effettiva disponibilità sia pur non attuale della droga per intendersi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 – 01), si è certamente realizzata, nel caso concreto, dal momento che alle precedenti trattative svolte dai compartecipi, si era accompagnata la visione di un chilogrammo di cocaina, NOME l’offerta era certamente seria, collegata ad una effettiva disponibilità di stupefacente, quello portato materialmente in visione dal ricorrente al compratore, non essendosi perfezionata la vendita per indisponibilità manifestata all’ultimo dal compratore che voleva visionare l’intero quantitativo (venti chilogrammi) e NOME per fatto successivo e non dipendente dalla volontà degli offerenti.
In ogni caso, mette conto COGNOMEvare il Collegio, che al COGNOME era contestata anche la detenzione e non può essere messo in dubbio che egli avendo detenuto materialmente il panetto di droga posto in visione ai compratori, abbia “detenuto”
nei termini di cui alla fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 c nell’enucleare tutta una serie di condotte tipiche punite dalla legge, prevede, quale condotta di chiusura, penalmente COGNOMEvante anche la detenzione. Parimenti non può essere messo in dubbio che la detenzione si perfezioni con la fisica detenzione anche temporanea, COGNOME avvenuto nel caso in esame.
5.2. Alla stessa sorte non si sottrae il terzo motivo di ricorso.
L’accertamento in fatto consegnato dai Giudici del merito, e non più discutibile in sede di legittimità, è nel senso che concluse le trattative con l’igno compratore (NOMENOME e fissato l’appuntamento a Roma per la conclusione dell’affare, il COGNOME, su inCOGNOME del venditore/offerente COGNOME, aveva portato in visione al compratore il panetto di cocaina.
L’offerta di vendita era certamente perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi non essendosi, invece, perfezionata la vendita che avrebbe costituito autonoma condotta penalmente COGNOMEvante (Sez. 2, n. 32299 del 22/05/2001, Rv. 219706 – 01).
Si tratta di condotta, quella posta in essere dal COGNOME nell’affaire che risulta, per COGNOME sono stati ricostruiti i fatti, pienamente consumata; il mancato perfezionamento della vendita dell’intero quantitativo, pari a venti chilogrammi, è dipeso dal solo compratore sicchè non incide NOME correttezza della contestazione di cui al capo L) e sull’affermazione della responsabilità penale del ricorrente.
Non ricorre una ipotesi di delitto tentato. Sul punto è utile richiamare, nuovamente, le Sezioni Unite Sebbar, secondo cui la condotta criminosa di “offerta” di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall’accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un’offe collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tal intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che “garantiscano” il cessionario (cfr. anche Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 – 03).
Nel caso in esame, ci sono tutti gli elementi per ritenere perfezionata l’offerta e la serietà di questa che si era manifestata con la visione di un campione di un KG. Peraltro, si osserva che la contestazione è limitata al chilogrammo posto in visione, essendo stato l’imputato assolto dal reato di cui al capo H) che riguardava i Kg. 20.
5.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla prevalenza degli elementi negativi (circostanze dell’azione segnatamente l’essere in contatto con trafficanti ad alto livello a cui si rendeva immediatamente disponibile, la gravità del fatto in relazione al quantitativo di
stupefacente detenuto) rispetto agli elementi addotti dalla parte (comportamento processuale per avere reso interrogatorio e incensuratezza).
Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica che COGNOME tale non è sindacabile in questa sede.
Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compete alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, presenza di congrua motivazione.
Il ricorso risulta inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
6. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
La censura inerente alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza è manifestamente infondata.
In relazione alla doglianza difensiva relativa alla divergenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, occorre osservare COGNOME, in giurisprudenza, sia stato chiarito che la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza COGNOMEva solo allorchè si verifichi una trasformazione o sostituzione RAGIONE_SOCIALE condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l’integrazione del reato e sui quali l’imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo. È pacifico che la violazione del principio di corrispondenza tra l’imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica del fatto e della sua qualificazione giuridica pregiudica le possibilità d difesa dell’imputato (Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 257782 – 01; Sez. 3, n. 31849 del 16/04/2014, COGNOME, Rv. 260331 – 01).
L’incidenza sul diritto di difesa dell’imputato si verifica soltanto quando dalla mutazione del fatto derivi una mutazione degli elementi essenziali dell’ipotesi accusatoria, nel suo raccordo con gli elementi probatori e gli argomenti di difesa. Diversamente, COGNOME nel caso di specie, non produce nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di specificazione di uno o più elementi descrittivi della condotta di detenzione di sostanza stupefacente.
L’imputato è stato condannato per il fatto descritto nell’imputazione sub G) >-ovvero per la detenzione a fini di spaccio di Kg 21 di cocaina, in essa assorbita, per il solo COGNOME, la condotta di importazione dal Brasile della medesima partita,
trasportata all’interno di un container imbarcato NOME MSC Alicante giunta nel porto di Gioia Tauro il 4/01/2017, ove l’COGNOME si incaricava di recuperarla contestazione di cui al capo B).
La condotta di importazione è stata ritenuta assorbita nella condotta di detenzione a fini di spaccio di Kg 21 di cocaina oggetto di precedente importazione, costituendo l’antecedente logico per spiegare, nella sua dimensione storica, la condotta di detenzione della medesima sostanza di cui, una volta introdotta nello Stato, COGNOME si era appropriato all’insaputa del COGNOME.
L’imputato, infatti, è stato condannato per la detenzione a fini di spaccio di Kg. 21 di cocaina, fatto contestato e ritenuto in sentenza e rispetto al quale l’imputato ha svolto il diritto di difesa.
Il fatto contestato al capo G è la detenzione dei Kg 21 di cocaina precedentemente importati dal COGNOME, e la contestazione è relativa alla detenzione della medesima sostanza in capo all’COGNOME che, incaricato del recupero nel porto, aveva effettivamente recuperato lo stupefacente e se ne era appropriato, comunicando, da un lato, al COGNOME il fallimento del recupero e dall’altro COGNOMEndo tale COGNOME di avere il COGNOME.
La condotta descritta nel capo G) di avere detenuto la cocaina precedentemente importata, detenzione che si manifestava in concreto con il recupero dellf(stessa per destinarla a terzi (COGNOME all’insaputa del COGNOME che l’aveva importata, coincide con quella ritenuta in sentenza. Il richiamo alle circostanze fattuali descritte per delineare l’importazione di cui al capo B) – che peraltro indicavano già il ruolo dell’COGNOME incaricato del recupero presso il port – è un antefatto logico estraneo alla contestazione sub G) che non muta la contestazione di detenzione della cocaina una volta recuperata, contestazione ritenuta provata in sentenza NOME NOME RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate (cfr. pag. 29) che dimostravano che l’COGNOME avesse recuperato la cocaina, dopo avere mentito al COGNOME.
Vi è piena correlazione tra fatto contestato sub G) e quello ritenuto in sentenza, rispetto al quale il ricorrente si è difeso in tutti i gradi di giudizio. diversità del fatto può essere ritenuta con riferimento al profilo del dol concorsuale che sarebbe mutato rispetto alla descrizione del fatto di cui al capo B) che – si ripete- costituisce solo l’antefatto storico rispetto alla contestazione detenzione uti singuli a fini di spaccio di cui al capo G) conseguente al recupero dello stupefacente da parte dell’COGNOME.
Nel resto / il motivo appare meramente fattuale là dove mira ad una ricostruzione alternativa riproponendo la tesi, già smentita dai giudici del merito (pag. 32-33) circa il fatto che era il COGNOME ad avere millantato il COGNOME di dro importato.
6.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico non confrontandosi il ricorrente con le ragioni della decisione impugnata.
L’accertamento in fatto consegnato dai Giudici del merito, e non più discutibile in sede di legittimità, è nel senso che (cfr. pag. 36 e ss) dopo l’episodio di importazione del 04/01/2017, culminato con l’appropriazione del COGNOME da parte dell’COGNOME, i due trafficanti conversavano sull’accaduto e il COGNOME rimprovera i complice non capacitandosi che nel paese dell’COGNOME qualcuno avesse potuto compiere la sottrazione e, nel contesto del discorso nel quale si era ventilata la possibilità che non vi fosse il COGNOME, il COGNOME COGNOME COGNOME‘COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME c’ “COGNOME le altrtdue volte” che l’aveva mandata dall’Ecuador.
Nel rammentare che il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile COGNOME illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile COGNOME carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in COGNOME degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi RAGIONE_SOCIALE prove a sostegno RAGIONE_SOCIALE componenti oggettive e soggettive del reato contestato, COGNOMEva il Collegio la congruità e logicità della motivazione della sentenza impugnata.
E’ ben vero che i giudici del merito hanno dato rilievo ad una conversazione, ma ne hanno valorizzato e spiegato la COGNOMEvanza in termini di prova del reato di cui al capo F) sul rilievo che era inserita nel contesto dei rapporti tra i due imputati che, COGNOME accertato, avevano appena importato kg 21 di cocaina dal Brasile (capo B), sicchè il contenuto della conversazione, non contestato nella sua interpretazione, assume un significato pregnante COGNOME quello consegnato dai giudici del merito che non appare né manifestamente illogico né contraddittorio rispetto al compendio probatorio complessivo che il ricorrente mira a contrastare mediante una COGNOMEttura del contenuto di alcune conversazioni (pag. 12 ricorso) senza peraltro che sia individuata l’incidenza sul complessivo iter logico argomentativo seguito dai giudici del merito che hanno ritenuto dimostrato, con doppio e conforme accertamento, che il COGNOME e l’COGNOME avevano partecipato a due importazioni in epoca precedente a quella del gennaio 2014, provenienti dall’Ecuador, importazione che aveva ad oggetto la cocaina desunta dal contesto nel quale le parole “C’era sta volta., COGNOME c’era le altre due volte che ti ho mandato dall’equ” erano state pronunciate dal COGNOME nel corso della conversazione con l’COGNOME in occasione dell’importazione dei Kg 21 di cocaina di cui al capo G). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
6.3. Il terzo motivo di ricorso concerne l’affermazione della responsabilità penale in relazione al capo L) e contesta l’affermazione di responsabilità dell’COGNOME
non essendo configurabile nei suoi confronti la condotta di offerta in vendita di un kg di cocaina che il COGNOME, su inCOGNOME di COGNOME, mostrava ai compratori che l’COGNOME e il COGNOME avevano trovato.
Il motivo è in parte generico là dove prende in considerazione la vicenda di cui al capo I per la quale il COGNOME è stato assolto, e giunge ad affermare che l’COGNOME sarebbe stato condannato per un evento (l’aver posto in visione ai compratori un chilo di cocaina) che non si sarebbe mai verificato, affermazione ii… che contrasta con l’accertamento di fatto ctrgiudici del merito secondo cui era proprio l’COGNOME che si era rivolto a NOME per individuare i compratori che si recavano a Roma nell’apCOGNOME 2014 ai quali il COGNOME mostrava il chilogrammo ricevuto dal COGNOME e che ora in modo del tutto aspecifico viene contestata.
Risulta dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 49) che l’COGNOME è stato condannato non in relazione all’offerta in vendita o detenzione del quantitativo di 20 chilogrammi di cocaina capo I, la cui esistenza era stata meramente millantata dal COGNOME, bensì per avere concorso nell’offerta in vendita del chilogrammo di cocaina effettivamente procurato dal COGNOME al fine di mostrarlo all’ignoto compratore soggetto conosciuto tramite l’ COGNOME e il COGNOME.
Evidenzia la sentenza COGNOME, con riferimento specifico alla posizione dell’COGNOME, il ricorrente non aveva contestato di aver fatto da intermediario tra COGNOME e gli ignoti acquirenti individuati con il suo contributo e quello del COGNOME e che lo stesso COGNOME aveva contatto l’acquirente NOME, reperito dal COGNOME, fissando con questi l’appuntamento per la mattina seguente (29 apCOGNOME 2014) per porgli in visione lo stupefacente (cfr. pag. 51), sicché l’accertamento in fatto consegnato dai Giudici del merito, e non più discutibile in sede di legittimità, è nel senso che l’COGNOME ha mantenuto contatti, tramite COGNOME, con gli acquirenti e dall’altro lato col venditore COGNOME interessandosi di tutti i dettagli qual pagamento del prezzo il quantitativo, il luogo le modalità della consegna. Partecipava anche a due incontri destinati alla finalizzazione dell’accordo. Con la condotta di intermediazione COGNOME qui accertata, l’COGNOME ha concorso, offrendo un contributo essenziale, quale intermediario nell’offerta di sostanza stupefacente che si è concretizzata allorché il COGNOME ha mostrato il campione di droga, offerta che si perfeziona al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza, sempre che ne abbia la disponibilità, anche se non immediatamente (Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, COGNOME, Rv. 253348 – 01; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244 – 03), sicché è sufficiente, nel caso di concorso di persone nel reato una condotta del concorrente che fornisca un contributo positivo che, nel caso dell’COGNOME, si era estrinsecato nella ricerca tramite il NOME degli acquirenti, a cui era stato mostrato il campione di un chilogrammo, e che si è perfezionato allorchè il COGNOME ha posto in visione agli
acquirenti il campione di droga, da cui anche la consumazione del reato. E comunque, COGNOME si è avuto modo di dire, ha concorso nella detenzione del chilogrammo di cocaina che il COGNOME ik a -rostrato agli acquirenti che è stato, preceduto dalla attività di intermediazione COGNOME sopra accertata.
6.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per genericità estrinseca là dove lamenta il vizio di illogicità della motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. e la mancanza di motivazione della medesima circostanza in relazione al capo L).
Va, anzitutto, premesso che al ricorrente è contestata l’aggravante dell’agevolazione mafiosa e segnatamente di avere agevolato l’attività della ‘RAGIONE_SOCIALE nell’articolazione operante in RAGIONE_SOCIALE nota COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
Va poi aggiunto che non è in contestazione l’inserimento dell’COGNOME nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME attestato dalla sentenza emessa nel proc. pen. Sant’Anna (sentenza Corte d’appello di Reggio Calabria del 21/07/2017, irr. 22/03/2018) e parimenti che secondo quanto consacrato nella citata sentenza, l’COGNOME era un punto di riferimento della cosca nell’importazione dello stupefacente nel porto di Gioia Tauro (cfr. pag. 68).
Quanto alla sussistenza dell’aggravante, COGNOME contestata, con riguardo agli episodi contestati in questo processo, la sentenza impugnata ha riportato le conversazioni nelle quali vi era un chiaro riferimento al fatto che anche le importazioni per cui è processo (cfr. pag. 69 e ss) tra cui quella significativa avvenuta tra l’COGNOME e il COGNOME nella quale il primo garantiva il risarcimento pe la perdita del COGNOME da parte della “famiglia”, da cui ha tratto la conclusione che l’attività illecita di traffico di stupefacenti contestate in questo processo agevolava l’articolazione della ‘RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE di cui il ricorrente faceva parte. Il quadro probatorio si arricchiva poi del portato dichiarativo di due collaboratori di giustizia, circostanza neppure censurata. Infine, la corte territoriale nell’esporre le ragioni per le quali non era configurabile un autonomo delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo A), ha, di contro, evidenziato COGNOME il traffico di sostanze stupefacenti posto in essere dall’COGNOME, in concorso con il COGNOME, fosse posto in essere non in favore di una associazione finalizzata al narcotraffico posta in essere tra gli imputati, bensì in favore della stessa cosca RAGIONE_SOCIALE di cui l’COGNOME faceva parte (cfr. pag. 76). Si tratta di una motivazione tutt’altro che illegittima e/o illogica ed è corretta sul piano del diritto.
6.5. Di carattere generico è il motivo sull’eccessività del trattamento sanzionatorio che non si confronta con la decisione di cui non si fa alcun accenno.
Il diniego di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali (cfr. pag. 78).
Il motivo è manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o COGNOMEvanti, COGNOME è avvenuto nel caso in esame nel quale la corte territoriale ha negato le menzionate attenuanti dando rilievo preminenti ai precedenti penali. Di fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 19/10/2023