Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46720 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46720 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;:
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso l’ordinanza del 10 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza del 21 aprile 2023 con la qual il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il seques preventivo dell’immobile di proprietà del Comune RAGIONE_SOCIALE Napoli, nel procedimento a carico della odierna ricorrente, indagata per il reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 633 e 6:39-bis cod. pen. e 322 cod. proc. pen.
I giudici del riesame, con motivazione carente ed apparente, avrebbero erroneamente dichiarato l’inammissibilità del riesame per carenza di interesse ad impugnare, senza tenere conto che la ricorrente sarebbe titolare di un diritto real sull’immobile in sequestro, che il Comune di Napoli non avrebbe mai proposto alcuna azione legale per ottenere il rilascio del bene e che la ricorrente avrebb
provveduto regolarmente a pagare il «canone per l’uso del bene senza mai ric dinieghi o rigetti» (vedi pag. 2 del ricorso).
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la nul dell’ordinanza impugnata conseguente alla mancanza, contraddittorietà e manif illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del di sull’immobile vantato dalla RAGIONE_SOCIALE.
I giudici del riesame, con motivazione carente ed apparente, avrebbero omes valutare gli elementi addotti dalla difesa idonei a dimostrare che la Crivell entrata in possesso dell’immobile, fin dal 2005, a seguito della stip contratto di locazione tra il fratello NOME NOME NOME precedente a dell’immobile ed il conseguente diritto alla restituzione dell’immobile.
Il Tribunale, con percorso argomentativo illogico e meramente appare avrebbero affermato che il pagamento da parte della COGNOME dell’indenn occupazione non costituirebbe circostanza idonea a dimostrare la legittimi possesso, senza tenere in considerazione come gli elementi dedotti dalla dimostrerebbero che la COGNOME non si sarebbe abusivamente introd nell’immobile sottoposto a sequestro con conseguente insussistenza del re occupazione abusiva.
La motivazione sarebbe, infine, manifestamente illogica nella parte in cu l’esistenza dello stato di necessità per motivi di salute stante la de dell’immobile a studio professionale, affermazione che non tiene adeguatam conto del fatto che proprio lo stato di salute della ricorrente avrebbe dete trasformazione della destinazione dell’immobile a privata abitazione.
L’ordinanza impugnata non è connotata da alcuna violazione di legge Tribunale ha correttamente affermato che NOME COGNOME non ha diritt restituzione con conseguente carenza di interesse della ricorrente.
Il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione ast proposizione del riesame reale attribuita all’indagato dall’ari:. 322 cod. deve sussistere un concreto interesse all’impugnazione, previsto dalle no carattere AVV_NOTAIO del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «dis generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni.
L’impugnazione può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento diritto alla restituzione del bene, occorre cioè che la riforma della decisio renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favo L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto,
persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Tali consolidati principi di diritto sono stati correttamente applicati al oggetto di scrutinio: il Tribunale ha ritenuto, con motivazione coerente con emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in considerazione dell’accertata occupazion dell’immobile di proprietà del Comune di Napoli in assenza di un valido titolo giuridi che giustificasse la condotta dell’indagata e della conseguente carenza di interesse alla proposizione del riesame.
Il Tribunale ha correttamente rimarcato che la ricorrente non ha documentato la dedotta legittimità del suo ex datore di lavoro COGNOME ad occupare l’immobile i questione e correttamente escluso la rilevanza dell’acquiescenza di fatto dell’ent pubblico e dello spontaneo pagamento da parte della COGNOME del canone di locazione in favore dell’ente territoriale (Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, COGNOME, 237357 – 01; Sez. 2, n. 40822 del 09/10/2008, COGNOME, Rv. 242242 – 01, da ultimo Sez. 2, n. 29897 del 12/06/2022, COGNOME, non massimata), argomentazioni che non possono esser rivalutate, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.