Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10540 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10540 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 12/11/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’
23,comma 8, D.I. 137/2020;
-udita la relazione del AVV_NOTAIO;
-letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., AVV_NOTAIO, che ha concluso pe l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Palermo, giudicando a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava COGNOME NOME colpevole del delitto di abusiva occupazione di un alloggio di edilizia popolare di proprietà dello RAGIONE_SOCIALE e, concesse
circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena condizionalmente sospesa di euro 600,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 l’inutilizzabilità patologica degli accertamenti di P.g. in quanto non inseri fascicolo del P.m. e non riportati in alcuna annotazione di polizia giudiziaria ma riferiti prima volta in dibattimento.
La difesa eccepisce l’inutilizzabilità degli accertamenti anagrafici effettuati dalla P.g. la residenza della prevenuta presso l’immobile occupato a far data dal 2004 in quanto l’esito degli stessi non risulta trasfuso in un’annotazione depositata agli atti del P.m. ma riferita la prima volta in dibattimento. All’espunzione della testimonianza relativa a detta circosta consegue, secondo la ricorrente, il difetto di prova circa l’abusiva introduzi nell’appartamento e la permanenza nello stesso per un tempo apprezzabile, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità;
2.2 la violazione dell’art. 507 cod.proc.pen. La difesa assume che l’appartamento in cui fu rinvenuta l’imputata fosse stato in precedenza occupato da tale COGNOME NOME, con la conseguenza che non può escludersi che la COGNOME fosse ospite della stessa, profilo che, pur bisognevole di approfondimento, non è stato ritenuto meritevole di integrazione istruttoria art. 507 cod.proc.pen.;
2.3 la violazione dell’art. 633 cod.pen., avendo il giudice ritenuto la responsabilità d prevenuta per il reato ascrittole nonostante risulti provata la pregressa occupazione del stesso appartamento da parte di COGNOME NOME e non possa escludersi che la ricorrente abbia preso possesso dell’immobile con il consenso dell’assegnataria o sedicente tale la quale, millantando un legittimo titolo, creava un affidamento sulla regolarità del subentro ne NOMENOME
2.4 la violazione dell’art. 131 bis cod.pen. e il vizio di motivazione, non avendo sentenza impugnata valutato le precarie condizioni economiche dell’imputata e lo stato di incensuratezza della stessa. Secondo il difensore la protrazione dell’occupazione per un breve lasso temporale e il riconoscimento da parte del giudice della non eccessiva gravità del fat avrebbe dovuto comportare l’applicazione della causa di non punibilità. Aggiunge che, attesa la contestazione, la quale fa riferimento esclusivamente alla data di accertamento del reato deve escludersi la permanenza della condotta, non essendo stata acquisita la prova che la COGNOME abbia anche successivamente continuato ad occupare l’appartamento e non avendo il P.m. proceduto alla modifica dell’imputazione. Il difensore lamenta che la sentenz impugnata ha omesso di pronunziare sul punto, sebbene in sede di conclusioni fosse stato
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richiesto il contenimento della pena nei minimi edittali con i benefici di legge, form quest’ultima in cui deve essere riconnpresa l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. In og caso il giudice avrebbe dovuto valutare l’applicabilità della causa di non punibilità d’uffic sensi dell’art. 129 cod.proc.pen., richiesta che il difensore reitera alla Corte adita;
2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego del benefic cui all’art. 175 cod.pen., avendo il Tribunale riconosciuto la sola sospensione condizional della pena nonostante l’espressa richiesta difensiva, senza giustificare il diniego della n menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi che contestano il giudizio di responsabilità sulla scorta di ri processuali sono manifestamente infondati. Infatti, non sussiste l’inutilizzabilità patolog (peraltro genericamente dedotta) delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste di COGNOME. COGNOME in sede di controesame. Costui, appartenente al corpo di Polizia Municipale, ha riferito in dibattimento delle circostanze relative al controllo eseguito in data 25/9/ presso l’appartamento ubicato in Palermo, INDIRIZZO, scala G, piano I, interno a destra, destinato a propria abitazione dalla ricorrente. A domanda della difesa circa il perio di permanenza nell’abitazione, il teste ha precisato che, mediante consultazione informatica dei registri anagrafici del Comune di Palermo, aveva accertato che la COGNOME risiedeva nell’appartamento abusivamente occupato dall’anno 2004.
L’art. 357 cod.proc.pen. prevede che “la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, compre quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova”, individuando al secondo comma i ca in cui è richiesta la redazione di verbale avente i requisiti prescritti dall’art. 373 codice L’obbligo di annotazione è, tuttavia, privo di sanzione penale, salvo l’eventuale rili disciplinare, concernendo nella sostanza l’esigenza di documentare in termini esaustivi l’attività investigativa svolta. Nella specie, la mancata documentazione dell’accertament anagrafico effettuato dal teste si è risolta nell’omessa acquisizione al fascicolo del P.m. di dato idoneo a corroborare l’accusa ma all’evidenza noto alla parte, il cui difensore h autonomamente introdotto il tema di prova in ordine al quale il teste ha legittimamente riferi in sede di controesame.
Il secondo motivo che lamenta la violazione dell’art. 507 cod.proc.pen. ha carattere meramente esplorativo, essendosi la difesa limitata a rilevare che la pregressa occupazione abusiva dello stesso immobile da parte della COGNOME, che aveva chiesto la regolarizzazione facendo in seguito decadere la domanda, avrebbe potuto avere riflessi sul dolo della ricorrente, senza alcuna specifica allegazione a sostegno e senza che l’imputata abbia offerto
la propria versione circa tempi e modalità dell’occupazione. La difesa, peraltro, non neppure chiarito se abbia rivolto al giudice sollecitazioni al fine di integrare la ottenendone un diniego ovvero se la doglianza concerna la mancata officiosa integrazione, incorrendo per tale aspetto in genericità della censura.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La difesa sollecita una rivalutazione delle fonti di prova acquisite nel corso del dibattimento sulla base di mere congettur ponendosi in diretto confronto con i contenuti della testimonianza resa dal teste di P.COGNOME suggerendo che la COGNOME potesse essere ospite dell’originaria occupante ovvero che quest’ultima avesse millantato il legittimo possesso del bene, creando nella prevenuta l’affidamento sulla regolarità del subentro. Si tratta di argomenti che concernono alternat di merito, introdotte per la prima volta in sede di legittimità e che palesemente esorbitan perimetro del sindacato riservato alla Corte adita.
Insussistente s’appalesa la violazione dell’art. 131 bis cod.pen. Deve dissentirsi dal difesa laddove assume che la contestazione operata dal P.m. escluda la permanenza per effetto del richiamo alla sola data di accertamento del reato, con la conseguenza che la condotta illecita dovrebbe ritenersi limitata ad un solo giorno in assenza di prova de protrazione.
Questa Corte ha chiarito che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’ar cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che p anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente “occupazione costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasio ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (Sez. 2 , n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019 – 01). Si è, inoltre, precisato, in fattispecie analoga a quella a giudizio, che nel in cui l’imputazione relativa ad un reato permanente indichi il “tempus commissi delicti” c “formula chiusa”, e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell’imputazione e non dalla data emissione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento (Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Rv. 274298- 01; n. 46692 del 02/10/2019, Rv. 277929-01).
4.1 Nella vicenda a giudizio, alla luce dei richiamati principi, deve escludersi ch riferimento alla data di accertamento del reato ne delimiti la permanenza, come accade laddove si usi, ad esempio, la formula “fino a” o altre analoghe, idonee a perimetrare la durat della condotta.
Parimenti non condivisibile è l’assunto che la richiesta in sede di conclusioni dei dop benefici di legge fosse idonea a radicare l’obbligo di motivazione del primo giudice, attes l’eterogeneità degli istituti. Ad ogni buon conto, al di là dell’assenza di formale domanda della controversa possibilità che il giudice provveda d’ufficio (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/202 dep.2021, Rv. 280707-01), s’appalesa assorbente il rilievo che il perdurare della condotta illecita configura una condizione ostativa all’applicazione della causa di esclusione de punibilità (in termini, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Rv. 276096-01).
5.Destituito di fondamento risulta anche il conclusivo motivo in ordine al mancato riconoscimento della non menzione, non espressamente argomentato dal giudice d’appello a fronte della congiunta richiesta difensiva di applicazione dei benefici.
Questa Corte ha chiarito che il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensi condizionale della pena perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizio il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibil revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l’altro (Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018, Rv. 274106-01; Sez. 4, n. 34380 del 14/7/2011,Rv. 251509;Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012,Rv.253484).
Nella specie la richiesta del beneficio deve ritenersi implicitamente rigettata, tenuto con della collocazione della pena base nella fascia alta della forbice edittale e del giudizi significativa offensività del fatto espresso dal primo giudice, coerente con la persisten dell’offesa al bene giuridico protetto, di natura pubblicistica, parametri che depongono per valutazione in termini ostativi dei parametri indicati nell’art. 133 cod.pen. senza che sia ravvisare alcuna frizione logica con la diversa prognosi effettuata in materia di sospension condizionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nell determinazione.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2023
II Consigliere estensore
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Il Presi