Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16684 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Vieste il 22/9/1959
avverso la sentenza del 1/2/2024 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in accoglimento del secondo e del terzo motivo e la dichiarazione di inammissibilit del ricorso nel resto;
lette per la ricorrente le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha concl chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1 febbraio 2024 il Tribunale di Foggia ha condannato NOME COGNOME alla pena di 300,00 euro di ammenda in relazione al reato di c agli artt. 54 e 1161 cod. nav., ascrittole per avere, quale titolare dell’ individuale Lido Azzurro, invaso arbitrariamente un’area demaniale marittima dell’estensione di oltre 2.000 mq., realizzandovi anche innovazioni n autorizzate, costituite da due moduli abitativi in legno, un deposito prefabbric una roulotte e un parcheggio con posti auto coperti.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato NOME COGNOME che lo ha affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, primo comma lett. b), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 54 e 1161 cod. n riferimento al capo della sentenza relativo alla affermazione di responsabilità, il Tribunale era pervenuto omettendo di valutare la mancanza dell’elemento soggettivo in capo alla ricorrente, che aveva consentito al posizionamen sull’arenile degli ombrelloni e delle sedie a sdraio poche ore prima dell’acc della Guardia di Finanza e nella convinzione della efficacia della concessio suppletiva richiesta, incompatibile con la volontà di occupare arbitrariamente il marittimo, stante la struttura tipicamente dolosa della fattispecie, rientrante ipotesi di cosiddetta illiceità speciale, desumibile dalla presenza nella descri normativa della condotta illecita dell’avverbio arbitrariamente.
2.2. In secondo luogo, ha lamentato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. b) et e), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 54 e 1161 c e 131-bis cod. pen., a causa dell’immotivato diniego della applicazione della ca di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non es desumibili dagli atti elementi da cui ricavare, implicitamente, l’insussistenz presupposti per il riconoscimento di detta causa di esclusione della punibil essendo, tra l’altro, state riconosciute le circostanze attenuanti generiche p in considerazione della non particolare gravità del fatto, evidenziata dallo st Tribunale di Foggia nel riconoscere tale beneficio.
2.3. Infine, con un terzo motivo, ha lamentato una ulteriore violazione di leg penale, ai sensi dell’art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. riferimento alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale del pena alla pubblicazione della sentenza a cura della condannata, non essendo stat chiarito se la pubblicazione sia stata disposta a titolo risarcitorio o come sa accessoria, ai sensi dell’art. 36, commi 2, 3 e 4, cod. pen., né specificati te modalità della pubblicazione stessa.
Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al secondo e al terzo motivo e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto, sottolineando che la concessione demaniale suppletiva, rilasciata il 12 agosto 2021, era stata richiesta il giorno precedente, quando era già stato eseguito il sequestro della porzione di arenile occupata dallo stabilimento balneare della ricorrente, con la conseguente inidoneità della stessa a legittimare la condotta e anche a consentire di ritenere l’imputata in buona fede; è stata, poi, evidenziata, la mancanza di motivazione, neppure implicita, sia in ordine alla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, formulata dalla ricorrente nel corso della discussione innanzi al Tribunale, sia riguardo alla subordinazione della sospensione condizionale alla pubblicazione della sentenza a cura della condannata, non essendovi neppure stata costituzione di parte civile.
Con memoria del 24 marzo 2025 la ricorrente ha replicato a tali richieste, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ribadendo la fondatezza di tutti i motivi, in particolare del secondo e del terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solamente in relazione al terzo motivo.
Il primo motivo, mediante il quale è stata censurata l’affermazione di responsabilità della ricorrente in relazione al reato di abusiva occupazione di una porzione di demanio marittimo, per non essere stati considerati né il sopravvenuto rilascio di una concessione suppletiva a favore dell’impresa della ricorrente, né la sua condizione di buona fede, desumibile dalla richiesta di tale concessione, è manifestamente infondato.
Non è contestato, ed emerge, comunque, univocamente, dagli accertamenti descritti nella motivazione della sentenza impugnata, che la ricorrente, nello svolgimento della sua attività d’impresa di gestione di uno stabilimento balneare, occupò abusivamente 2.000,00 mq. di arenile demaniale, posizionandovi 120 ombrelloni e 240 sedie a sdraio. La richiesta di rilascio di concessione suppletiva venne fatta il giorno stesso del sopralluogo della Guardia di Finanza, ossia il 15 agosto 2021, a seguito del sequestro dell’area arbitrariamente occupata, e l’atto concessorio venne rilasciato dal Comune di Vieste il giorno seguente.
E’ evidente, dunque, che la concessione suppletiva, che, peraltro, non è neppure stata allegata al ricorso e di cui, comunque, non sono stati illustrati i presupposti legittimanti (posto che la concessione suppletiva, prevista dall’art. 24 d.P.R. n. 328 del 1952, consente l’affidamento diretto di una maggiore superficie
in ampliamento “solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l’estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso e abbia, in ogni caso, una minima consistenza quantitativa, e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione”, Consiglio di Stato, sez. VII, 24 giugno 2022, n. 5225; v. anche Sez. 3, n. 31969 del 26/06/2024, COGNOME, non mass., nella quale sono sta diffusamente illustrati i limitati presupposti di applicabilità dell’istit concessione suppletiva), non era certamente idonea a legittimare la condott contestata, essendo stata rilasciata successivamente all’accertamento di t condotta e alla sua interruzione forzata, mediante il sequestro dell’ illecitamente occupata dalla ricorrente.
Per la medesima ragione il rilascio postumo di tale concessione, pu prescindendo da quanto osservato a proposito della sua mancata allegazione e della omessa illustrazione degli stringenti presupposti richiesti per il suo ril non può certamente consentire di ravvisare una condizione di buona fede della ricorrente, essendone stato domandato il rilascio successivamente all realizzazione della condotta illecita, a seguito del suo accertamento e del seque dell’area abusivamente occupata, per ottenerne una sorta di legittimazio postuma, inidonea a rendere lecita la condotta, ormai perfezionata, ma anche consentire di ravvisare la prospettata buona fede della ricorrente, posto che richiesta dimostra, invece, al contrario, la piena consapevolezza da parte de ricorrente medesima della illiceità della sua condotta.
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati co primo motivo di ricorso.
3. Il secondo motivo, relativo al diniego del riconoscimento della applicabil della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fa anch’esso, manifestamente infondato, in quanto la condotta realizzata dall ricorrente risulta chiaramente, per come descritta nella sentenza impugnata, no occasionale, essendo stata posta in essere nell’ambito e strumentalment all’esercizio di una attività di impresa e con l’organizzazione a questa corr (utilizzando 120 ombrelloni e 240 sedie a sdraio, dunque avvalendosi di mezzi e personale), e arrecando una lesione non certamente modesta al bene protetto, essendo stata occupata una porzione rilevante del demanio marittimo, cosicché, stante l’evidenza della insussistenza dei presupposti per l’applicabilità invocata causa di esclusione della punibilità, per la non occasionalità della cond e la gravità della stessa e dell’offesa al bene protetto, la mancata rispos punto da parte del Tribunale non determina un difetto di motivazione della
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sentenza impugnata, sulla scorta del consolidato principio secondo cui il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, richieste o motivi quando essi siano improponibili per genericità o, come nel caso in esame, per manifesta infondatezza (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, COGNOME, Rv. 283268 – 01; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705 – 01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423 – 01).
Il terzo motivo, relativo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza, è, invece, fondato.
La pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna di cui all’art. 36 cod. pen. è disposta nei casi di condanna all’ergastolo e negli altri casi stabiliti dalla legge, ossia nelle ipotesi di cui agli artt. 165, 186, 347, 448, 475, 498, 501bis, 518 e 722 cod. pen., fra i quali non rientra la fattispecie in esame, esulando il reato ascritto alla ricorrente da quelli per i quali è prevista l’applicazione di tal pena accessoria.
La pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 186 cod. pen., avendo natura di sanzione civile e non di pena accessoria, può, poi, essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda della parte civile (Sez. 3, n. 23719 del 08/04/2016, COGNOME, Rv. 267979 – 01, che, in motivazione ha anche precisato che la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 186 cod. pen., in considerazione della natura di quest’ultima, e che l’eventuale violazione dell’art. 543 cod. proc. pen. – per essere stato applicato l’istituto in difetto dell richiesta della parte civile – può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione ma non anche in sede di esecuzione; conf. Sez. 6, n. 12974 del 08/01/2020, COGNOME, Rv. 279264 – 02).
Ne consegue che, in mancanza di costituzione di parte civile, non poteva essere ordinata la pubblicazione della sentenza, né, tantomeno, essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento di tale obbligo, che, quindi, è stato indebitamente posto a carico della ricorrente e va quindi eliminato.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza a cura della imputata, eliminando tale obbligo e la relativa condizione, di cui non ricorrono i presupposti.
Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza delle censure sollevate con il primo e con il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza
condizione che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 3/4//2025