Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44810 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44810 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 12/11/1961 NOME COGNOME nato a MAZARA DEL VALLO il 03/12/1976 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, com del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
L’Avv. NOME COGNOME insiste, con conclusioni scritte per l’accoglimento dei ricors proposto nell’interesse di COGNOME Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di COGNOME NOME ed COGNOME NOME per il reato di occupazione abusiva di un alloggio popolare.
Non veniva accolta, per COGNOME, la richiesta di applicazione di applicazione di s sostitutive. Il reato contestato veniva ritenuto “permanente”; e la data di cessazio permanenza veniva individuata in quella della pronuncia della sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME che deduceva:
2.1. violazione di legge: la permanenza del reato contestato che aveva influito determinazione della sanzione non emergerebbe dal capo di imputazione.
3.Nel solo interesse di COGNOME NOME si deduceva che la motivazione sare contraddittoria nella parte in cui negava la concessione delle pene sostitutive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
1.1.La doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, nell’interesse di entra ricorrenti, relativa alla natura permanente del reato contestato non supera la s ammissibilità.
La censura si profila tardiva, in quanto l’affermazione relativa alla natura perma del reato risulta contenuta già nella sentenza di primo grado (pag. 4), m specificamente contestata.
Nonostante il Tribunale abbia espressamente affermato che la contestazione “forma aperta” fosse idonea a legittimare la valutazione della permane dell’occupazione sino alla data della sentenza di primo grado, tale punto della dec non risulta specificamente contestato con l’atto di appello, che si limita a genericamente, che il capo di imputazione faceva riferimento alla dat “accertamento” del reato (pag. 4 dell’atto di appello).
La genericità dell’atto di appello ha prodotto l’interruzione della catena dev in ordine al tema della natura permanente dell’occupazione, che osta all’ammissib della doglianza, tardivamente proposta in Cassazione.
Sul punto si riafferma che il difetto di motivazione della sentenza di appello in a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare o di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissi originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022,Testa, Rv. 283808 – 01; Se n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700).
1.2. GLYPH Non supera la soglia di ammissibilità neanche il motivo di ricorso propos nell’esclusivo interesse di NOME COGNOME con il quale si contesta la il rig richiesta di applicazione delle pene sostitutive.
Contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcuna contraddizione nel perco argomentativo tracciato dalla Corte di appello, che ha persuasivamente ritenuto ch curriculum criminale dell’istante, sintomatico di spiccata capacità a delinquere, mani l’inidoneità delle pene sostitutive a consentirne la rieducazione ed a formula prognosi positiva sul suo futuro comportamento, emergendo che trattasi di sogge incapace di una revisione critica del proprio vissuto e delle proprie precedenti c delittuose» (pag. 10 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione esaustiva e coerente con le indicazioni ermeneut fornite dalla Cassazione, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2.Alla dichiarata inammissibilità dekoricors’consegue, per il disposto dell’art. 61 proc. pen., la condanna dei, ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2024
L’estensore il Presidente