Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36808 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36808 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha correttamente ritenuto non doversi applicare la scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. considerato l’uso abitativo e non temporaneo dell’immobile, senza essere stata allegata, peraltro, una documentazione idonea a verificare lo stato di pericolo attuale e non altrimenti evitabile necessario per accertare lo stato di necessità (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
considerato, inoltre, che l’illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell’integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo (Sez. 2, n. del 11/02/2011, Rv. 249915 – 01), elementi, questi ultimi, del tutto assenti come sopra riportato per quanto concerne il caso di specie; che esula, infine, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente sostenuto che non fosse possibile applicare la predetta causa di non punibilità considerato che non risulta cessata la condotta di occupazione abusiva dell’immobile da parte degli imputati (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata;
osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta l’omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 comma 1 n. 4 cod. pen. è meramente riproduttivo
di profili già censuati in sede di appello e correttamente motivati dalla corte di merito;
che, peraltro, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del N. 22620/2024 R.G. 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914).
che la Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta tenuto conto delle modalità dell’azione criminosa e del danno arrecato ai diritti dei terzi inconsapevolmente coinvolti, per un periodo di temo tutt’altro che breve;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2025.