Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18097 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Comune di Milano in persona del Sindaco p.t., parte civile costituita nel procedimento a carico di COGNOME NOME, n. a Roma il 14/5/1963; Traù NOME n. a Milanol’11/2/1998; COGNOME NOME NOME, n. a Milano il 2/1/2000
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 23/9/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvi giudice civile competente in grado d’appello ex art. 622 cod.proc.pen.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/6/2022, aveva assolto gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME NOME COGNOME dal delitto di cui agli artt. 633,639bis cod.pen., per av occupato l’immobile del Comune di Milano di INDIRIZZO con la formula perché il fatto non costituisce reato. In particolare il primo giudice, a fronte della inco occupazione dell’immobile, osservava che la stessa “non è avvenuta a fini strettamente abitativi o altrimenti utilitaristici quanto invece per ivi stabilire la sede fisica delle sindacali (Camera del Non Lavoro e ADL COBAS) e, dunque, il nucleo delle varie attività di sostegno alla popolazione poste in essere in un’ottica, peraltro, di totale collaborazione co forze dell’ordine ed in assenza di profili di godimento personale dei singoli soggetti ader all’iniziativa”. La Corte territoriale confermava le statuizioni del Tribunale richiamand pronunzia di legittimità secondo cui deve escludersi la configurabilità del reato quando, pur presenza di un’occupazione arbitraria, la condotta non sia animata dalla finalità di tr profitto dal bene occupato.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione agli effetti civili il difensore e procuratore spec della parte civile Comune di Milano, deducendo:
2.1 l’erronea applicazione dell’art. 633 cod.pen. e il vizio di motivazione. Il difen premesso che il Tribunale di Milano aveva accertato sia l’avvenuta invasione ad opera degli imputati dell’ex INDIRIZZO Doganale di proprietà demaniale che la finalità di occupazion dell’immobile, segnala che nell’atto d’appello il difensore della p.c. aveva censurat postulata necessità di un fine di profitto negli agenti, in concreto escluso, profilo sul q Corte territoriale non si è soffermata. Aggiunge che la sentenza impugnata si è limitata reiterare il richiamo agli stessi arresti giurisprudenziali già valorizzati in primo grado confrontarsi con gli specifici rilievi svolti al riguardo dall’impugnante e senza considerar il tenore letterale dell’art. 633 cod.pen. individua in via alternativa e non cumulativa il occupare e quello di profitto sicché la finalità di occupazione dell’immobile deve stima condizione sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo della fattispecie, come peral espressamente riconosciuto dalla sentenza n. 16657/2014, impropriamente richiamata dai giudici di merito al pari della pronunzia n. 2199/2018.
Il difensore rileva che la Corte di merito si è discostata dai principi fissa giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la sussistenza del dolo del reato an quando il profitto avuto di mira dall’agente non ha carattere strettamente patrimoniale e n è direttamente realizzabile con l’invasione ma si risolve nell’uso strumentale del bene, anc se volto al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale.
La parte civile ricorrente segnala, infine, che l’occupazione perdura ininterrottamente febbraio 2020 con gravi danni, patrimoniali e non, dell’ente comunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. I giudici di merito hanno ritenuto pacificamente accert l’avvenuta invasione e la conseguente occupazione da parte degli imputati dell’immobile del Comune di Milano, individuato quale ex INDIRIZZO o ex INDIRIZZO, bene soggetto a tutela ex D.Igs 42/2004 e destinato, giusta l’intesa intervenuta tra il Ministero de Culturali e l’ente territoriale, alla realizzazione del Museo della Resistenza (sent. Trib. 3-4).
L’esito assolutorio, alla luce delle valutazioni dei giudici territoriali, riposa sul assenza di un fine di personale profitto in capo ai soggetti agenti in quanto gli spazi occu sarebbero stati destinati ad attività di sostegno alla popolazione da parte dei gruppi sinda di cui gli imputati sono espressione. La tesi non può essere condivisa.
2. E’ dato non opinabile in quanto corrispondente al tenore letterale della disposizi incriminatrice che nel reato di cui all’art 633 cod. pen. il legislatore ha previsto in forma disgiuntiva il “fine di occupazione” e quello di “trarne altrimenti profitto”, con la conse che basta la presenza di una delle due ipotesi per integrare l’elemento soggettivo, tenend presente che ha giuridica rilevanza qualsiasi forma di profitto ricavabile dal possesso e godimento dell’immobile (in fattispecie di “occupazione” di un’azienda da parte di operai, Se 2, n. 5459 del 28/02/1975, COGNOME, Rv. 888260 -01; conforme, Sez. 1, n. 2520 del 02/02/1972, COGNOME, Rv. 120799 – 01; nel senso che il vantaggio che si persegue è insito nella occupazione stessa del bene altrui, venendo lesa la obiettività giuridica costituita tutela del possesso e della disponibilità dell’immobile, Sez. 2, n. 11275 del 11/05/1976, Ol Rv. 134719 – 01; in fattispecie di occupazione studentesca, Sez. 2, n. 6937 del 27/10/1976 dep. 1977, COGNOME, Rv. 136038 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, ritenuto che il dolo specifico diver occupazione di terreni o edifici previsto nella seconda ipotesi dell’art 633 cod. pen. (‘ altrimenti profitto”) ben può comprendere lo scopo dimostrativo tendente a richiamare l’attenzione dell’autorità sulla mancanza di alloggi di edilizia popolare (Sez. 6, n. 1194 15/04/1977, COGNOME, Rv. 136873 – 01, conforme Sez. 2, n. 9384 del 29/03/1989, COGNOME, Rv. 181751 – 01).
2.1 L’esaurimento della casistica sociale frutto del peculiare momento storico che ha caratterizzato gli anni settanta del secolo scorso non ha comportato alcun discostamento della successiva giurisprudenza dai consolidati principi sopra richiamati. Questa Corte, invero, h nel tempo costantemente ribadito che l’elemento materiale del reato di invasione di terreni edifici di cui all’art.633 cod. pen., non è l’occupazione ma l’invasione del terreno o dell’ed cioè l’introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell’age nell’immobile non deve essere momentanea, non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all’occupazione o abbia per scopo altre utilità. Quanto all’elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l’ immobile o di trarne altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall’agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l’invasione e può consistere anche nell’intento di un uso strumentale della stessa a conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale (Sez. 2, n. 8107 del 30/05/2000, Pompei, Rv. 216525 – 01; nel senso che l’elemento psicologico del reato può consistere in qualsiasi utilità diretta o indiretta, anche di ordine morale, Sez. 6, n. 1763 del 16/12/2 dep. 2003, Palau, Rv. 223346 – 01; Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008, COGNOME, Rv. 241968 – 01; Sez. 2, n. 11544 del 08/02/2011, COGNOME, Rv. 249887 – 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254331 – 01).
2.2 Le ipotesi di esclusione del dolo esaminate dalla giurisprudenza si ricollegano all’assen di consapevolezza dell’altruità del bene (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, P.g. in proc. Crudo Rv. 270701 – 01) ovvero al difetto della finalità di occupazione. Si è, in particolare, ne l’integrazione del reato in relazione alla condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo a pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere necessarie d interesse generale quali la riparazione di un acquedotto, Sez. 2, n. 25947 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 256654 – 01; ovvero al solo fine di eseguire opere necessarie di interess comune, a tutela dell’integrità del proprio fondo, Sez. 2, n. 16657 del 16/01/2014, COGNOME Rv. 259424 – 01; o, ancora, in relazione a condotta diretta a fare ingresso in un appartamento in assenza di qualsiasi elemento indicativo della volontà di attuare una permanente occupazione dell’immobile e non, invece, di farne un uso occasionale e momentaneo, Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, COGNOME, Rv. 261695 – 01).
La Corte territoriale ha erroneamente evocato a sostegno del proprio decisum alcune sentenze di questa Corte delle quali, tuttavia, non ha correttamente interpretato il senso. In particol quanto alla sentenza 16657/14, COGNOME, già sopra citata, l’esclusione del dolo è conseguit all’incontestato accertamento di merito secondo cui l’invasione dell’altrui fondo da par dell’imputato era avvenuta al fine di impedire lo sconfinamento nel proprio terreno delle greg appartenenti al confinante. La sentenza Cass. n. 2199/19, Bastia e altri, non massimata, ha
invece affrontato una fattispecie di abusiva occupazione di un edificio adibito a cen e ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.m. ritenendo intangibile l’accert
giudice di merito in ordine all’esclusione in capo agli imputati della volontà di con gli altri all’occupazione dell’immobile, pur precisando che la valutazione del
s’appalesava “non del tutto condivisibile in punto di diritto” laddove escludeva la po configurare il reato in presenza di una condotta di occupazione posta i
successivamente alla” prima invasione”, risultando al contrario ravvisabile una respo a titolo concorsuale in presenza di prova circa la condivisione del dolo spe
caratterizza la fattispecie.
Dalle cennate decisioni, non emergono, dunque, principi o argomenti che si dis dall’orientamento consolidato, idonei a confortare l’esito decisorio della Corte di m
3.1 Pertanto, alla stregua delle argomentazioni rassegnate, la sentenza impugna essere annullata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in gra
in applicazione dei principi declinati da Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv.
01. Al giudice del rinvio deve essere, altresì demandata, la regolamentazione delle le parti con riguardo all’odierna fase.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giu competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra questo grado di legittimità.
Così deciso in Roma, 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Prelidente