Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di SANTA NOME CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procu Generale NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.13 successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza Tribunale di Santa NOME Capua Vetere in epigrafe che ha confermato il decreto con quale in data 15/1/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nord ha disposto il sequestro preventivo, tra gli altri, dell’alloggio occupa ricorrente e facente parte del plesso edilizio denominato Parco Verde, dì proprie Comune dì Caivano, riconoscendo la sussistenza del “fumus commissi delicti” del rea di cui all’art. 633 e 639 bis cod. pen., nonché del periculum in mora individua rischio di protrazione ovvero di aggravamento delle conseguenze del reato.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto infondata l’eccezione difensiva di n dell’impugnato sequestro per difetto di autonoma valutazione del fat riconoscendo questa, invece, nell’esplicitazione delle ragioni poste a fondame del provvedimento mediante la sussunzione di concisi schemi sinottici, p ciascuna delle unità immobiliari interessate (oltre 120 unità abitative).
A sostegno del ricorso sono stati proposti due motivi di impugnazione:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per l’assenza dell’esposizi di un’autonoma valutazione del fatto, non essendo stata rilevata “sovrapponibilìtà” tra la richiesta del pubblico ministero ed il decreto del Gi per le indagini preliminari prospettata dalla difesa, sia in ordine al fumus com delictì che al periculum in mora, essendosi il giudice della cautela adeguato sot entrambi i profili alle valutazioni effettuate nella richiesta del pubblico min tanto da richiamare, sia pure in diverso ordine, gli stessi precedenti giurisprudenziali in questa citati.
1.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del “fu commissi delicti”, pur avendo ricevuto la ricorrente le chiavi dell’appartam occupato nel lontano 2012 da un conoscente, assegnatario del bene giust decreto di assegnazione del 13/12/1985, sicché dovrebbe configurarsi una mera successione nel possesso del medesimo appartamento.
Ad avviso della ricorrente, per la configurabilità del reato occorrono due requi la permanenza nell’immobile “invito domino da parte di chi sia già in possesso bene”, e la limitazione delle facoltà di godimento da parte dell’assegnatario invece, nel caso di specie si assume non aver mai proposto azione civile pe recupero del godimento del bene, né proposto querela per denunciare l spossessamento.
CONSIDERATO IN DI RMO
Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti.
Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile per la su genericità, oltre che per la sua manifesta infondatezza.
Come rilevato dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, infatti, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per ome autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza d condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 16/10/2019, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Rv. 274760), e tal onere di allegazione non risulta soddisfatto dalla ricorrente.
Il motivo, peraltro, è anche manifestamente infondato, atteso che, in tema d motivazione dei provvedimenti cautelari, la previsione di “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all’art comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, imp al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attri compendio indiziario, un significato coerente all’integrazione dei presuppos normativi per l’adozione della misura e non implica, invece, la necessità di riscrittura “originale” degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle cautelari (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, Rv. 266428, che, in motivazione, precisato che è legittima la motivazione “per relationem” che risponda ai predet parametri decisionali di ordine normativo, mentre devono ritenersi no corrispondenti all’obbligo di “autonoma valutazione”, oltre alle motivazio “graficamente assenti”, quelle caratterizzate da un percorso motivazional sostanzialmente mancante o meramente apparente).
Con specifico riferimento ai provvedimenti cautelari reali, in particolare, rilevato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigen cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma pri lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando “per relationem”, gl elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiest pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predet elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applic della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Rv. 268113).
Nel caso di specie, il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, lungi dal presentarsi come meramente apparente, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui l’ordinanza genetica non difettava di autonoma valutazio dei presupposti dì legge, conformandosi ai principi di diritti riconosciuti da qu Corte di Cassazione ai fini della configurabilità del reato contestato.
La stessa giurisprudenza invocata dalla ricorrente (Sez. 6, n. 30774 d 20/06/2018, Rv. 273658) in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, peraltro, ha rilevato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi dì colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 apr 2015, è osservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutt o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per cia contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi dì fatto rit decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o dì imputazio descrittive di fatti commessi con modalità “seriali”, non è necessario che il giu ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricor
ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risul evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Conf. n. 30 2018 e n. 30777 del 2018, n.m.)
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha soddisfatto tale esigen evidenziando come dalla lettura complessiva del decreto di sequestro preventiv sia emersa la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione cri degli elementi prospettati con la richiesta del pubblico ministero, nonostan numero di posizioni esaminate e degli indagati coinvolti nelle vicende delittu sovrapponibili, come rivelato anche dalla “sussunzione in concisi schemi sinott per ciascuna delle unità immobiliari e quindi per ciascuno degli indagati compresa senza dubbio la parte ricorrente), di tutti gli elementi di fatto suffic ad integrare il fumus commissi delícti del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata).
L’autonoma valutazione, da parte del AVV_NOTAIO, degli elementi portati alla s conoscenza, del resto, non può ritenersi smentita dal rilievo difensivo secondo i precedenti giurisprudenziali richiamati dal decreto di sequestro preven sarebbero gli stessi già evocati dal pubblico ministero, sia pure in diverso o nella sua richiesta, atteso anche che la ricorrente nemmeno indica dive orientamenti giurisprudenziali idonei a contrastare la giurisprudenza post fondamento del provvedimento contestato.
2. GLYPH Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in primo luogo quanto la mera prospettazione, da parte della ricorrente, de circostanza secondo cui la stessa – o, almeno, il coniuge COGNOME NOME NOME avr ricevuto le chiavi dell’immobile sequestrato dallo stesso assegnatario di que comunque non è idonea ad escludere il fumus commissi delicti riconosciuto dal giudice della cautela, in primo luogo perché dal provvedimento impugnato emerge soltanto che dalla certificazione in atti il nucleo familiare della ricorrente r possesso dell’immobile dal 2005. Peraltro, correttamente il Tribunale del ries si è conformato alla giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo “invasione” idonea ad integrare il reato di cui all’art. 633 cod. pen. va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell’edificio altrui allo scop occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i mod con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito d clandestinità e risultando irrilevante che gli occupanti siano legati da rapp parentela con l’assegnatario – circostanza nemmeno dedotta nel caso di specie o possano aver corrisposto ì canoni di locazione all’Istituto proprie dell’immobile (Sez. 2 , n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792), sicché integra reato di cui all’art. 633 cod. pen. anche la condotta dì chi, inizialmente ospita
titolo di cortesia dall’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubb vi permanga anche dopo l’allontanamento dell’avente diritto, comportandosi come “dominus” o possessore (Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828, che in motivazione ha precisato che anche la “mera ospitalità” non costituisce u legittimo titolo per l’occupazione dell’immobile). Né può ritenersi inesisten meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato, atteso che il Tribunale ha evidenzi che, per quanto la RAGIONE_SOCIALE Municipale del Comune di Caivano con delibera del lontano 16/3/2004 abbia dato inizio ad una procedura dì “normalizzazione della situazione al Parco Verde”, che avrebbe potuto esitare anche in un’assegnazione definitiva per gli occupati in regola con i requisiti di assegnazione e pagamenti almeno dal 2001, tale procedimento non ha avuto alcun esito, almeno con riferimento alla ricorrente.
GLYPH La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento d spese processuali, nonché di una somma che, considerati i profili di col emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila in favore del Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, 1 1 11 giugno 2024
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