Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANALE NOME nato a REGGIO CALABRIA il 16/03/1982
avverso la sentenza del 01/12/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso proposto NOME ha dedotto con appello da riqualificarsi quale ricorso in cassazione, vizi di motivazione per la mancata valutazione di qualsiasi condotta colposa in carico all’imputata con riguardo al reato di occupazione arbitraria di suolo demaniale.
Il ricorso è inammissibile: il giudice ha evidenziato la ricaduta del manufatto dell’imputata su area demaniale per 11,60 mq., rilevando la sussistenza dei requisiti del reato contravvenzionale e anche la assenza di versioni alternative della ricorrente. Da parte sua l’imputata nega ogni condotta alla stessa ascrivibile ancorchè a titolo di colpa, rappresentando di essersi limitata ad acquistare l’immobile per atto notarile.
Tanto precisato va premesso che costituisce costante principio di questa Suprema Corte Civile (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21205 del 05/07/2022 (Rv. 665205 – 01) anche quello secondo cui il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, essendo tenuto a compiere l’attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplic dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l’obbligo di informazione e consiglio (cfr. Cass., 15/02/2022, n. 4911). Inoltre, per il notaio rogante incaricato la violazione dell’obbligo d consiglio è fonte di responsabilità traducendosi nella violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., quali criteri determinativi e integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte (cfr. Cass., 04/03/2022, n. 7185; Cass., 16/03/2021, n. 7283) . Di contro, il notaio non può interferire nella valutazione della convenienza negoziale riservata alle parti: ad esempio il notaio che inserisca, nella redazione dell’atto pubblico di trasferimento immobiliare, la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall’acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull’immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest’ultima a propria cura e spese, non risponde per la mancata veridicità della dichiarazione poiché non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di un’espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quell’operazione negoziale (Cass., 27/01/2015, n. 21792); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Punto di equilibrio, allora, della ricostruzione del perimetro di responsabilità è in altri termini quello per cui, quando lo scopo pratico dell’atto è messo a
rischio da mancate verifiche o dalle dinamiche tecniche proprie della negozialità, il notaio deve rispondere anche per omessa informazione oltre che per difetto delle doverose attività di accertamento in specie con riguardo alla presenza di formalità pregiudizievoli così come, specularmente, allo svuotamento delle correlative garanzie; mentre quando si è di fronte a impegni negoziali espressi, soggetti ad apprezzamento di affidabilità e convenienza, come quello alla cancellazione delle stesse e riscontrate formalità, il notaio non può rispondere del susseguente inadempimento della parte obbligata. In altri termini il c.d. “dovere di consiglio”, deontologicannente imposto al notaio, investe solo le conseguenze giuridiche della prestazione a lui richiesta, e non pure le circostanze di fatto dell’affare concluso, tra le quali rientrano i rischi economici dello stesso la cui valutazione è rimessa in via esclusiva al prudente apprezzamento delle parti» (Cass., 11/05/2016, n. 9660, pagg. 8-9, in cui si richiama Cass. 5 giugno 2015, n. 11665).
Da tale quadro consegue che, a fronte di un profilo afferente l’insistenza dell’immobile, in parte, su area demaniale, che come tale non necessariamente può essere accertabile mediante verifiche tecniche formali certamente affidate istituzionalmente al notaio, come, per quanto di interesse, l’eventuale sussistenza di atti documentali, di diretta verifica notarile, attestativi di t circostanza (potendosi trattare, piuttosto, anche di circostanza di fatto non documentata ufficialmente) e a fronte della astratta possibilità di accordi tra le parti esoneranti lo svolgimento di verifiche di tal fatta per il notaio, si imponeva nel caso di specie sia la specificazione delle ragioni dell’affidamento da parte della ricorrente in specifiche verifiche sulla demanialità o meno dell’immobile, sia la allegazione dell’atto notarile invocato, con contestuale esclusione della sussistenza di clausole negoziali in grado di escludere sul punto la responsabilità di terzi e l’assunzione, viceversa, a carico della parte acquirente, di eventuali rischi di incommerciabilità del tipo in esame.
Da qui l’assoluta genericità e quindi inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18.10.2024.