Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44227 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza in data 19/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI PA-
NOME COGNOME nato il 15/04/1985 in SVIZZERA LERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Lo Giudice NOMECOGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 19/03/2024 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 27/01/2022 del Tribunale di Agrigento, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen..
Deduce:
Violazione di legge in relazione agli artt. 336 e 529 cod. proc. pen. e agli artt. 633 e 639-bis cod. pen..
Con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che l’edificio occupato non può qualificarsi come bene pubblico, con la conseguenza che non poteva ritenersi configurato il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen..
Secondo il ricorrente l’immobile avrebbe natura privatistica, rientrando nel patrimonio disponibile del Comune.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché in maniera manifestamente infondata sostiene che l’edificio oggetto del reato non può qualificarsi pubblico.
A tale proposito, va ricordato che si definiscono pubblici gli edifici che appartengono a un ente pubblico e che sono destinati a finalità di carattere pubblico, secondo la definizione in tal senso data dalla Circolare Ministero dei Lavori Pubblici, 1° Marzo 1963, N.518.
Entrambi i requisiti ricorrono in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali appartengono a un Ente Pubblico, individuato nel Comune e svolgono una funzione di utilità pubblica, in quanto finalizzata alla creazione di abitazioni da assegnare, a condizioni economiche particolarmente favorevoli, a cittadini con redditi bassi o che si trovino in condizioni economiche disagiate.
Con essi, invero, la pubblica amministrazione si attiva, a livello statale e/o regionale e/o locale, per offrire o agevolare l’accesso ad un alloggio in proprietà, in locazione o in superficie, alla parte di popolazione che per ragioni economiche non può ricorrere direttamente al mercato privato.
Tanto in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 7, n. 27249 del 17/05/2022 Rv. 283323 – 01; Sez. 2, n. 11822 del 05/02/2003, COGNOME, Rv. 223908 – 01; Sez. 2, n. 14798 del 24/01/2003, COGNOME, Rv. 224302 01; Sez. 2, n. 6207 del 13/11/1997, Vido, Rv. 209146 – 01; da ultimo, non massimata, n. 23292 del 01/02/2023, Viri), che ha da tempo avuto modo di chiarire che, ai fini della perseguibilità d’ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici devono considerarsi «pubblici» – secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti rimanendo qualificanti i profili afferenti alla titolarità anche a prescindere dalla concreta destinazione
Da ciò discende che l’occupazione abusiva di un alloggio popolare configura il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. correttamente ritenuto dai giudici di merito.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso il 25/10/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
DA.1•
n
>.