Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31934 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Brindisi nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nata a Brindisi il DATA_NASCITA
NOME nato a Brindisi il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del Tribunale del riesame di Brindisi visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore degli indagati, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito nei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Brindisi, in accoglimento del riesame proposto, ha annullato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 17 ottobre 2023, revocando il sequestro preventivo emesso nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e, per l’effetto, disponendo il dissequestro dell’unità immobiliare sita in Brindisi in INDIRIZZO, INDIRIZZO, e la restituzione dello stesso agli indagati.
Il G.i.p. di Roma, con il suindicato decreto, aveva disposto il sequestro preventivo degli immobili siti in Brindisi in INDIRIZZO, int. INDIRIZZO, INDIRIZZO e i INDIRIZZO, int. INDIRIZZO di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE. Il primo immobile era occupato da COGNOME NOME e COGNOME NOME in assenza di qualsivoglia titolo di assegnazione, ritenendo, perciò, il fumus del delitto di cui all’art. 633 cod. pen.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi deducendo che sussistevano a carico degli indagati precisi indizi di commissione del fatto, poiché gli stessi non avevano mai avuto il possesso dell’abitazione de qua.
Il reato si configura anche nel caso di protrazione nel tempo dell’occupazione ed è irrilevante, per la sussistenza dello stesso, la circostanza che gli indagati siano stati ospitati dal legittimo assegnatario, mancando qualunque provvedimento legittimo di assegnazione da parte della Pubblica Amministrazione.
L’accordo di scambio è stato compiuto in violazione della legge della Regione Puglia n. 10 del 2014 e l’ordinanza non ha motivato in ordine alle condotte (riassunte nell’incolpazione provvisoria e descritte motivatamente dal G.i.p. nel decreto annullato) che avevano comportato l’illecita adozione del provvedimento di scambio suddetto. Il provvedimento impugnato è apoditticamente fondato solo e proprio sul provvedimento relativo all’accordo di scambio, adottato invece sulla base di condotte fraudolente e di falsificazione da parte degli indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché generico, oltre che manifestamente infondato.
I motivi reiterano doglianze, già correttamente disattese dal Tribunale, formulando argomentazioni con le quali il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente.
2.1. Quanto al profilo del fumus, il Tribunale del riesame ha fatto buon uso delle direttive di questa Corte, secondo le quali non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore (cfr., Sez. 2, n. 15874 del 30/01/2019, Sannais, Rv. 276416 – 01, in cui la Corte ha evidenziato che, quand’anche il subentro fosse autorizzato in violazione di vincoli imposti all’assegnatario, ciò potrebbe avere rilevanza ai fini amministrativi o civilistici ma non sarebbe sufficiente ad integrare il comportamento sanzionato dall’art. 633 cod. pen., che presuppone infatti l’introduzione arbitraria e dall’esterno).
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata non presenta alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili nella presente sede di legittimità, avendo i giudici della cautela reale spiegato, con argomenti logici, per quale ragione non sussisteva il fumus del reato previsto dagli artt. 633, 639-bis cod. pen., unica fattispecie sulla quale si fonda il vincolo cautelare, imposto proprio per evitare la protrazione di quel reato.
2.2. Correttamente il Tribunale del riesame ha sottolineato che NOME COGNOME e NOME COGNOME, assegnatari degli immobili siti rispettivamente in INDIRIZZO e in INDIRIZZO, avevano chiesto lo scambio consensuale degli alloggi, che il Comune di Brindisi – con determina dell’i dicembre 2021 ha autorizzato, in conformità alla legge regionale n. 10 del 2014. Conseguentemente, COGNOME NOME è divenuto assegnatario dell’immobile sito in INDIRIZZO e NOME NOME e COGNOME NOME, sono subentrati a COGNOME NOME, precedente occupante l’appartamento, sicché, nei loro confronti, non è, in ogni caso, possibile ipotizzare una condotta di “occupazione” riconducibile al paradigma di cui all’art. 633 cod. pen. (aggravata, nella fattispecie, ai sensi dell’art. 639-bis cod. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 30 aprile 2024 e estensore