Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9466 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9466 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 633-639bis cod. pen., non Ł formulato in termini consentiti dalla legge, in quanto meramente rivalutativo, a fronte di una motivazione esente da vizi logici (cfr. pp. 23, ove si dà adeguatamente conto della ritenuta permanenza dell’occupazione per un tempo apprezzabile);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen. Ł manifestamente infondato, poichØ i giudici di appello, p. 3, hanno argomentatamente ritenuto l’abitualità della condotta (e, in primo grado, p. 4, era stata altresì sottolineata l’ininterrotta permanenza, anch’essa ostativa all’esimente; cfr. Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 3579/2026
CC – 03/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO