Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11760 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11760 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ERICE il 07/11/1983 NOME nato a ERICE il 16/06/1989 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
preso atto che il difensore dei ricorrenti, Avv. NOME COGNOME che aveva chiesto la discussione orale, non Ł comparsa all’odierna udienza.
RITENUTO IN FATTO
La difesa di NOME COGNOME e di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/09/2024, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 633-639bis cod. pen. per aver abusivamente occupato un immobile di proprietà dell’Istituto autonomo delle case popolari.
1.1 Al riguardo il difensore – premesso che era stata trasmessa allo I.A.C.P. una dichiarazione sottoscritta da NOME COGNOME dichiaratasi assegnataria dell’immobile, con la quale comunicava che nell’appartamento aveva ospitato una famiglia, composta dagli odierni imputati, che aveva lasciato nel possesso dello stesso, e che il giudice aveva rilevato che il consenso dell’assegnataria non potesse escludere la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, anche perchØ la COGNOME non aveva mai sottoscritto il relativo contratto di locazione, eccepisce che il giudice aveva accertato la possibilità che gli imputati fossero consapevoli della mancata sottoscrizione del contratto tra l’assegnataria e lo I.A.C.P. e degli effetti che ne conseguivano, senza tuttavia indicare da quali dati probatori emergeva tale certezza; si evidenziava inoltre, come i rapporti tra l’assegnataria e lo I.A.C.P. non fossero certamente conoscibili dai ricorrenti e che l’apparente titolarità e la normale conclusione dell’iter di assegnazione costituivano circostanze idonee ad escludere quanto meno l’elemento soggettivo del reato, a prescindere dalla situazione concretamente in essere tra lo I.A.C.P. e la Fedele.
1.2 Il difensore rilevava inoltre come la recidiva fosse stata riconosciuta in base alla mera
presenza di precedenti condanne a carico degli imputati, peraltro senza nemmeno specificare quali fossero tali condanne; inoltre, il giudice avrebbe dovuto spiegare da quali elementi sarebbe emerso che il delitto in commento assurgeva a circostanza comprovante una maggiore colpevolezza o riprovevolezza da parte dei rei.
1.3 Il difensore osserva che, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME la decisione impugnata appariva errata anche sotto il profilo della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati in relazione al secondo e al terzo motivo proposto.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia ” contra ius ” in quanto privo del diritto d’accesso, cosicchØ la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (cfr., Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277019).
Sul punto specifico, si veda anche Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, COGNOME, Rv. 284792, secondo cui ‘integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtø del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest’ultimo, comportandosi come “dominus” o possessore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'”invasione” va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell’edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità e risultando irrilevante che gli imputati avessero corrisposto i canoni di locazione all’Istituto proprietario dell’immobile)’.
Nella motivazione della sentenza COGNOME si evidenzia che ‘il reato di invasione deve, dunque, ritenersi configurabile ogniqualvolta si occupa un immobile sine titulo e come occupazione di un immobile sine titulo devono considerarsi le condotte di chi subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore ovvero di chi occupa l’immobile a titolo di mera cortesia o ancora, come nel caso oggetto di scrutinio, in virtø di un rapporto di parentela con l’originario e legittimo assegnatario. La conseguente “occupazione” deve ritenersi, pertanto, l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione’.
Si Ł accertato che la persona che occupava precedentemente l’immobile non aveva sottoscritto alcun contratto di locazione: il permanere nell’immobile occupato integra in ogni caso il reato contestato.
1.2 Relativamente alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte Ł costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, Ł richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.
Nel caso in esame, la Corte di appello non ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag. 7 della sentenza impugnata, in quanto sono state evidenziate soltanto le precedenti condanne
riportate dai ricorrenti, senza alcuna precisazione di quali condanne si trattasse e se le stesse fossero indicative di una maggiore propensione a delinquere; la motivazione deve quindi essere ritenuta carente, essendo il giudice tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato ” sub iudice “.
1.3 Quanto alla richiesta di sospensione condizionale formulata nell’interesse della Abis, la Corte di appello si Ł limitata ad affermare che ‘per le medesime ragioni, non potendosi ritenere che l’odierna imputata si asterrà in futuro dal porre in essere ulteriori condotte delittuose, non sussistono le condizione per concederle la sospensione condizionale della pena’, incorrendo quindi nel medesimo vizio di motivazione (da ritenersi del tutto apparente) riscontrato a proposito della recidiva.
Per le considerazioni ora esposte, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sui punti evidenziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME sui punti del riconoscimento della recidiva e della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Lipari Pietro sul punto del riconoscimento della recidiva. dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio nei confronti di NOME e di COGNOME Pietro sui predetti punti. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così Ł deciso, 11/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME