Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41538 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLANA GROTTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen., riqualificava l’imputazione in quella ex art. 496 cod. pen. e confermava, per il resto, la decisione impugnata.
Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il COGNOME deduce vizio di motivazione poiché la Corte territoriale non avrebbe argomentato specificamente in ordine all’offensività del fatto di reato, in quanto la dichiarazione dell’imputato di aver conseguito la maturità classica e la laurea in economia e commercio non era suscettibile, a differenza di quanto genericamente affermato dalla decisione impugnata, di far ottenere allo stesso un trattamento più favorevole nella struttura penitenziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre a riguardo considerare, difatti, che, al di là della configurazione sul piano materiale di una condotta ascrivibile al fatto tipico, ai fini della sussistenza del delitto di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o altrui, è necessario che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell’informazione falsa (Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, De Donato, Rv. 266707 – 01) ovvero dei soggetti ai quali da detti destinatari l’informazione sarà in seguito propalata (Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 – 02).
Ciò in quanto, anche nei delitti di falso, trova applicazione il più generale canone interpretativo, sancito da Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921-01, della c.d. offensività in concreto, in virtù del quale il giudice è tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato, ossia, nel caso in esame, quello della fede pubblica.
D’altra parte, tali assunti si pongono in sintonia con la giurisprudenza costituzionale per la quale il principio di offensività «opera su due piani, rispettivamente della previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (offensività in astratto), e dell’applicazione giurisprudenzial
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(offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato» (cfr. Corte Cost. n. 265/2005, e in termini analoghi: Corte Cost. n. 352/2002; Corte Cost. n. 519/2000; Corte Cost. n. 263/2000; Corte Cost. n. 360/1995).
Proprio l’esigenza di considerare l’offensività in concreto della condotta ai fini dell’affermazione della responsabilità penale ritraibile dalle richiamate decisioni della Corte Costituzionale consente, dunque, anche per i delitti di falso di superare la concezione più restrittiva affermatasi precedentemente in ragione della circostanza che il codice penale vigente non ha riprodotto l’espressione, contenuta nell’art. 275 del codice Zanardelli del 1889, in forza della quale il delitto di falso era punito solo se era «atto a provocare un nocumento» (espressione che, come noto, si correlava a sua volta alla derivazione di tale delitto da quello di truffa).
Sennonché, pur a fronte delle puntuali deduzioni del ricorrente in ordine all’assenza nella legge sull’ordinamento penitenziario di norme per le quali assuma rilievo il titolo di studio vantato dal detenuto, la decisione impugnata ha motivato in modo solo apparente laddove ha evidenziato, in maniera generica, che il titolo di studio posseduto dal detenuto è suscettibile di incidere sull’ammissione dello stesso ad alcune attività carcerarie, senza indicarne alcuna, neppure a titolo meramente esemplificativo.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che, in piena autonomia valutativa nel merito, esamini nuovamente i profili di offensività del fatto in esame alla luce dei principi interpretativi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME