Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4947 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4947 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni dell’imputato per violazione dell’art. 62 cod. pro. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la Corte di merito, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha correttamente indicato come tali dichiarazioni, apprese tra l’altro prima dell’inizio del procedimento a suo carico, siano state riferite dall’operante di p.g. in sede dibattimentale unicamente quale giustificazione per il successivo sopralluogo effettuato dagli inquirenti – nel quale è emerso che l’imputato avesse occupato abusivamente un alloggio del comune – senza che dunque assumessero diverso e più penetrante valore probatorio;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, co motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-6), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la Corte di merito ha motivato il diniego della speciale causa non punibilità sulla scorta di considerazioni logiche e puntuali – tra cui il lungo lasso di tempo in cui si è perpetrata l’occupazione abusiva e il conseguente danno economico patito dal comune – non censurabili in sede di legittimità;
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che denuncia la mancata concessione delle sanzioni sostitutive è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili (primo fra tutti la reiterazione nel tempo della condotta illecita) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sul rispetto delle prescrizioni imposte in sede di applicazione delle sanzioni sostitutive, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.