Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa sede del 24 febbraio 2022, previa assoluzione di NOME COGNOME quanto al capo 10) dell’imputazione, rideterminava la pena, nei confronti dello stesso, in anni quattro di reclusione ed euro 17.633,00 di multa, in relazione a condotte previste dall’art.73 dPR 309/90, per i restanti capi 8) e 9), e, nei confronti di COGNOME NOME, in anni tre, mesi nove e giorni venti di reclusione ed euro 15.400,00 di multa, in relazione oltre che ai reati di cui ai capi 6) e 7), al capo 8), relativo alla medesima fattispecie concreta di cessione di sostanza stupefacente contestata al COGNOME.
NOME COGNOME deduce carenza motivazionale con riferimento all’affermazione di responsabilità nei propri confronti, quanto alla ipotesi di cui al capo 9, deduce l’insussistenza di indici sufficienti di colpevolezza quanto alla messa in vendita della sostanza stupefacente ed alla effettiva disponibilità della stessa sostanza in capo allo stesso ricorrente.
Manifestamente infondate sono le censure proposte dall’ odierno ricorrente con riferimento all’accertamento di responsabilità rispetto al reato di cui all’art.73 dPR 309/90. I giudici di merito hanno invero rappresentato come il ricorrente, in ragione degli elementi dichiarativi e delle risultanze delle intercettazioni telefoniche che avevano dimostrato nelle condotte realizzate le finalità proprie del traffico degli stupefacenti. A tale fine il giudice distrettuale ha rilevato, alle pagi 5 e 6 della sentenza, che vi era stata una serie di telefonate, doviziosamente descritte nei contenuti, dalle quali era emersa la effettiva disponibilità del COGNOME a vendere la sostanza che aveva portato con sé, mentre la concreta cessione non avvenne perché non si realizzò l’accordo sulla quantità e qualità della merce.
Sul punto poi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione delle registrazioni di captazioni telefoniche secondo la quale l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , COGNOME, Rv.282337). Inoltre, Sez. 6, Sentenza n. 39110 del 16/09/2014, Rv. 260463 – 01, ha ricordato che la condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti si perfeziona al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri droga, purché si tratti di un’offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della stessa.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2024
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La Consigliera est.
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