Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41839 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POTRA NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, co del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; l’AVV_NOTAIO, con conclusioni s ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME per reato di occupazione abusiva di circa diciotto meri quadri di terreno pubblico nella
“Campo dei fiori”, a Roma; l’occupazione era funzionale ad estendere l’area util come “dehor” del ristorante gestito da NOME.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (art. 522 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: stato violato il diritto ad una sentenza corrispondente all’accusa, considerato che, di imputazione, non si faceva riferimento al locale, gestito da NOME, sito in INDIRIZZO“, bensì ad altro locale sito, sempre in Roma, ma in INDIRIZZO;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato rispett prescrizioni previste dall’art. 360 cod. proc. pen.: la misurazione della porzione invasa integrerebbe un accertamento “non ripetibile”, che avrebbe richiesto l’osser degli adempimenti previsti dall’art. 360 del codice di diritto; l’omissione determi l’inutilizzabilità della misurazione; peraltro la misurazione non sarebbe corret emergerebbe dalle contraddittorie dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME
2.3. violazione di legge (artt. 633 e 639-bis cod. pen.) e vizio di motivaz ricorrente sarebbe addebitabile esclusivamente l’ampliamento abusivo del 27 luglio 2 invero modesto, e sanzionabile con il pagamento della indennità di occupazione tratterebbe, peraltro, di un’occupazione (a) non permanente, tenuto conto del fatt tavoli e le sedie venivano rimossi quotidianamente, (b) non offensiva, tenuto conto posizione del locale.
2.4. violazione di legge (art. 633 cod. pen.) e vizio di motivazione: gli elemen a sostegno della condanna sarebbero contraddittori;
2.5. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di punibilità prevista dall’articolo 131-bis cod. pen.: la stessa avrebbe dovut riconosciuta, tenuto conto che a COGNOME sarebbe addebitabile una sola condo invasione, ovvero quella verificatasi il 27 luglio del 2017, mentre le altre sarebbero riferite all’attività di un precedente amministratore;
2.6. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione: il reato co in relazione al tempo in cui era stato commesso, prevedeva una pena alternativa, tu la scelta di applicare la pena detentiva, invece di quella pecuniaria, non sarebbe da adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.Con riferimento alla correlazione tra accusa e sentenza il collegio riaffer per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi ele
essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta pre legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui sca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confr puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di ga e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051).
In sintesi la violazione del diritto ad essere condannati in coerenza con l’a rilevabile quando la condotta ricostruita in sentenza è stata oggetto di e contraddittorio processuale.
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte d’appello (pag. 2 d sentenza impugnata), il ricorrente si è difeso nel corso di tutta la progressione pro proprio dalla invasione consumata nella piazza romana di “Campo dei fiori”, sicché no è verificata nessuna violazione concreta del diritto di difesa.
1.2. Sono infondate anche le doglianze proposte con il secondo motivo diret contestare l’utilizzabilità delle misurazioni dello spazio invaso.
La misurazione contestata deve, infatti, essere inquadrata come “rilievo” e come “accertamento tecnico”.
Sul punto il collegio riafferma che, mentre il rilievo consiste nell’attività di r dati pertinenti al reato, l’accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazi secondo canoni tecnico- scientifici (Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009, COGNOME, Rv. 24 – 01; Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008, Pannone, Rv. 239101).
Il rilievo, atto urgente, affidato alla polizia giudiziaria consente di raccog rilevanti per l’accertamento penale, e per essere inquadrato come tale, deve essere effettuato senza fare ricorso a specifiche competenze tecnico-scientifiche. S di una attività svolta dalla polizia giudiziaria e disciplinata dagli artt. 354, 356 di rito; il difensore dell’indagato può assistere alla effettuazione dei rilievi, ma giudiziaria non grava alcun onere di notifica.
Deve essere chiarito che il fatto che i rilievi siano “irripetibili”, come av regola, quando si constata lo stato di luoghi che patisce successive modifich implica la loro attrazione nell’area degli accertamenti tecnici irripetibil diversamente dai rilievi, sono caratterizzati non solo dalla “irripetibilità” d investigativa, ma dalla natura tecnico-scientifica dell’accertamento. Ciò che e “rilievo” dall’area di operatività dell’art. 360 cod. proc. pen. non è, dunqu eventuale natura irripetibile, quanto il fatto che lo stesso possa essere svol particolari competenze tecniche.
La polizia giudiziaria, quando effettua i rilievi si limita infatti a constat osservato, ed a riversare i dati rilevati in una annotazione, che, nella misura in cu una situazione “irripetibile” può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento le altre Sez. 1, n. 23156 del 09/05/2002, Maisto, Rv. 221621, in relazione al prel polvere da sparo, c.d. “stub”; nello stesso senso Sez. 3, n. 26189 del 28/03/2019; 276081 relativa alla annotazione che descrive lo stato dei luoghi).
Nel caso in esame la misurazione della porzione della piazza ” Campo dei fiori” in da sedie e tavoli del locale di COGNOME, come ritenuto legittimamente dalla Corte di è un’attività materiale, che è stata svolta senza fare ricorso a particolari co tecnico scientifiche, sicuramente inquadrabile come rilievo e sottratta allo statuto dall’art. 360 cod. proc. pen. .
1.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso che contestano la motivazione in alla conferma della responsabilità non superano la soglia di ammissibilità in qua risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove raccolt
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazion legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può ef alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degl raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero tr devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienz altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Contrariamente a quanto dedotto, la motivazione in ordine alla conferma de responsabilità non si presta a censure ed affronta, in modo persuasivo ed esaustivo le questioni proposte con l’atto di appello.
La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione logica ed esente da censure, ch prove raccolte indicassero che COGNOME avesse occupato illegittimamente, per sua at di ristorazione, parte della piazza di “Campo dei fiori” e che tale fatto non potes inquadrato come “modesto”, dato che l’area occupata illegittimamente misurava ol diciotto metri quadri e che, contrariamente a quanto allegato dalla difesa, influente sulla accertamento di responsabilità il pagamento della tassa di occupazion precisava che il fatto che le suppellettili non fossero stabili era una car dell’invasione che non interrompeva la condotta criminosa, tenuto conto della sistema del posizionamento delle suppellettili.
Il collegio rileva infine che a COGNOME era stata addebitata solo l’occupazione a il 27 luglio 2017, oltre che al mancato ripristino dello stato dei luoghi, modi invasioni addebitabili ai precedenti amministratori del locale (pag. 4 della s impugnata).
1.4. Non supera al soglia di ammissibilità la contestazione, proposta con il q motivo in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dal 131-bis cod. pen..
La doglianza non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte d’appel persuasiva e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Cassazio relazione alla identificazione delle condizioni che devono ricorrere per riconosc particolare tenuità del fatto.
Alla base della applicazione della causa di non punibilità l’intera motivazione dà di una condotta ritenuta, con giustificazione persuasiva, affatto modesta, in reiterata e caratterizzata da un dolo di significativa intensità. Tali circostanze la Corte di merito, indicano un grado di colpevolezza incompatibile con la concessi dell’invocato beneficio.
La motivazione contestata, sul punto, non si presta ad alcuna censura.
1.5. Non è fondato, infine, l’ultimo motivo che contesta la determinazione trattamento sanzioNOMErio.
La scelta di applicare la pena detentiva e non quella pecuniaria, come richiesto difesa di COGNOME, risulta motivata sulla base di una valutazione di complessiva gravit condotta, desumibile dalla sua persistenza, dalle modalità (era stata interessata significativa della píZ”za), e dalla correlata intensità del dolo.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, dalla pena venivano escluse le condotte invasione accertate prima del 27 luglio, che venivano ritenute non riferibili a COGNOME della sentenza impugnata).
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2024
DEPOSITATO IN CANCELLARIA