Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22298 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Tricase il DATA_NASCITA
avverso la sen tenza del 05/10/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 05/10/2023, il Tribunale di Lecce dichiarava COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt 55 e 1161 cod.nav. e lo condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando che il Tribunale non aveva motivato in ordine al requisito dell’impedimento o compromissione dell’uso del bene demaniale da parte della collettività indistinta degli utenti; rimarca che la presenza di ombrelloni e lettini era stata riscontrata nella sola data del 28 agosto 2020 e che la circostanza accertata ben poteva essere del tutto occasionale.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca, lamentando che il Tribunale non aveva qualificato la misura ablativa né esposto motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della misura; all’evidenza, trattasi di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod.pen., la cui legittimità è subordinata alla dimostrazione della relazione di asservimento tra cosa e reato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Giudice di merito accertava che, in data 28/08/2020, come da sopralluogo effettuato da personale dell’Ufficio Marittimo di Santa Maria di Leuca, COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE” aveva occupato con attrezzature balneari (30 ombrelloni e 60 lettini) circa 250 metri quadri di demanio marittimo, in assenza di concessione. Trattasi di apprezzamento in fatto, supportato da congrue e logiche argomentazioni e, dunque, incensurabile in sede di legittimità
Rilevava, poi, il Tribunale che il COGNOME era autorizzato solo al noleggio di sdraio, lettini ed ombrelloni e non anche all’occupazione stabile dello spazio demaniale e, pertanto, riteneva integrato il contestato reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod.nav. in considerazione della installazione anticipata delle attrezzature balneari, prima dell’arrivo della clientela e dell’effettivo noleggio degli ombrelloni, determinante
un’arbitraria occupazione della zona demaniale con conseguente impedimento dell’uso da parte di bagnanti che non fossero suoi clienti.
La valutazione del fatto è corretta in diritto, dovendosi al riguardo richiamare, la costante affermazione di questa Corte, secondo cui il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo consiste nell’acquisire e mantenere senza autorizzazione il possesso o la detenzione dello stesso in modo corrispondente all’esercizio non transeunte di un diritto di proprietà o di godimento, in maniera da impedirne la fruibilità da parte di potenziali utenti o da comprimerne in maniera significativa l’uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall’interesse della collettività di usare in maniera completa e in tutte le sue implicazioni il bene demaniale(Sez. 3, n. 42404 del 29/09/2011, Rv. 251400 e Sez. 3, n. 4855 dell’11/01/2006, Rv. 233305; nonchè, più di recente, Sez.3, n. 30666 del 29/03/2018, Rv.273762 – 01, che ha ribadito il principio in fattispecie, analoga a quella in esame, nella quale il titolare di un chiosco bar, autorizzato solo al noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni, aveva occupato in maniera stabile lo spazio demaniale in assenza di bagnanti).
2 n secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Il Tribunale ha disposto la confisca di quanto in sequestro (attrezzature balneari), omettendo di motivare in ordine alle ragioni giustificatrici della misura ablativa.
Va ricordato che, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice è tenuto ad argomentare, in concreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Rv. 285062 – 01).
La carenza motivazione rilevata vizia sul punto la sentenza impugnata e ne impone l’annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio.
In definitiva, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce in diversa composizione fisica; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto con conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce in diversa composizione fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la
irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 07/05/2024