Occupazione Abusiva Immobile: Quando lo Stato di Necessità Non Basta
L’occupazione abusiva immobile è una problematica sociale e giuridica complessa. Spesso, chi compie questo atto lo fa spinto da una grave necessità abitativa. Ma fino a che punto la legge può giustificare tale comportamento? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 111/2024) fa luce sui rigidi confini della scriminante dello stato di necessità, ribadendo che non può essere una soluzione a problemi abitativi cronici.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda due persone che avevano proposto ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Trieste. Erano state condannate per aver occupato abusivamente un immobile. La loro difesa si basava principalmente su due argomenti:
1. Il riconoscimento dello stato di necessità, sostenendo di aver agito per far fronte a un’esigenza abitativa impellente.
2. In subordine, per uno degli imputati, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte d’Appello aveva respinto le loro richieste, e il caso è così giunto all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Occupazione Abusiva Immobile
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando di fatto la condanna. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei presupposti necessari per l’applicazione delle scriminanti invocate dagli imputati. La Corte ha ritenuto le argomentazioni della difesa manifestamente infondate, aderendo a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione dello stato di necessità. I giudici hanno chiarito che questa scriminante può giustificare un’occupazione abusiva immobile solo in presenza di condizioni molto specifiche e restrittive. Secondo la Corte, lo stato di necessità richiede:
* Un pericolo attuale e transitorio: La minaccia di un danno grave alla persona deve essere imminente e temporanea. Non può trattarsi di una necessità stabile e permanente, come quella di trovare un alloggio definitivo.
* Assoluta necessità della condotta e inevitabilità del pericolo: L’occupazione deve essere l’unica e ultima risorsa possibile per evitare il danno. Se esistono alternative, anche se scomode (nel caso di specie, la residenza paterna di una delle ricorrenti), la scriminante non opera.
La Corte ha specificato che invocare lo stato di necessità per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa snaturerebbe la funzione della scriminante, che è quella di far fronte a emergenze e non a bisogni strutturali.
Inoltre, è stato rigettato anche il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che l’occupazione avesse causato gravi disagi agli altri coinquilini dello stabile, un elemento che esclude la minima offensività del comportamento. A ciò si aggiungeva l’assenza di elementi positivi da valorizzare e la presenza di precedenti a carico di uno degli imputati, fattori che hanno contribuito a confermare la gravità del fatto e l’adeguatezza della sanzione.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: l’emergenza abitativa, per quanto socialmente rilevante, non costituisce di per sé una giustificazione automatica per l’occupazione abusiva immobile. Lo stato di necessità è un istituto eccezionale, applicabile solo a situazioni di pericolo imminente e non altrimenti evitabile. La decisione sottolinea come il sistema giuridico, pur tenendo conto delle difficoltà individuali, debba bilanciare il diritto all’abitazione con la tutela del diritto di proprietà e la convivenza civile. Di conseguenza, chi si trova in una situazione di difficoltà abitativa deve percorrere le vie legali e i canali di assistenza sociale, poiché l’occupazione illegale di un immobile difficilmente potrà trovare giustificazione in un’aula di tribunale.
Lo stato di necessità può giustificare un’occupazione abusiva immobile?
Sì, ma solo a condizioni molto rigide. La scriminante opera unicamente se l’occupazione è l’unica via per salvarsi da un pericolo attuale, transitorio e inevitabile di un danno grave alla persona. Non può essere usata per risolvere un problema abitativo permanente.
Perché la mancanza di un alloggio non è stata considerata una valida causa di necessità in questo caso?
Perché la necessità di un alloggio era un’esigenza abitativa definitiva e non un pericolo transitorio. Inoltre, la Corte ha rilevato la potenziale esistenza di soluzioni alternative, come la residenza paterna per una delle ricorrenti, il che escludeva l’inevitabilità della condotta illecita.
Per quale motivo è stata esclusa la particolare tenuità del fatto?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché l’occupazione ha causato gravi disagi agli altri inquilini dello stabile. Questo impatto negativo, unito alla gravità intrinseca del comportamento e ai precedenti di uno degli imputati, ha impedito di considerare l’offesa come di minima entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 111 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 111 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GRADO 11 14/08/1977 COGNOME NOME nato a MONFALCONE il 26/07/1993
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui si lamenta il manc riconoscimento dello stato di necessità, è manifestamente infondato a fronte del consolida orientamento per cui l’abusiva occupazione di un bene immobile è scrinninata dallo stato d necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, solo quando ricorrano, per tutt il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della seminante, quali necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo, cosicché la stessa potrebbe al più e invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla neces – pur in presenza della residenza paterna per Maz2:ella, peraltro, e della mancanza di alt soluzioni concretamente praticate da NOME – di reperire un alloggio al fine di risolvere i definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Torto Rv. 278520).
Considerato che la particolare tenuità del fatto, oggetto del secondo motivo di COGNOME, stata argomentatamente esclusa per i gravi disagi arrecati agli altri coinquilini dello stab trattamento sanzionatorio, censurato da NOME, discende dalla suddetta gravità e dall’assenza d elementi positivi valorizzabili nella pienezza della giurisdizione di merito, nonché, per l’im anche dei significativi precedenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il CI liere estensore
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Il Presidente