Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28520 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale di Latina; v . sti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; .tta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore . 2iierale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il
`:orso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 ottobre 2023, il Tribunale di Latina ha rigettato I’dppello, proposto, ex art. 322-bis cod. proc. pen., nell’interesse di NOME, confermando l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Latina aveva rigettato l’istanza di dissequestro del terreno di cui alla particella n. 446 del foglio mappa n. 112, che si estende per continuità sulla particella n. 446 dei terreni cel Comune di Terracina, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, di cui
clagato è legale rappresentante; terreno sottoposto al sequestro previsto , !l’art. 321 cod. proc. pen., unitamente ai manufatti realizzati sullo stesso, in ,- »azione al reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo, di cui Vart. 1161 Cod. nav.
Avverso l’ordinanza, l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav., nonché 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Latina erroneamente ritenuto integrato il fumus commissi delicti della contestata ipotesi di occupazione abusiva di area demaniale marittima, sulla base della sola intestazione catastale, astenendosi dal considerare i molteplici elementi che, all’opposto, avrebbero deposto, secondo la difesa, nel senso della natura non demaniale del terreno in sequestro.
Il giudice cautelare avrebbe erroneamente fondato il rigetto dell’istanza di cssequestro sui meri dati catastali, sul rilievo che tali dati dimostrerebbero l’espletamento della procedura amministrativa per la ricognizione della natura rnaniale del bene, omettendo tuttavia di considerare che tale ricognizione, nel so di specie, vi era stata già nel 1993, allorquando un’apposita procedura di i,iimitazione aveva escluso la demanialità della porzione di area in esame. Tale p-ocedura, pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuta, dal Tribunale di Latina, prevalente rispetto alle odierne indicazioni catastali, le quali, come sancito dalla sentenza n. 863 del 2002 della Corte di cassazione, sarebbero al più meri indizi di demanialità, destinati a retrocedere a fronte di più concreti e fidefacenti elementi che depongano in senso contrario, come, appunto, una procedura di delimitazione resa in conferenza di servizi tra più organi dello Stato. Non si sarebbe tenuto conto della peculiarità di una procedura di delimitazione, che rappresentava una situazione di fatto perfettamente antitetica rispetto al relativo daito catastale, tanto più se postumo. Anche laddove si volesse prendere in considerazione la niurisprudenza di legittimità espressamente richiamata dalla Corte di appello (Sez. 3, n. 20088 del 12/06/2020), inoltre, tale richiamo – comunque inconferente ,:jacché riferito ad un bene, l’arenile, la cui demanialità è oggi consacrata dalla gge – confermerebbe, a parere della difesa, la subvalenza del dato catastale.
Dopo aver sollecitato una possibile rimessione della questione alle Sezioni ìte – affinché rideterminino la gerarchia dei valori fondanti la capacità di ”.dividuazione della demanialità marittima di un’area, nonché la valenza, ai , – .,redetti fini, del mero dato catastale, soprattutto nell’ipotesi in cui tale dato debba .contrarsi con altri elementi di pari, o superiore, forza probatoria – rileva infine il r:corrente come, accanto alla procedura di delimitazione, del 2 marzo 1993, altri
sarebbero gli elementi deponenti nel senso della natura non dernaniale del terreno in sequestro; elementi quali: a) lo stralcio cartografico SID del 19 agosto del 2013, che individua ai piedi del muro di confine, la linea che delimita la proprietà privata della quale si richiede il dissequestro rispetto al pubblico demanio marittimo; b) la foto satellitare della RAGIONE_SOCIALE del 22 luglio 1990; c) l’esistenza di un muro di confine alto un metro e mezzo, lungo ben 186 metri, che delimita la proprietà idibita ad attività di campeggio verso il mare.
2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si censura la violazione degli att. 54 e 1161 Cod. nav. e 125, comma 3, cod. proc. pen. relativamente alla presunta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Dopo aver chiarito che il reato di occupazione abusiva è un reato a struttura tipicamente dolosa, con la conseguenza che, per l’integrazione del modello legale, è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato, sostiene il ricorrente che, fermo restando quando già dedotto !n punto di difetto di demanialità dell’area, nel caso di specie, non potrebbe comunque ritenersi sussistente il coefficiente psicologico del dolo da arbitraria occupazione, sussistendo, al momento dell’acquisto dell’area interessata, documenti su cui il ricorrente avrebbe fatto affidamento, quali l’atto di delimitazione del 1993 ed il rogito di acquisto del compendio immobiliare, ,:..ccompagnato da specifiche planimetrie dei luoghi ed altra documentazione c. — xtificativa, specificamente vagliate dal notaio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
3.1. La prima censura devoluta in questa sede, con la quale ci si duole della nullità dell’ordinanza impugnata, per violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav., n;;nché dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile.
Sul punto giova rammentare che, in linea generale, la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e c;uelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il r.:corso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi cciticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma I:mitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del
22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 2, r.. 29108 del 15/07/2011).
Nel caso di specie, la difesa si duole in modo del tutto indeterminato e aspecifico della violazione di legge, tale da attestarne la palese non scrutinabilità in questa sede, nella misura in cui contesta genericamente la natura demaniale del terreno sottoposto a sequestro, lamentando la presunta insussistenza del fumus commissi delicti del reato, senza precisare né allegare alcunché: si formulano censure non riferite puntualmente ai passaggi dell’ordinanza, prospettando semplici valutazioni alternative di ordine meramente fattuale, come tali precluse al sindacato di legittimità di cui all’art. 325 cod. proc. pen.
A prescindere da tali assorbenti considerazioni, peraltro, ritiene il Collegio che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulti completa e sufficientemente adeguata, allorché essa correttamente fonda la demanialità del bene in contestazione sulla considerazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di reati demaniali, l’indicazione di un terreno nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo comprova che è stata, a suo tempo, espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima; ne consegue che, in assenza di alterazioni dello stato di fatto, determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione (Sez. 3, n. 20088 del 12/06/2020, Rv. 279659). Infatti, secondo l’art. 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima, il verbale di delimitazione, debitamente redatto, corredato, sottoscritto e approvato, diviene formalmente obbligatorio per lo Stato ed è, quindi, inserito di diritto nelle mappe catastali.
Né alcun rilievo può darsi alla procedura di delimitazione espletata nel 1993, che avrebbe dato esito negativo in ordine alla demanialità dei berli in esame: anche volendo prescindere dalla circostanza che l’opposizione di tale procedimento ai dati valorizzati dal Tribunale del riesame integrerebbe comunque una valutazione di ordine meramente fattuale, come tale preclusa al sindacato di legittimità, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui, in tema di demanio, ai fini della configurabilità dei reati di cui agli att. 54, 55 e 1161 cod. nav. non è necessaria la esatta delimitazione del suolo demaniale marittimo, atteso che il procedimento amministrativo di delimitazione, disciplinato dall’art. 32 cod. nav., ha carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità (ex multís, Sez. 3, n. 22449 del 24/01/2019, Rv. 275795; Sez. 3, n. 21386 del 26/02/2002, Rv. 221971); di talché la sua eventuale mancanza non esplica alcuna influenza sull’accertamento dei predetti reati (ex plurimís, Sez. 3, n. 20214 del 25/03/2004,
Rv. 228455, Sez. 3, n. 32852 del 13/07/2005, Rv. 232199). E ciò, a prescindere dal fatto che le risultanze di tale procedura, come riportate nel ricorso, sono state oggetto di un’interpretazione in chiave difensiva basata non su dati certi, ma su un’ipotetica e parziale ricostruzione della morfologia dei luoghi.
Ne consegue che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto dimostrata – allo stato degli atti e salve eventuali ulteriori verifiche nel giudizio di merito – l’appartenenza dell’area sequestrata al demanio marittimo sulla base delle mappe catastali, che, peraltro, risultano altresì corroborate dall’atto di acquisto dell’immobile il quale, riferendosi ad un’area confinante con il demanio marittimo ed il demanio idrico, attesta l’insistenza di parte dei fabbricati costituenti il complesso turistico in esame su particelle di demanio pubblico, come tale arbitrariamente occupato in violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 54 e 1161 Cod. nav. e 125, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla presunta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è inammissibile.
Come correttamente rilevato anche dalla difesa, il reato di occupazione arbitraria costituisce fattispecie contravvenzionale a struttura tipicamente dolosa, che perciò rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale in quanto nella descrizione della condotta tipica della contravvenzione è stato inserito l’avverbio arbitrariamente. Ne consegue che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 1161 cod. nav., è richiesta, in ragione della arbitrarietà che deve connotare la condotta, la precisa consapevolezza di occupare abusivamente uno spazio demaniale (Sez. 3, n. 5168 del 21/12/2023, dep. 2024, Rv. 285943; Sez. 3, n. 37165 del 06/05/2014, Rv. 260179).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame, nel verificare la sussistenza, o meno, del coefficiente psicologico del dolo, ha correttamente valorizzato la circostanza che le mappe catastali fossero nella disponibilità dell’indagato, arrivando, dunque, in maniera logica e coerente, a ritenere integrato anche l’elemento soggettivo del reato: la conoscenza delle indicazioni mappali e cztastali, del resto, postula la consapevolezza della rappresentazione del reato di occupazione abusiva di cui all’art. 1161 cod. nav.; di talché, correttamente, il Tribunale ha ritenuto sussistenti, in via indiziaria, sia la volizione che la rappresentazione, da parte dell’indagato, della illecita protrazione della occupazione dell’area demaniale negli anni successivi e sino al sequestro.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/04/2024.