Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41739 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Montevarchi il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di Appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09 gennaio 2025 con la quale la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la sentenza emessa, in data 25 giugno 2020, con cui il Tribunale di Arezzo, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce la sopravvenuta prescrizione del reato nelle more del deposito della motivazione della sentenza di appello, in quanto -a giudizio del COGNOME– il termine massimo di prescrizione si sarebbe consumato in data 16 marzo 2025.
3.Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione si eccepisce violazione degli artt. 110 e 633 cod. pen. nonchØ carenza della motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale dell’imputato.
A giudizio della difesa, il reato in esame si sarebbe consumato nel momento in cui ‘soggetti non identificati’ hanno aperto i lucchetti di chiusura dei cancelli, consentendo l’ingresso nella ex cava RAGIONE_SOCIALE di un numero imprecisato di persone, mentre la protrazione dell’occupazione per 3 o 4 giorni costituirebbe un effetto permanente del reato istantaneo già perfezionatosi. I giudici di merito, con motivazione carente ed apodittica, avrebbero fondato la responsabilità concorsuale del COGNOME esclusivamente in considerazione del fatto che il ricorrente Ł stato trovato all’interno dell’area occupata in possesso di volantini relativi alla destinazione delle terre di escavazione della Tav, circostanza -a giudizio della difesa- del tutto inidonea a dimostrare che il COGNOME abbia fornito un contributo causale alla commissione del reato di occupazione abusiva attraverso una effettiva partecipazione alla fase ideativa o esecutiva
del reato.
4. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza dell’art. 633 cod. pen. nonchØ carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La Corte territoriale avrebbe affermato in termini meramente assertivi la sussistenza della finalità di occupazione dell’area di proprietà RAGIONE_SOCIALE, ascrivendo la condotta al ricorrente senza tuttavia indicare gli elementi probatori dai quali inferire tale conclusione, con conseguente difetto di motivazione sul punto.
Secondo la prospettazione difensiva, l’esito dell’istruttoria dibattimentale dimostrerebbe, invece, che l’accesso alla cava, dismessa e inutilizzata sin dal 1994, sarebbe stato caratterizzato da una presenza del tutto temporanea e contingente, conclusasi con il volontario abbandono dei luoghi, senza alcuna alterazione dello stato dei siti nØ produzione di rifiuti o tracce materiali dell’evento. Ne deriverebbe l’assenza di una condotta idonea a integrare una stabile occupazione del bene, così come la mancanza di qualsiasi apprezzabile compressione o depauperamento delle facoltà di godimento del proprietario. In tale prospettiva, il ricorrente sostiene che l’ingresso in un immobile altrui che non si traduca nell’instaurazione di un effettivo potere di fatto sul bene, risolvendosi in un possesso meramente transitorio od occasionale, non sarebbe sufficiente a integrare gli elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 633 cod. pen.
5. Il ricorrente, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza degli artt. 633 e 637 cod. pen. nonchØ carenza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di ingresso abusivo nel fondo altrui.
Secondo la prospettazione difensiva, l’assenza di elementi idonei a dimostrare la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente l’immobile altrui allo scopo di occuparlo o di trarne profitto avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ricondurre la condotta nell’alveo dell’art. 637 cod. pen., reato caratterizzato dal mero dolo generico, consistente nella consapevole introduzione nel fondo altrui in difetto di titolo legittimante.
Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato che la richiesta riqualificazione, nei termini invocati nell’atto di appello, avrebbe imposto la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, atteso che l’atto introduttivo del procedimento risulterebbe presentato da un dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, in forza di una mera delega orale del direttore responsabile, e dunque da soggetto privo della necessaria legittimazione.
Il difensore del ricorrente, in data 15 settembre 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di impugnazione Ł manifestamente infondato.
Deve essere, in proposito, evidenziato che il fatto oggetto di giudizio risulta commesso in epoca di piena vigenza della c.d. legge Orlando, con la conseguenza che al termine massimo di prescrizione devono essere computati anche i periodi di sospensione introdotti dalla suddetta disciplina.
Tenuto conto della data di consumazione del reato di occupazione abusiva indicata nel capo di imputazione (19 settembre 2017) e della richiamata causa di sospensione dei termini prescrizionali (nel caso di specie pari anni 1 e mesi 6), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà solo in data 16 settembre 2026, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza prospettata dal ricorrente.
2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con cui la difesa eccepisce violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato ed alla responsabilità concorsuale del ricorrente, sono articolati in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
2.1. Deve essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01).
2.2.Il compendio probatorio riportato correttamente nella sentenza oggetto di ricorso ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione esente da vizi logico-giuridici che richiama le argomentazioni dal Giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, che il COGNOME ha concorso nella commissione del reato di occupazione abusiva di cui al capo di imputazione (vedi pag. da 4 a 6 della sentenza impugnata e pag. da 3 a 6 della sentenza di primo grado).
Gli elementi logico-fattuali posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità del COGNOME risultano analiticamente individuati e logicamente raccordati nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza per completezza espositiva, coerenza argomentativa e linearità del percorso logico seguito dai giudici di appello.
La Corte territoriale ha, infatti, proceduto a una valutazione complessiva e sistematica delle emergenze istruttorie, esplicitando in modo puntuale il ragionamento inferenziale attraverso il quale ciascun dato probatorio Ł stato inserito in un quadro ricostruttivo unitario, idoneo a sorreggere l’affermazione di penale responsabilità.
L’apparato motivazionale così delineato non si limita a un’elencazione frammentaria delle singole risultanze di causa, ma ne offre una lettura coordinata e convergente, evidenziandone la reciproca coerenza e la significativa capacità dimostrativa, in un’ottica conforme ai criteri di valutazione della prova elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
2.3. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato l’elemento oggettivo del delitto previsto dall’art. 633 cod. pen., dando conto, con argomentazione congrua e coerente con le risultanze istruttorie, della sussistenza di una condotta qualificabile come arbitraria invasione e conseguente occupazione del fondo altrui.
2.3.1. In via preliminare, va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui il reato di arbitraria occupazione di bene immobile altrui postula l’instaurazione di un rapporto di fatto illecito sul bene, idoneo a escludere, in tutto o in parte, quello preesistente del titolare del diritto e dal quale l’agente ricava un’utilità, anche non patrimoniale (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017, COGNOME, Rv. 269965-01; Sez. 2, n. 22594 del 14/04/2025, COGNOME, non massimata). La fattispecie incriminatrice, pertanto, tutela il pacifico e pieno godimento del bene da parte del legittimo avente diritto, risultando sufficiente che tale facoltà venga anche solo temporaneamente compressa.
Va, inoltre, ribadito il costante indirizzo interpretativo secondo cui la nozione di ‘invasione’
non presuppone necessariamente l’adozione di modalità violente, potendo la condotta realizzarsi anche in assenza di coazione fisica, purchØ l’introduzione nell’immobile altrui avvenga contra ius , ossia in difetto di qualsiasi legittimazione. In tal senso, l’occupazione rappresenta l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e, al contempo, la finalità che connota l’abusivo accesso al bene (vedi Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 – 01; Sez. 2, n. 21517 del 23/04/2025, NOME, non massimata).
L’integrazione della fattispecie criminosa richiede, peraltro, che la permanenza sull’altrui immobile si protragga per un lasso temporale apprezzabile, ancorchØ non sia necessario che l’agente vi si stabilizzi in modo definitivo.
2.3.2. Nel caso di specie, i giudici di merito, con motivazione immune da aporie logiche e pienamente aderente al compendio probatorio, hanno ritenuto sussistente l’elemento materiale del reato, valorizzando l’invasione dell’area di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE e l’effettiva compromissione delle facoltà di godimento del titolare del diritto.
In particolare, Ł stato evidenziato come il personale dell’ente proprietario, intervenuto nella notte di avvio dell’occupazione, si fosse trovato nell’impossibilità di far allontanare le persone presenti dall’area mineraria, circostanza idonea a dimostrare l’instaurazione di un rapporto di fatto incompatibile con l’esercizio del diritto dominicale (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso).
2.4. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il provvedimento impugnato non presenta alcun vizio motivazionale in ordine all’affermazione della responsabilità concorsuale del COGNOME, risultando l’apparato argomentativo della Corte territoriale pienamente idoneo a dar conto, in maniera lineare e coerente, del contributo causale da questi fornito alla realizzazione della condotta criminosa.
Dall’esame complessivo del materiale probatorio emerge, infatti, con chiarezza il coinvolgimento dell’imputato nella vicenda delittuosa dalla fase di abusiva introduzione nell’area sino al momento della successiva e protratta occupazione del bene.
In tale prospettiva, giova richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nei reati a carattere permanente, qualunque forma di agevolazione o contributo prestato prima della cessazione della condotta tipica integra concorso nel reato, quanto meno sotto il profilo morale. Ne consegue che risponde del delitto anche chi, pur non avendo partecipato alla fase iniziale dell’invasione, intervenga successivamente per rafforzare o protrarre l’azione criminosa, concorrendo così alla sua permanenza (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, Maniscalco, Rv. 274902 – 01).
La Corte territoriale ha evidenziato, con argomentazione logica e aderente alle prove raccolte, come la polizia giudiziaria avesse notato il COGNOME sin dai primi momenti dell’occupazione abusiva muoversi all’interno dell’area mineraria alla guida della propria autovettura, procedendo in direzione opposta rispetto al flusso dei partecipanti che affluivano alla manifestazione.
Tale circostanza, unitamente al rinvenimento nella sua disponibilità di volantini destinati alla distribuzione tra i presenti, Ł stata correttamente interpretata quale indice sintomatico di un ruolo attivo svolto dal ricorrente nella fase genetica ed esecutiva dell’iniziativa. ¨ stato correttamente evidenziato che il COGNOME non solo ha avuto accesso illecito all’area di proprietà altrui, ma vi si Ł altresì trattenuto per un lasso temporale apprezzabile, avuto riguardo alla partecipazione a un evento protrattosi per quattro giorni.
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
2.5. In relazione all’ulteriore doglianza con il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, giova preliminarmente ribadire che l’integrazione del delitto di invasione di terreni o edifici richiede la sussistenza del dolo specifico, non essendo sufficiente la mera coscienza e volontà di introdursi arbitrariamente nel fondo o nell’immobile altrui. L’elemento soggettivo deve, infatti, essere qualificato dall’ulteriore finalizzazione della condotta all’occupazione,non necessariamente stabile o definitiva, del bene ovvero al conseguimento di un’utilità, anche diversa da quella patrimoniale. Tale finalità soggettiva deve, quindi, ricomprendere anche l’intenzione di porre i n essere una turbativa del possesso idonea a determinare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene in capo al titolare del diritto, in funzione di una delle indicate finalità tipiche.
In tal senso, la disposizione incriminatrice esige che l’agente agisca con l’intento di instaurare un rapporto di fatto incompatibile con il diritto del titolare, sia pure per un arco temporale circoscritto. Peraltro, l’utilità perseguita dall’agente può essere non solo diretta, ma anche indiretta, e può consistere in un vantaggio di natura morale, sociale o politica, purchØ si concreti nell’utilizzazione del bene invito domino.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla effettiva consapevolezza del COGNOME di accedere all’area in assenza di un valido titolo legittimante e alla conseguente volontà di occuparla per un determinato periodo al fine di svolgere un rave party, ritenendo gli elementi logico-fattuali indicati nella sentenza di primo grado idonei a dimostrare la ricorrenza dell’elemento psicologico con percorso argomentativo esente da manifesta illogicità (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso). La motivazione oggetto di censura Ł fondata, in conclusione, su una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e si appalesa esente da errori nell’applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi, pertanto, a rilievi in questa sede.
Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte distrettuale al fine di confutare le censure difensive, si Ł limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradite, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
Il quinto motivo Ł manifestamente infondato.
Giova preliminarmente ricordare che il delitto di ingresso abusivo nel fondo altrui, previsto dall’art. 637 cod. pen., si perfeziona con la mera condotta di introduzione nel fondo di altri in assenza di un valido titolo giustificativo, essendo sufficiente il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di accedere al bene pur nella consapevolezza della mancanza di un diritto legittimante. Diversamente, la fattispecie di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. richiede una condotta piø articolata, che si sostanzia non solo nell’arbitraria introduzione, ma anche nella finalità di occupare il bene o di trarne altrimenti profitto, ponendo in essere un rapporto di fatto incompatibile con quello del titolare del diritto. In tale prospettiva, la permanenza sull’immobile costituisce non un mero sviluppo accidentale dell’ingresso, bensì lo scopo finalistico che orienta l’azione dell’agente.
Con specifico riferimento al caso di specie, i giudici di appello hanno correttamente distinto le due fattispecie incriminatrici, dando conto, con un apparato motivazionale congruo e logicamente strutturato, delle ragioni per le quali la condotta ascritta al ricorrente risulta riconducibile allo schema tipico del delitto di cui all’art. 633 cod. pen.
La decisione impugnata valorizza, in modo puntuale, gli elementi emersi dal compendio
probatorio, evidenziando come l’accesso all’area non si sia esaurito in una mera introduzione episodica, ma si sia tradotto in una occupazione arbitraria protratta nel tempo, idonea a comprimere in maniera apprezzabile le facoltà di godimento del titolare del bene. La Corte territoriale, pertanto, nel richiamarsi alle risultanze istruttorie, ha individuato correttamente gli elementi costitutivi della fattispecie concreta, ritenendoli aderenti alla struttura del delitto di invasione e occupazione di terreni o edifici rispetto a quella, residuale, dell’ingresso abusivo nel fondo altrui.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME