Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20404 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20404 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CATANZARO il 23/04/1976
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 22/08/1986
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME/NOME presentati con un unico
atto;
considerato che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che lamenta il
vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato poiché
contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
correttamente applicati dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata
– secondo cui «l’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato d necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona,
non potendosi legittimare – nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo – una surrettizia soluzione delle esigen
abitative dell’occupante e della sua famiglia» (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015
COGNOME Rv. 264560 – 01; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020,
Tortorici, Rv. 278520 – 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 263296
– 01);
osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla COGNOME, manifestamente infondato in quanto il giudice d’appello dà conto dell’occupazione dell’appartamento da parte di entrambi i ricorrenti i quali, in assenza di provvedimento di assegnazione, al momento dei controlli si trovavano all’interno dell’immobile ed, in particolare, il COGNOME ammetteva l’intenzione di alloggiarv per far fronte alle esigenze abitative della propria famiglia (si veda pag. 1 d sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsì devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 202.