Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10584 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10584 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIRO’ il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
letta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata in data 16/02/2026 dal difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE.
ritenuto che i tre motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633,639-bis cod. pen. e alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del teste COGNOME, sono aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonchØ articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di occupazione abusiva (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che la Corte territoriale ha valutato la versione dei fatti offerta dal teste COGNOME in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei restanti elementi probatori, che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni testimoniali del COGNOME (vedi pag. 5 della sentenza impugnata);
r ilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che, in base alla qualità dell’opera prestata in relazione alla natura e all’entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata;
– Relatore –
Ord. n. sez. 3688/2026
CC – 05/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME