Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39560 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di Ragusa Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Ragusa ha ritenuto responsabile COGNOME NOME del reato di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav., per l’arbitrar occupazione di una porzione di suolo demaniale marittimo, di mq. 550, ricadente su particella n. 1773 del foglio mappa n. 83 del Comune di Ispica, accertato il 22/03/2022, e lo ha condannato alla pena di C 200,00 di ammenda.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe correttamente applicato le norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e, segnatamente, non avrebbe considerato che il manufatto era stato costruito ante anno 1967, che all’epoca della costruzione esso era addirittura più ampio rispetto allo stato attuale, che la particella ove esso insiste è solo parzialmente di proprietà
demaniale, mentre tutto il resto insiste su particelle di proprietà di COGNOME NOME. Poi non avrebbe considerato la nota della Capitaneria di Porto di Pozzallo, in data 2 marzo 2022, precedente alla data del sopralluogo, indirizzata alla Assessorato Regionale Sicilia con la quale si richiedeva la rideterminazione del confine demaniale, ex art. 35 cod. nav. che riguarda espressamente il luogo ove insistono i manufatti oggetto di occupazione abusiva. In particolare, nella citata nota si rilevava che il confine demaniale non era lineare e ricomprendeva diverse particelle che avevano sicuramente perso la loro caratteristica di asservire ai pubblici usi del mare e della navigazione diventando dei relitti, da cui la rilevata necessità della sdemanializzazione della particella e l’errore nell’applicazione della legge penale da parte del Tribunale che non avrebbe dato rilevanza alla richiesta di sdemanializzazione del bene-relitto, oggetto del presente procedimento. In conclusione, argomenta, il ricorrente, la sostanziale liceità del comportamento del ricorrente a fronte del disinteresse concreto alla definizione di demanialità del bene su cui insiste il manufatto del medesimo, dovendo ritenersi avvenuta la sdemanializzazione tacita.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 40 e 43 cod.pen. in presenza di reato doloso a illiceità specifica costituita dall’arbitrarietà dell’occupazione, non avrebbe argomentato, il Tribunale, il dolo del reato e non avrebbe considerato l’assoluta buona fede del ricorrente.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 530 cod.proc.pen. e alla mancanza di motivazione e mancato confronto con le emergenze probatorie dibattimentali.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato, in data 06/11/2025, memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso risulta infondato.
Secondo il Tribunale, era risultato provato che, all’esito del servizio di pattugliamento, in data 22/03/2022, della zona costiera di Ispica, esattamente presso la part. 1773 del foglio mappa n. 83, era stata occupata un’area demaniale con realizzazione di opere non autorizzate. Segnatamente, il teste COGNOME NOME, in servizio presso la Guardia Costiera, aveva accertato che su tale particella era stata realizzata una recinzione in muratura di un’area di circa 550 mq. al cui interno insisteva un immobile dell’estensione di circa mq. 175, di
proprietà dell’imputato. Dalla documentazione comunale era risultato che l’immobile in questione risaliva a prima del 1967 e che era stata avanzata istanza di sdemanializzazione con procedimento ancora in corso. Da cui l’affermazione della responsabilità dell’imputato per l’arbitraria occupazione di parte del demanio marittimo integrante la contravvenzione di cui agli art. 54, 1161 cod. nav.
6. Ciò posto, non possono esservi dubbi sulla demanialità dell’area in base al portato dichiarativo, né peraltro la demanialità è contestata dal ricorrente che contesta la decisione impugnata adducendo la perdita della caratteristica di asservire ai pubblici usi del mare e della navigazione con conseguente sdemanializzazione tacita.
Tale assunto difensivo è infondato.
In primo luogo, va rammentato che ai fini della configurabilità del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, l’appartenenza al demanio marittimo non deve necessariamente essere stabilita sulla base delle risultanze catastali, ben potendo ricavarsi dalla esistenza di caratteristiche naturali di demanialità, atteso che la tassativa elencazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, ex art. 822, comma primo, cod. civ., è una tassatività per tipi, che consente la applicazione della normativa dei beni pubblici anche a beni che presentino tutte le caratteristiche di quelli menzionati, e ciò in quanto l’essenza del demanio marittimo è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare (Sez. 3, n. 9644 del 18/01/2006 – dep. 21/03/2006, COGNOME, Rv. 233558).
Nel caso in esame nessuna questione sorge in relazione alla part. 1773 del foglio n. 83 del Comune di Ispica, la cui appartenenza al demanio marittimo non è messa in discussione.
Tuttavia, se la natura del bene demaniale ben può ricavarsi dalla esistenza di caratteristiche naturali di demanialità, tale regola non vale all’inverso co riguardo alla perdita della natura demaniale del bene, in via tacita, come assume la difesa.
A differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall’art. 829 cod. civ. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l’arenile, l sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell’art. 35 cod. nav., dell’adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità d zone “per pubblici usi del mare” (Sez. 6 – 2, ord. n. 26655 del 18/10/2019, Rv. 655751 – 01; e in ambito penale Sez. 3, n. 17424 del 10/03/2016, Rv. 267025 01).
Ne consegue che la sdemanializzazione non può essere tacita e l’infondatezza della prima censura e la correttezza della decisione del Tribunale che ha proprio escluso la sdemanializzazione tacita.
7. E’ fondato il secondo motivo di ricorso.
Il reato di occupazione arbitraria, a struttura tipicamente dolosa, rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale in quanto nella descrizione della condotta tipi della contravvenzione è stato inserito l’avverbio “arbitrariamente”, con la conseguenza che per l’integrazione del modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato (Sez. 3, n. 5168 del 21/12/2023, Rv. 285943 – 01; Sez. 3, n. 29915 del 13/07/2011, dep. 26/07/2011, Rv. 250666; Sez. 3, n. 5461 del 04/12/2013, dep. 04/02/2014, COGNOME, non mass. sul punto).
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente e la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, restando assorbito il terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 25/11/2025
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