Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33828 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33828 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato NOME del foro di COSENZA in difesa della parte civile NOME anche in qualità di sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME del foro di CASTROVILLARI, nomina depositata all’odierna udienza in difesa della parte civile NOME COGNOME si riporta come da conclusioni scritte che deposita all’odierna udienza unitamente alle note spese.
AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari emessa in data 7 marzo 2024 nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 56, 575, 604 ter cod. pen., nonché in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 61, n. 2 cod. p art. 4 della legge n. 110 del 1975.
GLYPH Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo quattro motivi di seguito sintetizzati, in conformità al disposto di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il travisamento delle prove e il dife di motivazione.
In particolare, la difesa ha eccepito l’erronea valutazione da parte delle sentenze di merito di una pluralità di profili ed in particolare, con riferimento alla valutazione della presenza e del ruolo ricoperto dall’imputato; in ordine alla qualificazione del fatto come tentato omicidio, anziché come lesioni personali gravi, in quanto difetterebbe il requisito della univocità nonché la prova del dolo omicidiario; in ordine alla disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati –NOME COGNOME e NOME COGNOME – in quanto nei loro confronti, in un altro procedimento, il reato è stato qualificato come lesioni personali gravi o rissa aggravata per due delle tre parti offese, sicché la Corte di Appello benché sollecitata, non avrebbe motivato la ragione per cui NOME COGNOME per gli stessi fatti debba rispondere del reato più grave.
Più specificamente, il ricorrente ha eccepito che la sentenza impugnata non ha offerto una logica e coerente motivazione alle doglianze difensive relative al riconoscimento tardivo avvenuto tramite la visione di una fotografia segnaletica dell’ imputato risalente all’anno 2018 quando era di corporatura più robusta, non essendosi ancora sottoposto all’intervento di chirurgia bariatrica, a seguito del quale, il suo peso è diminuito di circa 40 chilogrammi, come risulterebbe da una fotografia del maggio 2023 successiva all’intervento e prodotta nel processo; di conseguenza la Corte di appello si sarebbe adagiata sulla valutazione del Gup che aveva ritenuto che la perdita di peso non aveva modificato i connotati del ricorrente. Si aggiunge che tale rilievo difensivo
avrebbe richiesto una autonoma e approfondita valutazione in quanto il ricorrente non era stato indicato dalle persone offese ascoltate il 19 giugno 2023, nell’immediatezza dei fatti, ma era stato indicato tra i presenti sul luogo dell’aggressione a distanza di quindici giorni e soltanto dopo che la sua presenza era stata ipotizzata dalla polizia giudiziaria.
Con il motivo in argomento si è altresì dedotto che gli investigatori avrebbero identificato il ricorrente soltanto sulla base di un orologio e di un tatuaggio e come conducente di una automobile Polo, non meglio identificata, transitata nelle vicinanze del luogo dell’aggressione e soltanto a seguito di ciò avrebbero deciso di sentire le persone offese che, attraverso la visione della fotografia cinque anni prima, hanno individuato il ricorrente come uno degli aggressori.
La difesa ha, dunque, evidenziato che il tardivo riconoscimento di COGNOME NOME è stato suggestivo e indotto dalla necessità della polizia giudiziaria di dare concretezza al supposto transito del ricorrente nella zona dove si è perpetrata la rissa, evidenziando, poi, che l’eventuale presenza del ricorrente nei luoghi dell’aggressione sarebbe giustificata dalla vicinanza ai luoghi dove risiede la comunità Rom cui appartiene l’COGNOME.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la sentenza non contiene una motivazione adeguata in ordine alla doglianza difensiva in ordine al mancato rinvenimento sul luogo dell’aggressione delle spranghe di ferro che sarebbero state utilizzate per l’aggressione, venendo tale presenza affidata alla visione dei filmati, circostanza invece indimostrata anche dalla visione dei filmati, né sarebbe emersa la presenza di altro materiale, ferroso o non ferroso.
Si è anche eccepito che la sentenza impugnata rende una spiegazione illogica nella parte in cui ritiene generica la deduzione difensiva sull utilizzazione degli esiti del procedimento a carico del COGNOME, del COGNOME e di COGNOME NOME affermando invece che il giudice di quel processo avrebbe dato luogo ad una legittima valutazione incidentale, giustificata dalla natura collettiva dell’azione.
Secondo il ricorrente inoltre, la sentenza non contiene una complessiva valutazione della vicenda, in quanto se da un lato ha ritenuto legittima la riferita valutazione di fatti in ordine al procedimento a carico dei tre concorrenti sopra indicati, dall’altro omette di valutare che in quel processo, come risulta dalla sentenza n. 203 del 26 giugno 2024, si è affermato che le autovetture coinvolte non procedevano ad alta velocità come avrebbe, invece, relazioNOME il maresciallo COGNOME, la cui deposizione sul punto sarebbe stata smentita dagli esiti di due perizie affidate a due ingegneri specializzati in sinistri stradali, i q
hanno dimostrato che le due autovetture non andavano ad alta velocità e non hanno fatto sbalzare in aria gli stranieri.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., ha dedotto la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen., l’errata qualificazione del fatto in tenta omicidio plurimo, anziché in lesioni personali gravi, ai sensi dell’art. 583 cod pen.; nonché, la violazione di legge e di motivazione per mancata applicazione del principio del ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 533 comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente ha eccepito che la conclusione cui è pervenuta la Corte d’Appello, condividendo la valutazione del Giudice dell’udienza preliminare, non è plausibile attesi i rilevanti dubbi sulla velocità dei mezzi e sulla presenza spranghe di ferro, da cui non sarebbe ricavabile la prova del dolo omicidiario, dolo che la sentenza impugnata ha, invece, tratto dalla gravità delle lesioni, senza accertare l’intento dell’agente. Si è in particolare evidenziato come il dato concernente la velocità dei mezzi coinvolti nella vicenda sia decisivo, anche con riferimento alla valutazione della deposizione del Maresciallo COGNOME, in quanto si ripercuote necessariamente sul giudizio dì attribuzione della responsabilità e sulla esatta qualificazione dei fatti.
Ad avviso della difesa, dunque, costituisce un dato oggettivo incontestabile quanto è emerso nella sentenza n. 203 del 26 giugno 2024, in ordine alla velocità non elevata dell’autovettura, sia quanto al dato per cui non vi sarebbe stato schiacciamento di un soggetto da parte del mezzo.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, quindi, contraddittoria e manifestamente illogica lì dove ha ritenuto integrato il tentato omicidio aggravato pur in presenza di elementi che ne escludono la configurabilità come la velocità dell’autovettura, la direzione dei colpi inferti, l’allontanamen successivo al ferimento e, dunque, l’interruzione volontaria dell’azione lesiva.
Di conseguenza la Corte di appello, secondo la difesa, ha desunto la responsabilità del ricorrente dalla mera partecipazione all’evento, ritenendo l’investimento automaticamente sintomatico della volontà di uccidere, omettendo di valutare che l’azione attribuita al ricorrente sarebbe, invece, compatibile con una volontà lesiva.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge per la mancata motivazione della diversa qualificazione giuridica del reato e della pena rispetto agli altri coimputati.
La difesa ha rilevato che il principio di eguaglianza e di parità trattamento di cui agli artt. 3, 25 e 27 Cost. e art. 533 cod. proc. richiederebbe che il trattamento sanzioNOMErio di coimputati coinvolti nei medesimi fatti debba essere coerente, salvo giustificate differenziazioni bas su elementi oggettivi e soggettivi distintivi che, nella specie, sare declinabili in favore del ricorrente.
A tal riguardo, si è eccepito che nel procedimento definito con l sentenza 26 giugno 2024, n. 203, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME sono stati condannati per il reato di tentato omicidio solo in riferimento alla persona offesa RAGIONE_SOCIALE e ad una pena inferio rispetto a quella applicata al ricorrente, evidenziando inoltre, che il gi nella sentenza indicata, ha prosciolto con la formula “non doversi proceder per mancanza della condizione di procedibilità”, gli imputati in relazione ai f commessi in danno delle altre due persone offese, riqualificati nel reato lesioni.
Più specificamente, quanto alla valutazione della pericolosit dell’investimento, la difesa ha riportato parte della sentenza indi evidenziando la disparità di trattamento conseguente ai diversi esiti dei giudizi con riguardo al medesimo fatto storico, deducendo che il Giudice dell’udienza preliminare e la Corte di Appello non hanno fornito un’ adeguat motivazione sulle ragioni della sussistenza del tentato omicidio anche co riferimento all’aggressione perpetrata nei confronti di NOME NOME Pa.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. comma 1, lett. b), ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in o all’applicazione della circostanza aggravante della discriminazione razziale, cui all’art. 604-ter cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine a applicazione.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato la decisione impugnata non h fornito adeguata motivazione in ordine alla prova che il ricorrente abb pronunciato le frasi discrimiNOMErie, né che abbia aderito a un’ azione motiv da odio razziale; trattandosi di circostanza aggravante soggettiva essa n può essere attribuita indistintamente a prescindere da elemen individualizzanti; a tal riguardo, la difesa ha evidenziato con la produzion giudice di primo grado di foto e video, che rappresentano il ricorrente c amici africani, l’insussistenza della inclinazione dell’imputato alli odio raz
In conclusione, sul punto, la sentenza si sarebbe limitata a evidenzia frasi discrimiNOMErie pronunciate durante lo scontro tra gruppi e non inte razziali.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
Tutti i motivi dedotti con l’atto di impugnazione sono inammissibili perch reiterativi dei motivi di appello, in relazione ai quali la sentenza impugn che si salda con quella di primo grado vedendosi in un caso di cd. dopp conforme – ha adeguatamente e puntualmente motivato, non confrontandosi le deduzioni difensive con gli specifici contenuti della decisione
Giova a tal fine ribadire che è oramai consolidato l’orientamento di ques Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i moti che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i m appello non sono stati accolti. (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 2815 – 01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 Rv. 267611 -01, Sez. 6, n. 34521 de 27/06/2013, Rv. 256133 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 Rv. 253849 01).
Ciò precisato, quanto al primo motivo decliNOME secondo una pluralità di argomentazioni, va rilevato quanto segue.
3.1. In relazione alla doglianza con cui si contesta la certezza c l’identificazione del ricorrente, la deduzione difensiva non si confronta co sentenza impugnata che ha puntualmente affrontato il profilo del dimagrimento dell’imputato, esplicitando che alla riduzione del peso corporeo, sia p ingente, non è conseguito un mutamento dei lineamenti essenziali del volto come evidenziato anche dalla sentenza di primo grado lì dove si afferma che tra la foto del 2018 e quella ritraente l’imputato in data prossima ai fa causa non emerge un mutamento tale da non consentirne il riconoscimento, ma, piuttosto, un’ agevole riconoscibilità.
Né le argomentazioni del ricorso si confrontano con la circostanza che il coinvolgimento dell’COGNOME è sorretto da ulteriori sviluppi investigativi, connessi alla visione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, oltre che dai riconoscimenti con esito di certezza da parte dei testi NOME e di 3obe NOME.
3.2. Parimenti generica e aspecifica è la deduzione difensiva circa la sussistenza di una laconica motivazione in ordine al mancato rinvenimento sul luogo dell’aggressione delle spranghe di ferro utilizzate per l’aggressione, venendo tale presenza affidata alla visione dei filmati.
La decisione impugnata, a pagina 6, attraverso le testimonianze delle vittime e del Maresciallo COGNOME e le immagini dei filmati, fornisce una chiara motivazione in ordine alla disponibilità da parte del gruppo delle mazze di ferro, dando conto della circostanza che i componenti del gruppo escono dalle due autovetture armati di spranghe per poi colpire i due ragazzi di colore.
3.3. Va, poi, osservato che la deduzione difensiva con la quale è stato eccepito che il Giudice di primo grado ha esteso la valutazione del fatto con riferimento ai ruoli di NOME COGNOME, NOME COGNOME e di NOME COGNOME senza limitarsi alla posizione del ricorrente ha già trovato adeguata risposta nella sentenza di appello che ha rilevato la genericità della doglianza, evidenziando in ogni caso che il Giudice solo incidentalmente ha effettuato tale valutazione proprio perché giustificata dalla natura collettiva dell’azione.
Emerge con evidenza l’inammissibilità della doglianza in argomento che, come già anticipato, reitera il motivo di appello senza apportare alcuna confutazione in aggiunta a quelle già formulate. In ogni caso, a tal riguardo questa Corte ha affermato il principio secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01).
Peraltro, si tratta di motivo, comunque, destituito di fondamento sussistendo sul punto una motivazione adeguata, in quanto afferma che il Giudice, nell’ambito di una ricostruzione di un’azione collettiva risultante dall’attività istruttoria espletata, poteva soffermarsi sulla posizione de concorrenti.
3.4. Inammissibile è anche la censura volta a contestare la valutazione della velocità delle autovetture, in quanto sottopone alla Corte un elemento che attiene al merito della ricostruzione della vicenda fattuale.
Si tratta di doglianza generica e poco coerente con l’impianto argomentativo della sentenza censurata in quanto intende confutare la valutazione della velocità delle autovetture attraverso il riferimento alle perizie espletate nell’altro procedimento (definito con la sentenza n. 203 del 2024) a carico dei tre coimputati giudicati separatamente, secondo le quali le autovetture non procedevano ad alta velocità; perizie rimaste estranee al processo di appello nei confronti del ricorrente.
È, dunque, evidente che la doglianza di basa sul confronto – in punto di determinazione della velocità dell’autovettura che si riflette sulla qualificazion giuridica del fatto – tra la decisione in esame e quella emessa nel procedimento sopra indicato.
Ebbene, deve al riguardo rilevarsi che la specifica attività istruttoria disposta nel procedimento a carico di COGNOME, di COGNOME e di COGNOME, relativa alla determinazione della velocità delle due autovetture dirette contro il gruppo composto dalle persone extracomunitarie, ha riguardato un aspetto puramente valutativo che non può essere traslato nel procedimento a carico del ricorrente.
Del resto, come questa Corte ha già affermato nella pronuncia Sez. 1, n. 29528 del 2025, in relazione alla posizione del coimputato NOME COGNOME, anche in sede di revisione non potrebbe parlarsi di «inconciliabilità» di giudicati, dato che il fatto storico non è smentito ma è stato diversamente valutato – nei due procedimenti – in uno degli elementi normativi della fattispecie del tentativo (v. Sez. VI n. 16477 del 15.02.2022, rv 28331 ove si è affermato che in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell’art. 630, com 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dai correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove – dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità f sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storic su cui esse si fondano).
Di conseguenza, non appare conferente la deduzione difensiva lì dove ha censurato la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto il terzo motivo di
gravame imperniato su una semplice congettura della difesa, in quanto la risposta dei giudici di appello si è fondata sulla valutazione della deposizione del Maresciallo del COGNOME, ritenuta coerente, dettagliata e puntuale, e non anche, come pare indicare la difesa, sulla base delle perizie che, si ripete, non sono state disposte né prodotte nel procedimento in trattazione.
Il secondo motivo, concernente l’erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio in relazione alla sussistenza del dolo omicídiario, è parimenti inammissibile.
La sentenza impugnata ha fornito, esaustivamente, le ragioni della sussistenza del dolo omicidiario, sia in relazione all’univocità degli atti.
Secondo le affermazioni della decisione impugnata l’azione collettiva si è concretizzata in una condotta finalizzata a travolgere un gruppo di soggetti in un’area adibita a parcheggio con veicoli in sosta che impedivano alle vittime di evitare di essere travolti, tant’è che due vengono fatti sobbalzare in aria inoltre, per le ragioni evidenziate al paragrafo che precede, la ritenuta univocità degli atti – ricondotta alla forte velocità delle vetture per come raccontata da teste COGNOME – non può non essere ritenuta sorretta da piena linearità logicogiuridica della motivazione della decisione, e ciò anche attribuendo rilievo alla indicazione da parte delle persone offese di una condotta di investimento.
In conclusione, anche in relazione a tale profilo va rilevato che il motivo non si confronta con la ricostruzione della dinamica operata in sentenza circa la configurabilità di una condotta di investimento e di utilizzo di spranghe di ferro e della loro idoneità a cagionare la morte, anche prescindere dall’entità delle lesioni.
Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia la disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti partecipi dell’attivi delittuosa, in considerazione del diverso esito del processo.
Come in parte già anticipato, la deduzione difensiva si presta ad una valutazione di manifesta infondatezza in ragione della diversità dei procedimenti, dallo svolgimento dei quali è derivato, sulla base della specifica attività istruttoria espletata, una diversa qualificazione giuridica dei fatti relazione a taluni dei partecipi.
Il quarto motivo, che censura l’erronea applicazione dell’aggravante dell’odio razziale anche in relazione alla carenza motivazionale, è inammissibile perché generico e aspecifico. GLYPH
‘N-
Nella decisione impugnata l’attribuibilità all’imputato delle espressioni discrimiNOMErie è puntualmente motivata sulla base del chiaro tenore razzista delle parole utilizzate nei confronti dei cittadini africani e alla luce de testimonianza di NOME COGNOME, il quale ha attribuito anche al ricorrente la frase “neri, figli di puttana dovete andare via di qui”, frase che veniva pronunciata dall’imputato brandendo – insieme con il NOME – una mazza di ferro.
Pertanto, i giudici di appello hanno correttamente ricondotto la fattispecie in esame all’aggravante di cui all’art. 604-ter cod. pen., in conformità a principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante prevista dall’art. 604-ter cod. pen. è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si coll risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discrimiNOMEri, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente (Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOMEamore, Rv. 280146 01: fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima ven apostrofata con l’epiteto “negro di merda”). Il medesimo principio è stato affermato anche in relazione ad una fattispecie in cui alla persona offesa è stata indirizzata l’espressione “negra puttana…” (Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, COGNOME, Rv. 269712 – 01) ed ancora in relazione ad un caso di minaccia, ingiuria e percosse in cui l’utilizzo di espressioni come “marocchino di merda” o “immigrati di merda”, al di là del loro intrinseco carattere ingiurioso, è stato ritenuto sintomatico dell’orientamento discrimiNOMErio della condotta (Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, COGNOME, Rv. 264825 – 01). Si è anche affermato che la circostanza aggravante della finalità di discriminazione razziale è configurabile per il solo fatto dell’impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, restando irrilevanti le ragioni, che possono essere anche di tutt’altra natura, alla base della condotta (Sez. 5, n. 30525 del 04/02/2013, Rv. 255558 – 01: fattispecie di lesioni in cu l’inequivoca volontà di discriminazione è stata tratta dal ricorso, già solo, a fras come “sporco negro”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D-P-R. n.115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D-P-R. n.115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2025
Il Presidente