Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9493 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9493 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 24 settembre 2024, confermava la pronuncia del Tribunale monocratico di Frosinone dell’11-10-2023, che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge, in quanto ritenuto responsabile del delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi:
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 633 e 639 cod non potendo configurarsi alcuna ipotesi di occupazione illegittima stante che l’imputato, gi convivente della precedente legittima assegnataria dell’immobile, aveva continuato a risiedere nello stesso alloggio dopo il decesso della medesima;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla omessa applicazione della causa d non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. stante la scarsa gravità dell’offesa e la personalità dell’imputato;
difetto assoluto di motivazione e violazione di legge quanto all’omessa concessione dell sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi sono puramente reiterativi di questioni già devolute alla cort appello e da questa adeguatamente affrontati e risolti; il giudice di secondo grado ha fat corretta applicazione del principio secondo cui integra il reato di cui al l’art. 633 cod. condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rappo parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest’ultimo comportandosi come “dominus” o possessore (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792 ); in motivazione, la Corte ha precisato che l’invasione’ va intesa nel senso di introduzi arbitraria non momentanea nell’edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trar profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessar la ricorrenza del requisito della clandestinità.
Quanto al secondo motivo, l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. bis cod.pen. risulta esclusa dalla corte di merito sulla base di precise considerazioni in punt fatto, aventi riguardo alla permanenza del reato ed alla prosecuzione della condotta illecita tempo che, in quanto valutate in assenza di qualsiasi illogicità, non sono censurabili ne presente sede di legittimità.
Fondato è invece il terzo motivo poiché, pur a fronte di una doglianza specifica avanzata con l’atto di appello con la quale si avanzava richiesta di concessione della sospension condizionale facendosi anche riferimento allo stato di incensuratezza dell’imputato, la corte appello ha omesso qualsiasi motivazione sul punto, così incorrendo nel vizio di motivazione su un punto autonomo della decisione.
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’impugnata pronuncia limitatamente alla sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiar inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
DEPOSITATO IN CANC7LLARIA SECONDA SEZIONE PENALE
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L 7 MAR. 2025