Occupazione Abusiva di Immobile: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’occupazione abusiva di immobile è un tema di grande attualità che interseca questioni sociali e principi cardine del diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità, confermando la condanna per alcuni soggetti e dichiarando i loro ricorsi inammissibili. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le ragioni giuridiche e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Tre persone venivano condannate nei gradi di merito per il reato di invasione di edifici in concorso (artt. 110 e 633 c.p.), per aver occupato illegalmente un immobile di proprietà pubblica. Contro la sentenza della Corte d’Appello, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. Sostanzialmente, le loro difese si concentravano su tre punti principali:
1. L’erronea valutazione degli elementi del reato, in particolare l’elemento soggettivo (la consapevolezza di commettere un illecito) e la natura pubblica dell’immobile.
2. Il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, invocata per la grave situazione abitativa.
3. L’errata valutazione della recidiva e il conseguente giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, ritenuto sfavorevole.
L’Analisi della Corte di Cassazione e l’Occupazione Abusiva
La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati integralmente inammissibili. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale e del diritto sostanziale, offrendo spunti di riflessione su ciascuna delle doglianze sollevate.
Sulla Sussistenza del Reato
In merito al primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, la Corte ha sottolineato come le argomentazioni proposte non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. I giudici hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse già motivato in modo esauriente e corretto sulla sussistenza di tutti gli elementi del reato, compresa la piena consapevolezza da parte degli imputati della natura pubblica del bene e dell’illegalità della loro condotta.
Sullo Stato di Necessità come Scriminante dell’Occupazione Abusiva
Anche il secondo motivo, relativo allo stato di necessità, è stato giudicato inammissibile per le stesse ragioni di genericità e ripetitività. La Corte di Cassazione ha richiamato la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva correttamente escluso l’applicabilità di tale scriminante. I giudici di merito avevano osservato come la condotta degli imputati fosse finalizzata a un’occupazione stabile e definitiva per risolvere la propria esigenza abitativa. Lo stato di necessità, invece, presuppone la necessità di fronteggiare un pericolo “attuale e transitorio”, non di risolvere una situazione problematica a lungo termine attraverso un’azione illecita permanente.
Sulla Valutazione della Recidiva e delle Circostanze
Infine, per quanto riguarda la valutazione della recidiva e il bilanciamento delle circostanze, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: questa valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non in caso di motivazione manifestamente illogica o arbitraria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione di non far prevalere le attenuanti, basandosi anche sulle disposizioni dell’art. 69, ultimo comma, del codice di procedura penale, che pongono limiti a tale giudizio in presenza di determinate condizioni di recidiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su tre pilastri giuridici. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che vieta la mera riproposizione di argomenti già vagliati nei gradi di merito. In secondo luogo, la rigorosa interpretazione dei requisiti dello stato di necessità, che non può essere invocato per legittimare soluzioni abitative stabili e illecite. In terzo luogo, il rispetto per la valutazione discrezionale del giudice di merito in materia di commisurazione della pena e bilanciamento delle circostanze, a meno di vizi logici evidenti. La Corte ha quindi ritenuto che i ricorsi non superassero il vaglio di ammissibilità, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su vizi di legittimità concreti e non sulla semplice riproposizione delle proprie tesi difensive. Sul piano sostanziale, consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il disagio abitativo, per quanto socialmente rilevante, non può di per sé integrare la causa di giustificazione dello stato di necessità per legittimare un’occupazione abusiva di immobile a tempo indeterminato. La decisione traccia un confine netto tra la necessità di far fronte a un pericolo imminente e la scelta di risolvere una problematica strutturale attraverso un atto contrario alla legge.
È possibile giustificare l’occupazione abusiva di un immobile con lo “stato di necessità”?
No, la Corte ha stabilito che lo stato di necessità non è applicabile quando l’occupazione è stabile e finalizzata a risolvere in via definitiva un’esigenza abitativa, anziché a fronteggiare un pericolo attuale e transitorio.
Un ricorso in Cassazione può limitarsi a ripetere gli stessi motivi già presentati in appello?
No, il ricorso deve presentare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. La mera riproposizione di motivi già esaminati e respinti in appello rende il ricorso inammissibile perché considerato non specifico, ma solo apparente.
La valutazione della recidiva e il bilanciamento delle circostanze possono essere contestati in Cassazione?
Generalmente no. Si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito che non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 344 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 344 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che i tre motivi del ricorso unico presentato nell’interesse di tutti gli imputati e i due motivi del ricorso proposto soltanto nell’interesse della COGNOME, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, con particolare riguardo alla prima delle doglianze proposte, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato contestata, con particolare riguardo all’elemento soggettivo e alla natura pubblica dell’immobile occupato, la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla base delle quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato di cui all’art. 633 cod. pen., anche con riferimento alla consapevolezza da parte degli imputati della natura pubblica del bene illegittimamente occupato);
considerato, inoltre, che le medesime considerazioni devono svolgersi con riferimento al secondo motivo del ricorso unico proposto nell’interesse di tutti gli imputati, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, atteso che la doglianza risulta priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non risultassero sussistenti gli elementi costitutivi dell’invocata scriminante per tutta la durata della condotta, che appariva finalizzata ad un’occupazione stabile e destinata a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa e non già per resistere ad un pericolo attuale e transitorio, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati);
che, infine, il terzo motivo del ricorso unico ed il secondo motivo di quello proposto soltanto nell’interesse della ricorrente COGNOME, con i quali si deduce l’errata
valutazione della recidiva e del conseguente giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idone a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate ed argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come il richiesto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata risulti precluso da quanto disposto dall’art. 69, ultimo comma, cod. proc. pen., del quale la ricorrente offre una lettura opposta rispetto all’effettiv tenore letterale);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ~,rni in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.