Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44015 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44015 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/1/2022 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 gennaio 2022 il Tribunale di Sassari ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 1161 cod. nav. (ascrittogli per avere arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo nella zona portuale di RAGIONE_SOCIALE, posizionandovi e mantenendovi diversi corpi morti, con catenaria, pendini e gavitelli, per l’ormeggio delle navi da diporto, in mancanza della prescritta autorizzazione; in RAGIONE_SOCIALE, banchine di Dogana e Sanità, accertato il 24 maggio 2019), condannandolo alla pena di 200,00 ero di ammenda e disponendo la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, convertito dalla Corte d’appello di Cagliari, Sezione staccata di Sassari, in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile (essendo intervenuta condanna alla sola pena dell’ammenda), lamentando l’errata valutazione delle risultanze processuali, in particolare dei provvedimenti concessori rilasciati a favore del RAGIONE_SOCIALE, di cui l’imputato è presidente, in quanto tali provvedimenti non limitavano affatto l’ormeggio delle imbarcazioni mediante l’utilizzo di un sistema costituito da tre catenarie poste nello specchio d’acqua antistante le banchine Dogana e INDIRIZZO a 20 metri di distanza dal ciglio della banchina, con la conseguenza che l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, dell’indebita assistenza a imbarcazioni di dimensioni maggiori, fino a 50 metri di lunghezza, risultava errata, posto che un tale limite non era presente nella concessione dei servizi di ormeggio del 15/12/2014, che richiama quella del 29/3/2012, che consentiva l’accesso a imbarcazioni della lunghezza massima di 50 metri, che non avrebbero potuto ormeggiare se si fossero dovute usare catenarie poste a 20 metri dalla banchina.
Non vi era stato, dunque, alcun indebito spostamento di corpi morti e catenarie dalla linea di 20 metri dalla banchina, in quanto quesi:e erano previste a una distanza di 80 metri sin dall’ordinanza concessoria del 1996; vi era stato solamente un errore cartografico nella indicazione della distanza della catenaria nella determinazione della Regione Sardegna n. 47248 del 15/12/2014, con la conseguente erroneità della affermazione di una indebita occupazione di una porzione del demanio marittimo estranea ai provvedimenti concessori, o eccedente dai limiti di questi, derivante da una errata interpretazione del loro contenuto e della loro portata applicativa, dalla quale il ricorrente, nella sua veste di legal rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, non aveva mai esorbitato.
Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e l’assoluzione del ricorrente dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come si ricava dalla stessa lettura del ricorso, originariamente rivolto alla Corte d’appello di Cagliari e chiaramente diretto a conseguire una rilettura dei provvedimenti concessori rilasciati al RAGIONE_SOCIALE di cui il ricorrente è il presidente (che sarebbero stati erroneamente interpretati dal Tribunale di Sassari), esso è del tutto privo della denuncia della sussistenza nel provvedimento impugnato di uno o più dei vizi contemplati dall’art. 606 cod. proc. pen. che consentono il ricorso per cassazione, ma si fonda esclusivamente su una diversa lettura e interpretazione dei vari provvedimenti concessori rilasciati al RAGIONE_SOCIALE, che, ad avviso del ricorrente, legittimerebbero l’occupazione della porzione del demanio marittimo oggetto della contestazione (ritenuta, invece, indebita, in quanto priva della necessaria autorizzazione, con la conseguente configurabilità del reato di occupazione di demanio marittimo ascritto al ricorrente).
Si tratta, come è evidente, di censure non consentite nel giudizio di legittimità, nel quale, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716).
Neppure è dato di rilevare un travisamento delle prove, che peraltro non è neppure stato prospettato, ossia la formazione del convincimento del giudice su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, posto che oltre a non essere stato denunciato un tale vizio della motivazione, non sono comunque stati allegati gli atti dei quali sarebbe stato travisato il contenuto, attribuendo una diversa e minore estensione alla concessione demaniale rilasciata al RAGIONE_SOCIALE rappresentato dal ricorrente, con la conseguenza che risulta in ogni caso preclusa la relativa indagine.
Il Tribunale di Sassari ha fondato l’affermazione di responsabilità del ricorrente sulla occupazione da parte del RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE di spazi del demanio marittimo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE eccedenti quelli oggetto dei vari provvedimenti
concessori, che consentivano al RAGIONE_SOCIALE di offrire servizio alle navi da diporto nello spazio compreso tra le banchine Dogana e Sanità e le linee di ormeggio a distanza non superiore di 20 metri (come indicato nelle tabelle allegate ai provvedimenti concessori); il RAGIONE_SOCIALE ben poteva fornire assistenza a imbarcazioni di dimensioni maggiori di 20 metri di lunghezza (fino a 50 metri secondo la tabella n. 4 allegata alla determina del 2014), ma solo consentendo ormeggi di murata e non di punta; consentendo, nel maggio 2019, l’ormeggio di punta a imbarcazioni (la Giraud e la Self Explorer) di lunghezza superiore a 20 metri, il RAGIONE_SOCIALE, e per esso il ricorrente quale suo legale rappresentante, aveva quindi occupato indebitamente porzioni di demanio marittimo non concessi al RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente affermazione della configurabilità del reato addebitato al ricorrente.
Questa è stata censurata dal ricorrente esclusivamente sulla base di una diversa lettura dei provvedimenti concessori rilasciati al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal ricorrente, lettura alternativa che ne comporterebbe la maggiore estensione prospettata con il ricorso, rilettura e riconsiderazione che, però, come ricordato, non è consentita nel giudizio di legittimità ed è quindi preclusa in questa sede.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito dell’unica doglianza alla quale è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 11/10/2023