Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3776 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3776 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte di Appello di Venezia;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
1.NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 febbraio 2025 con cui la Corte di Appello di Venezia, ha confermato la sentenza emessa, in data 23 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Rovigo lo ha condannato alla pena di mesi 3, giorni 20 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. e 44 d.P.R. 38072001.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di occupazione abusiva.
La Corte territoriale non avrebbe fornito un’adeguata risposta alle specifiche doglianze difensive concernenti la carenza di prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 633 cod. pen., con particolare riferimento sia alla consapevolezza dell’altruità del terreno -probabilmente frutto di un’erronea delimitazione dell’area di cantiere – sia alla volontà di occupare e appropriarsi in via definitiva dell’area di proprietà demaniale, così da determinare un permanente depauperamento del godimento del bene da parte del Demanio.
Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di appello avrebbero fondato la pronuncia di condanna su argomentazioni di natura presuntiva e non decisive, valorizzando il mancato previo accertamento dello stato dei luoghi da parte del ricorrente, condotta riconducibile, al piø, a mera negligenza e comunque inidonea a integrare il dolo specifico richiesto per il reato di occupazione abusiva.
La difesa evidenzia, infine, che l’istruttoria non avrebbe chiarito se l’occupazione fosse avvenuta a titolo definitivo ovvero temporaneo e funzionale esclusivamente all’esecuzione di interventi di manutenzione del fabbricato, ipotesi che, secondo la difesa, risulterebbe
avvalorata dallo stato dei luoghi e dalla natura delle opere realizzate e che non sarebbe smentita dalla circostanza valorizzata dai giudici di merito relativa all’utilizzo di blocchi di laterizi per il manufatto in corso di realizzazione.
3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta natura abusiva delle opere realizzate.
Secondo la prospettazione difensiva, l’intervento edilizio, finalizzato esclusivamente alla realizzazione di uno spogliatoio a servizio del personale del bar-ristorante, dovrebbe essere ricondotto alla nozione di pertinenza urbanistica, in quanto strutturalmente e funzionalmente asservito al fabbricato preesistente. A sostegno di tale tesi si assume che il manufatto avrebbe comportato un incremento volumetrico non superiore al 20% dell’edificio principale, con conseguente assoggettamento a semplice DIA e non a permesso di costruire, come invece erroneamente ritenuto dall’ufficio tecnico del comune di Occhiobello.
Infine, la difesa evidenzia che, già dalla descrizione delle opere riportata in imputazione, non emergerebbe l’idoneità del manufatto a un utilizzo tipico ed autonomo, non consentendo il volume realizzato una destinazione indipendente e diversa da quella di servizio dell’immobile cui accede, anche in ragione delle sue ridotte dimensioni.
Il difensore del ricorrente, in data 17 novembre 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
Entrambi i motivi di ricorso sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 633 cod. pen. (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato come il ricorrente abbia intrapreso l’intervento senza previamente munirsi di titolo abilitativo e senza acquisire le necessarie informazioni sullo stato dei luoghi interessati dalle nuove edificazioni. Inoltre, la notoria pervasività del regime vincolistico insistente sul territorio rodigino, unitamente alla non trascurabile estensione della porzione di suolo pubblico interessata dall’abusivismo, Ł stata ritenuta ulteriore elemento di conferma della ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati al COGNOME.
Del pari inconferente Ł stata ritenuta la prospettazione difensiva circa la pretesa temporaneità dell’occupazione abusiva in quanto affidata a mere asserzioni prive di oggettivo riscontro e, comunque, smentita dalla tipologia dei materiali impiegati (blocchi di laterizio) per il manufatto in corso di realizzazione.L’integrazione della fattispecie di cui all’art. 639 cod. pen. richiede, peraltro, che la permanenza sull’altrui immobile si protragga per un lasso temporale apprezzabile, senza che sia necessario che l’agente vi si stabilizzi in modo definitivo (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, Maniscalco Rv. 274902 – 01).
Infine, Ł stata correttamente confutata la tesi difensiva volta a qualificare l’opera abusiva come mera pertinenza ovvero come manufatto funzionalmente asservito al preesistente immobile con conseguente assoggettamento a semplice DIA; i giudici di appello hanno, in
proposito, correttamente rimarcato come non risulti che l’intervento edilizio abbia comportato un ampliamento inferiore al 20% del fabbricato principale e come le opere realizzate non possano ricondursi al novero delle pertinenze o dei c.d. volumi tecnici, difettando dei requisiti della precarietà e della strumentalità.
Tale complessiva ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
La motivazione oggetto di censura Ł fondata, in conclusione, su una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e si appalesa esente da errori nell’applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi, pertanto, a rilievi in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME