Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37419 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37419 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 16/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli nel procedimento a carico di:
NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 del Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio della sentenza;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato che ha chiesto il rigetto del ricorso; rilevato che il procedimento Ł stato trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 20/05/2025 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633, 639bis cod. pen. allo stesso ascritto. Al COGNOME si contesta di aver arbitrariamente invaso, al fine di occuparlo, un alloggio di proprietà del Comune di Castellammare di Stabia con condotta perdurante. Il tribunale, pur dando atto del prevalente orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. sia un reato di natura istantanea (con effetti eventualmente permanenti) che si consuma al momento dell’introduzione abusiva nell’immobile altrui, con la conseguenza che Ł da tale momento che iniziano a decorrere i termini di prescrizione. Preso dunque atto che l’imputato era entrato nell’immobile al piø tardi il 23/02/2007, ha quindi ritenuto che il termine di prescrizione di anni 6 (previsto per tale illecito) fosse decorso prima del decreto di citazione diretta a giudizio dell’11/06/2024 (individuato come primo atto interruttivo della prescrizione).
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte di appello di Napoli.
Con un unico motivo di impugnazione il Procuratore Generale deduce, ex art. 606 c. 1 lett. b) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 633, 157, 158 cod. pen., rilevando che secondo il costante orientamento della giurisprudenza anche di legittimità il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. Ł di natura permanente. Secondo il ricorrente, dunque, il giudice ha erroneamente fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di ingresso dell’imputato nell’immobile anzichØ da quello di cessazione della occupazione.
3.Il 03/10/2025 la difesa dell’imputato ha depositato memoria nella quale, associandosi alle conclusioni del giudice emittente, ha rilevato che il COGNOME aveva agito in stato di necessità e che, dopo aver volontariamente rilasciato l’alloggio nel maggio del 2024 e dopo un breve periodo di detenzione, era stato collocato agli arresti domiciliari nell’immobile occupato a novembre del 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato e merita di essere accolto.
Il Collegio ritiene infatti che debba essere ribadito il costante orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale il delitto di invasione di edifici, di cui all’art. 633 cod. pen., ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, determinando un’immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l’occupazione, con l’allontanamento dell’occupante dall’edificio (ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 46692 del 02/10/2019). Ed invero, come Ł stato evidenziato da questa Corte, alla categoria dei delitti permanenti va ricondotta l’ipotesi dell’occupazione abusiva, ex art. 633 cod. pen., allorquando la condotta illecita perdura durante l’illecita permanenza all’interno del bene immobile altrui. In tema di invasione di terreni o edifici assume, infatti, rilievo non solo la condotta iniziale di invasione, ma anche la successiva condotta di occupazione protratta nel tempo. La nozione di “invasione”, infatti, non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente” e cioŁ, contra ius in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente “occupazione” deve ritenersi, pertanto, l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’arbitraria invasione. Se per l’invasione, infatti, Ł sufficiente l’accesso dall’esterno nell’altrui immobile, per l’occupazione Ł indispensabile la permanenza invito domino da parte di chi sia già nel possesso del bene o vi sia entrato. Nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto assume pertanto natura permanente in quanto Ł alla perdurante condotta continua ed ininterrotta del soggetto agente che si ricollega la perdurante lesione del bene giuridico, in quanto l’occupazione determina una immanente limitazione delle facoltà di godimento del bene spettanti al titolare, impedendo od ostacolandone apprezzabilmente il godimento lo svolgimento di determinate attività da parte di quest’ultimo, cessando soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna. Si Ł altresì condivisibilmente affermato che non risulta neppure pertinente ricondurre la fattispecie alla categoria dei reati istantanei con effetti permanenti al pari di altre e “similari” fattispecie delittuose. Invero, con riferimento ad altri reati definiti come istantanei con effetti permanenti, quali l’evasione, il deturpamento di bellezze naturali, la deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ex art. 632 cod. pen., la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, di regola, si consumano nel momento stesso in cui si modifica lo stato quo ante; tuttavia possono assumere carattere permanente qualora, perchØ perdurino gli effetti della modifica, si renda necessaria un’attività continua o ininterrotta dell’agente. Nel caso di invasione di terreni o edifici
certamente si rende necessaria la condotta attiva dell’autore dell’invasione che continui ad utilizzare il bene altrui, giungendosi, altrimenti, al risultato paradossale di ritenere improcedibile o prescritto un reato che si estrinseca in una condotta attiva che si protrae nelle more del processo per la consapevole volontà del trasgressore (in termini, Sez. 2, n. 20132 dell’8/5/2018; Sez. 2, n. 4679 del 30/1/2019).
A ben vedere, del resto, non risulta pertinente al caso in esame neppure l’unico precedente difforme (e rimasto come detto isolato) richiamato dal giudice emittente nella sentenza impugnata, vale a dire Sez. 2, Sentenza n. 7911 del 20/01/2017. Questa pronuncia ha affermato che ‘il reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l’occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l’autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell’occupazione’. Ciò detto, occorre rilevare che, a ben vedere, tale pronuncia aveva ad oggetto l’occupazione di un’area demaniale realizzata mediante inerti, contestata in relazione ad un periodo successivo a quello per il quale era già intervenuto giudicato di condanna per il medesimo titolo; la Suprema Corte, in tale caso specifico, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sul presupposto che, onde escludere la preclusione del “ne bis in idem”, dovesse accertarsi se vi fosse stata una nuova occupazione con immissione di altro materiale. Nella fattispecie concreta scrutinata dalla Corte in quella occasione, dunque, l’occupazione non si era realizzata con una perdurante condotta attiva dell’imputato, posto che l’azione di quest’ultimo si era esaurita con l’ingresso abusivo nel fondo e il deposito dei materiali sul suolo altrui.
Ciò premesso, nel caso in esame, per quanto allegato dallo stesso difensore del COGNOME nella memoria depositata, l’imputato ha volontariamente rilasciato l’alloggio occupato solo nel maggio del 2024 (per poi farvi rientro nel novembre dello stesso anno); conseguentemente, ad oggi, il termine di prescrizione massima (anni 7, mesi 6) non Ł ancora maturato.
Si deve quindi ribadire il principio di diritto secondo il quale, nel caso in cui il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. si realizzi mediante un ingresso abusivo nell’immobile altrui seguito da una occupazione dello stesso, che postuli una condotta attiva dell’agente, il reato ha natura permanente e la prescrizione decorre solo dal momento in cui l’immobile viene (spontaneamente o coattivamente) rilasciato.
2. La decisione impugnata va pertanto annullata con rinvio (ex art. 569 cod. proc. pen.) per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che si atterrà al principio di diritto sopra indicato
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME