Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47316 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47316 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISACQUINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma, 8 D.L. n 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo con sentenza del 8/6/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Palermo in data 10/9/2020, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di euro ottocento di multa per i reati di cui agli artt. 633 e 632 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni in favor della parte civile NOME COGNOME.
L’imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’elemento oggettivo e soggettivo dei reati. Evidenzia che non sono state correttamente valutate le
risultanze del procedimento civile intercorso tra le parti, conclusosi con sen divenuta irrevocabile, acquisito agli atti; che, trattandosi di azion regolamento di confini, presuppone l’incertezza sulla esatta delimitazione confini tra due fondi limitrofi, circostanza questa confermata dal fatto che anni vi erano stati plurimi tentativi di addivenire ad una divisione bonar terreno tra l’odierna ricorrente ed il dante causa della parte civi l’apposizione della lastra di lamiera è stata ritenuta dal giudic strettamente finalizzata ad impedire il passaggio di animali verso la prop della COGNOME e non ad imporre un ulteriore confine materiale; che, in defini dalle sentenze civili di primo e secondo grado emerge che nessuna volontà condotta appropriativa è stata mai posta in essere dalla odierna ricorren danni prima del cognato NOME COGNOME e successivamente della di lui figlia NOME COGNOME.
Sotto diverso profilo eccepisce l’erronea valutazione del giudice dell’app in ordine alla eccezione di improcedibilità dell’azione penale per tardività querela. Rileva in proposito che l’atto di citazione nel giudizio civile reca del 13/11/2013, mentre la querela risulta proposta in data 16/7/2016; che, accede alla tesi secondo cui la parte civile avrebbe avuto contezza d sconfinamento già nel 2013, allora la querela è tardiva; se invece si ritiene ricorrente sia venuta a conoscenza della condotta di occupazione abusiva solo seguito del deposito della consulenza tecnica di ufficio del 29/4/2016, ess fino ad allora incerta la linea di confine, allora deve escludersi quantom sussistenza dell’elemento soggettivo.
Rileva, infine, il travisamento delle testimonianze rese in dibattimento sarebbero invece del tutto coerenti con le statuizioni dei giudici civili e come la sentenza impugnata non abbia tenuto conto di una circostanza decisiva costituita dal fatto che il frazionamento del terreno e la recinzione son realizzati da NOME COGNOME (marito della ricorrente) e dal di lui fratello NOME (padre della parte civile) con l’ausilio di un tecnico; che, dunque, la Nu posseduto in buona fede una porzione del fondo per la quale il giudice civil dichiarato l’acquisto a titolo originario per usucapione, mentre con riferi alla porzione per cui si procede il giudice civile ha ritenuto che, in ass prova contraria, deve presumersi che la COGNOME la abbia detenuta negli anni con consenso dell’altro comproprietario.
In data 12/10/2023 è pervenuta articolata memoria difensiva della pa civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l’unico motivo cui è affidato, in quanto costituito da doglianze, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Peraltro, il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale.
Va, poi, evidenziato che la sentenza di appello impugnata, in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Giudice di pace, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01).
Ebbene, il Tribunale con motivazione congrua affronta le doglianze difensive, pedissequamente riproposte in questa sede, rilevando come dagli atti – ivi comprese le pronunce civili – emerga l’occupazione da parte della odierna ricorrente della porzione di fondo di circa cento metri quadri di proprietà della parte civile e la realizzazione di opere (quali la recinzione con ondulato metallico e paletti in ferro, la piantumazione di fichidindia oltre la recinzione metallica) che hanno mutato lo stato dei luoghi; tiene conto della decisione del giudice civile passata in cosa giudicata, che ha rigettato il preteso acquisto per usucapione di detta porzione di terreno, cioè l’area compresa tra il confine della cosiddetta “Iapazza” e il laminato metallico; evidenzia che il giudizio civile fu instaurato proprio per porre fine ad una situazione controversa che si trascinava nel tempo, nonostante il confine fosse stato tracciato nel 1993 da un tecnico alla presenza del marito della ricorrente e del padre della parte civile; che, essendo la COGNOME socia assieme al marito della società inizialmente proprietaria dei due fondi limitrofi, deve escludersi che non fosse a conoscenza della avvenuta determinazione della linea di confine tra i due fondi, proprio perché direttamente interessata; che l’ulteriore conferma della volontà di occupare la porzione di fondo per cui si procede è data dall’atteggiamento di NOME COGNOME che, nel luglio del 2016, dunque, ben prima che avesse termine il giudizio civile, rivolgendosi all’agente immobiliare che aveva accompagnato potenziali acquirenti, affermava che il fondo non era nella totale disponibilità della odierna parte civile e che, pertanto, non poteva essere alienato a terzi; che la querela non è tardiva, perché, solo a seguito della consulenza tecnica di ufficio depositata nel giudizio civile, la COGNOME ebbe a disposizione la documentazione su cui poter fondare la
redazione della querela.
Tanto premesso, si osserva che, secondo il consolidato orientamento dell giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportat all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, st preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione d risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In q sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo segui ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazio compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è que di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito della decisione. In tal modo, invero, si trasformerebbe la Corte nell’enne giudice del fatto e le si impedirebbe di svolgere la peculiare funzione assegn dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione provvedimenti adottati dai giudici di merito rispettino sempre uno standard intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’ite seguito dal giudice per giungere alla decisione. Né il giudice di legittimi trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppur riprodotte nel provvedimento impugnato: solo l’argomentazione critica, che fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedime impugnato, può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del all’esigenza della completezza espositiva (Sezione 6, n. 40609 del 01/10/20 COGNOME, Rv. 241214 – 01).
In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accer rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, com lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione dell giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manife illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni ri al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di vizi d impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei moti gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezio n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sezione 5, n. 48050 d 2/7/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME,
273217 – 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01).
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce un censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsab dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazio violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaus percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
Del resto, in più occasioni la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione n. 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sezione 6, n. 5465 de 4/11/2020, F., Rv. 280601 – 01) ha avuto cura di affermare che il sindacato giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugn deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, o realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a b della decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti er nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente “contradditto ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logica “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma f esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radic incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo lo motivazione.
1.1 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorr siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzion persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, i l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più signific coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grad superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibil un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invec necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sost l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una for esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in gra
disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice.
1.2 Nel caso di specie, come si è evidenziato, la sentenza impugnata motiva in maniera congrua ed esaustiva, dando conto del percorso logico seguito, che risulta esente da manifesta illogicità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
Dall’esito del giudizio discende anche la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.