Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9525 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9525 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, con doglianze estranee al sindacato di legittimità, volte a una rivalutazione nel merito della vicenda fattuale in senso più favorevole all’odierno ricorrente, esso risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti i appello e adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale sulla base di argomentazioni logiche e conformi al diritto (cfr. Sez. 2, n. 31540 del 30/05/2017, Pisano, Rv. 270449 – 01); sicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti;
che, a tal proposito, deve evidenziarsi come i giudici di appello, anche richiamando per relationem la motivazione della sentenza del giudice di primo grado e confermando integralmente la valutazione delle risultanze processuali da questi effettuata, abbiano congruamente esposto le ragioni di fatto e di diritto per cui debba confermarsi il giudizio di responsabilità, evidenziando la sua piena consapevolezza in ordine all’insussistenza di un titolo concessorio giustificativo dell’occupazione del litorale costiero con le tre imbarcazioni di cui aveva la disponibilità, anche a fronte delle due ordinanze di demolizione da lui stesso ricevute;
che, dunque, del tutto prive di pregio risultano le argomentazioni prospettate nel ricorso in ordine al mero ruolo di armatore svolto dal ricorrente, in quanto essendo l’armatore responsabile della gestione e dell’esercizio dell’imbarcazione, indipendentemente dalla proprietà di questa, egli deve evidentemente ritenersi responsabile se l’occupazione abusiva avviene da parte delle imbarcazioni da lui gestite;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18’novembre 2025.