Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3764 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Roma il 4/6/1971 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 3/6/2024 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente avv. NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe che in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 30/10/2023 ha rideterminato la pena a lei inflitta riconoscendo il vincolo della continuazione con il delitto di cui all’art. 633 c.p., già giudicato con decreto penale di condanna emesso in data 14/4/2026, irrevocabile il 23/6/2016.
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2.Deduce la ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. art. 157 cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuto che la prosecuzione dell’occupazione abusiva integrasse una nuova ipotesi di reato e non un unico delitto.
3.Deduce, con il secondo motivo, la mancata declaratoria di prescrizione in relazione al reato di cui all’art. 633 c.p. la cui decorrenza doveva iniziare dal 23/9/2016 data della irrevocabilità del decreto penale di condanna.
Con il terzo motivo violazione di legge (in relazione all’art. 163 cod. pen.) per l’omessa valutazione, anche d’ufficio, circa la concedibiltà della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché propone motivi manifestamente infondati.
2.0sserva il collegio, quanto ai primi due motivi tra loro connessi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che il collegio condivide, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. l nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Rv. 274458; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019).
Ed è quanto avvenuto nel caso di specie ove il protrarsi dell’occupazione dopo il decreto penale di condanna del 14/4/2016, irrevocabile il 23/9/2016, ha dato luogo ad un nuovo delitto il cui termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi, non era spirato alla data della sentenza di appello (3/6/2024) perché, considerato il rinvio d’ufficio dovuto all’emergenza epidemiologica (ex art. 83, co. 9, D.L. n. 18/2020 ) dell’udienza già fissata al 19/5/2020, al termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei ( decorrente dal 27/9/2016 come indicato nel capo di imputazione) originariamente calcolato al 27/3/2024 ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen, devono aggiungersi gg. 73 di sospensione pari all’intervallo intercorrente tra il 19 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 (cfr.
par. 10 sent. Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432), con la conseguenza che il termine di prescrizione è maturato 1’8 giugno 2024, successivamente alla sentenza di appello.
3.11 terzo motivo è non consentito.
Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596; Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, Rv. 285413)
La COGNOME non ha mai richiesto neppure genericamente la concessione del beneficio della sospensione della pena con la conseguenza che nessun rilievo può muoversi, sul punto, alla sentenza impugnata.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2024