Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7161  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SASSARI nei confronti di:
NOME COGNOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
 Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Sassari ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Sassari dell’11/10/2023 che, nell’accogliere la richiesta di riesame dell’indagato COGNOME NOME, ha annullato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari avente ad oggetto aree prospicenti uno stabilimento balneare, ritenute appartenenti al demanio marittimo, in relazione al delitto di cui all’art. 633 cod. pen.
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza del bis in idem, con particolare riguardo alla data di consumazione del reato per cui si procede. Si rappresenta che il Tribunale annullava la misura sul presupposto che si sarebbe al cospetto degli stessi fatti oggetto del procedimento penale n. 2172/2022, in cui le medesime aree erano state sequestrate e definito dall’indagato mediante oblazione in data 31/03/2023. Invece, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso in esame si era al cospetto di una nuova occupazione essendo le aree state successivamente liberate; sebbene la contestazione del reato fosse stata elevata con una formula imprecisa (“accertato in Alghero in data e tuttora permanente”), il fatto doveva ritenersi riferito ad una occupazione accertata ed ancora in corso alla data del sequestro preventivo, ovvero al 9/09/2023 nella parte finale della stagione estiva. Stante l’interruzione della permanenza avvenuta con la definizione del procedimento mediante oblazione, nessuna preclusione vi era a adottare un nuovo provvedimento cautelare insistente sull’area.
1.2. Con il secondo motivo si deduce il travisamento del fatto, avendo errato il Tribunale nell’individuare l’oggetto del sequestro, da riferirsi non ai beni indicati nel verbale di esecuzione, bensì alle aree demaniali indicate dal Gip, in aderenza alla richiesta avanzata dal Pubblico ministero, dettata dall’esigenza di impedire che l’indagato potesse nuovamente occupare le aree e non dei manufatti e degli articoli con i quali lo stesso materialmente avesse effettuato l’occupazione. In relazione a tale petitum sussistevano i presupposti dell’invocata cautela.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria del 29/11/2023, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
 Tanto premesso, il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo.
Quanto al primo motivo, va precisato che la contestazione elevata dal Pubblico ministero nel presente procedimento (RGNR n. 2286/2022), per come rilevato dallo stesso Tribunale, attiene ad un arco temporale successivo rispetto a quello oggetto dell’altro procedimento (RG n. 2172/2022), definito dall’indagato, in data
31/03/2023, con sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati per oblazione. Va, dunque, al riguardo evidenziato che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e correttamente rilevato anche dal Procuratore generale nella requisitoria – il Tribunale si è mosso nella consapevolezza della intervenuta oblazione nell’ambito del precedente procedimento; dunque, l’affermata sussistenza del bis in idem non si basa sulla omessa valutazione di tale esito processuale.
Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso del Pubblico ministero ricorrente.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l’ulteriore condotta realizzata dopo l’avvenuta oblazione riguardante i precedenti reati, non abbia investito il demanio.
Si tratta, tuttavia, di un’affermazione che incorre nel denunciato travisamento, in quanto il pubblico ministero ricorrente, mediante l’allegazione delle due consulenze tecniche svolte a luglio ed agosto 2023 e, quindi, successivamente alla definizione dell’altro procedimento, unitamente agli esiti tratti dall’esecuzione della nuova misura avvenuta il 12/09/2023, ha offerto nuovi elementi a sostegno della persistenza delle violazioni già accertate.
In particolare, si è sottolineato che, all’atto del nuovo sequestro, la polizia giudiziaria ha accertato che i tavolini, gli ombrelloni e tutti i loro accessori da spiaggia fossero stati rimossi ed accatastati ai margini delle aree demaniali, con ciò logicamente desumendosi che l’indagato, cessata la fase più intensa della stagione estiva, avesse fatto spostare il tutto, come ogni anno, ai margini delle aree occupate per poi riprendere l’occupazione nella stagione a seguire.
Si tratta di elementi dotati di novum con cui il Tribunale ha omesso compiutamente di confrontarsi, alla luce anche del principio affermato dalla Corte di legittimità che, in caso di definizione del procedimento con sentenza di condanna e/o di oblazione, l’accertamento della condotta vietata dà luogo ad una nuova condotta illecita che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 – 01; Sez. 3, n. 11349 del 22/06/1999, COGNOME, Rv. 214353 – 01). Sez. 2, n. 38292 del 16/06/2023, COGNOME, non mass., in motivazione a pag. 3; Sez. 2, n. 46692 del 2/10/2019, COGNOME, Rv. 277929 – 01).
Nel caso in esame, all’indagato si contesta una condotta che, seppur analoga, è successiva al dissequestro avvenuto a seguito della definizione del procedimento con sentenza del 31/03/2023 di non doversi procedere per oblazione, ossia quella di avere ripreso, in prossimità dell’inizio della nuova stagione estiva, la nuova occupazione delle aree prospicenti lo stabilimento balneare, appartenenti al demanio marittimo, per come accertato anche dall’esito delle consulenze espletate.
In conclusione, va annullata l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Motivazione semplificata. Così deciso, il 19/01/2024