Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38756 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria scritta dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha chies l’accoglimento del ricorso, allegando copia del decreto di sequestro preventivo.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Trib Santa Maria Capua Vetere in epigrafe che ha confermato il decreto con il quale in data 1 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha disposto il preventivo, tra gli altri, dell’alloggio occupato dalla ricorrente e facente parte del denominato Parco Verde, di proprietà del Comune RAGIONE_SOCIALE Caivano, riconoscendo la sussisten
“fumus commissi delicti” del reato di cui all’art. 633 e 639 bis cod. pen., nonché del mora individuato nel rischio di protrazione ovvero di aggravamento delle conseguenze del
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto infondata l’eccezione difensiva di nullità d sequestro per difetto di autonoma valutazione del fatto, riconoscendo questa nell’esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento mediante la sussun concisi schemi sinottici, per ciascuna delle unità immobiliari interessate (olt abitative).
A sostegno del ricorso sono stati proposti due motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione per l’assenza dell’esposiz un’autonoma valutazione del fatto, non essendo stata rilevata la “sovrapponibilità” tra del pubblico ministero ed il decreto del Giudice per le indagini preliminari prospettata d sia in ordine al fumus commissi delicti che al periculum in mora, essendosi il giudice de adeguato sotto entrambi i profili alle valutazioni effettuate nella richiesta del pubbl tanto da richiamare, sia pure in diverso ordine, gli stessi precedenti giurisprudenzi citati.
1.2. GLYPH Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del “fumus co delicti”, pur avendo ricevuto la ricorrente le chiavi dell’appartamento occupato nel lo da un conoscente, assegnatario del bene giusto decreto di assegnazione del 13/12/1985 dovrebbe configurarsi una mera successione nel possesso del medesimo appartamento.
Ad avviso della ricorrente, per la configurabilità del reato occorrono due re permanenza nell’immobile “invito domino da parte di chi sia già in possesso del be limitazione delle facoltà di godimento da parte dell’assegnatario che, invece, nel caso assume non aver mai proposto azione civile per il recupero del godimento del bene, né p querela per denunciare lo spossessamento.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ri
Con memoria in data 4/6/2024, a sostegno del ricorso il difensore della ricorre NOME COGNOME, ha depositato copia del decreto di sequestro preventivo.
CONSIDERATO IN DIRTTTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti.
Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile per la sua generici per la sua manifesta infondatezza.
Come rilevato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità i impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, infatti, il ricorrente per cas denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrari rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16
Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760), e tale onere di allegazione no soddisfatto dalla ricorrente.
Il motivo, peraltro, è anche manifestamente infondato, atteso che, in tema di moti dei provvedimenti cautelari, la previsione di “autonoma valutazione” delle esigenze cautel gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’art. 292, comma primo, lett. c), cod. pro legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ri attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all’integrazione dei p normativi per l’adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelarì (Sez. 02/12/2015, Rv. 266428, che, in motivazione, ha precisato che è legittima la motivazio relationem” che risponda ai predetti parametri decisionali di ordine normativo, mentre ritenersi non corrispondenti all’obbligo di “autonoma valutazione”, oltre alle mo “graficamente assenti”, quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzi mancante o meramente apparente).
Con specifico riferimento ai provvedimenti cautelari reali, in particolare, si è ril prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come mo dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra, motiv relationem”, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla r pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e del per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 3, n 14/04/2016, Rv. 268113).
Nel caso di specie, il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, lung presentarsi come meramente apparente, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per c decreto di sequestro preventivo non difettava di autonoma valutazione dei presupposti di conformandosi ai principi di diritti riconosciuti da questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ai configurabilità del reato contestato.
La stessa giurisprudenza invocata dalla ricorrente (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/20 273658) in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, peraltro, ha rilevato che la pr della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colp contenuta nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legg 16 aprile 2015, è osservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in t parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna cont posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità “seriali”, non è ne che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potend una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la rag
giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di considerati per essi sussistenti (Conf. n. 30775 del 2018 e n. 30777 del 2018, n.m.)
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha soddisfatto tale esigenza evidenziand dalla lettura complessiva del decreto di sequestro preventivo sia emersa la conoscenza d del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi prospettati con la richiesta d ministero, nonostante il numero di posizioni esaminate e degli indagati coinvolti nelle delittuose sovrapponibili, come rivelato anche dalla “sussunzione in concìsi schemi sinot ciascuna delle unità immobiliari e quindi per ciascuno degli indagati(ivi compresa senza d parte ricorrente), di tutti gli elementi di fatto sufficienti ad integrare il fumus commissi delicti” del reato di cui agli artt. 633e 639 bis cod. pen.” (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
L’autonoma valutazione, da parte del AVV_NOTAIO, degli elementi portati alla sua conoscen resto, non può ritenersi smentita dal rilievo difensivo secondo cui i precedenti giuris richiamati dal decreto di sequestro preventivo sarebbero gli stessi già evocati dal ministero, sia pure in diverso ordine, nella sua richiesta, atteso anche che la ricorrent indica diversi orientamenti giurisprudenziali idonei a contrastare la giurisprudenz fondamento del provvedimento contestato.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in primo luogo quan mera prospettazione, da parte della ricorrente, della circostanza secondo cui la s almeno, il coniuge COGNOME NOME NOME NOME ricevuto le chiavi dell’immobile sequestrat stesso assegnatario di questo, comunque non è idonea ad escludere il fumus commissi d riconosciuto dal giudice della cautela, in primo luogo perché dal provvedimento impu emerge soltanto che dalla certificazione in atti il nucleo familiare della ricorren possesso dell’immobile dal 2005. Peraltro, correttamente il Tribunale del riesanne si è co alla giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo cui l'”invasione” idonea ad i reato di cui all’art. 633 cod. pen. va intesa nel senso di introduzione arbìtraria non momentanea nell’edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requis clandestinità e risultando irrilevante che gli occupanti siano legati da rapporti di p l’assegnatario – circostanza nemmeno dedotta nel caso di specie – o possano aver corri canoni di locazione all’Istituto proprietario dell’immobile (Sez. 2 , n. 27041 del 24/03 284792), sicché integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. anche la condotta di chi, ospitato a titolo di cortesia dall’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale permanga anche dopo l’allontanamento dell’avente diritto, comportandosi come “dominus possessore (Sez. 2 , n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828, che in motivazione ha precisa anche la “mera ospitalità” non costituisce un legittimo titolo per l’occupazione dell’immob
Né può ritenersi inesistente o meramente apparente la motivazione del provvedime impugnato ìn ordine all’elemento soggettivo del reato contestato, atteso che il Tri evidenziato che, per quanto la Giunta Municipale del Comune di Caivano con delibera del lo
16/3/2004 abbia dato inizio ad una procedura di “normalizzazione della situazione a Verde”, che NOME potuto esitare anche in un’assegnazione definitiva per gli occ regola con i requisiti di assegnazione e con i pagamenti almeno dal 2001, tale proce non ha avuto alcun esito, almeno con riferimento alla ricorrente.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’ar proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonch somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativ euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende a titolo dì sanzione pecuniaria.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in camera dì consiglio, 1’11 giugno 2024
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