Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44811 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44811 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARMA NOME nato a LAVAGNA il 28/02/1962
avverso la sentenza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. L’avv. NOME COGNOME per la parte civile NOME COGNOME concludeva per il rigetto del ricorso e depositava nota spese.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di occupazione abusiva del demanio concesso in via esclusiva alla società “RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 120, 633, cod. pen.): la querela sarebbe stata p da persona non legittimata, tenuto conto che la società Bagni San Michele non sare stata titolare della concessione all’atto della sua proposizione;
2.2. violazione di legge (art. 633 cod. pen.): la motivazione sarebbe carente ed il in punto di dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo;
2.3. violazione di legge (art. 74 cod. proc. pen.): la società “RAGIONE_SOCIALE costituitasi parte civile, non sarebbe stata titolare di alcuna concessione, né avrebbe patito alcun danno, sicché non avrebbe potuto costituirsi parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.La censura proposta con il primo motivo è manifestamente infondata.
Come correttamente rilevato dalla Corte di appello per la occupazione di un be demaniale la querela non è necessaria, trattandosi di reato procedibile ex officio ai sensi dell’art. 639bis cod. pen..
1.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto con lo stesso si con la logicità della motivazione in un procedimento di competenza del Giudice di Pace, relazione al quale, ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
Solo la carenza “assoluta” di motivazione è assimilabile alla violazione di legge vizio, tuttavia, non si rinviene nella sentenza ricorsa, che, contrariamente a dedotto, presenta una accurata ed esaustiva motivazione in ordine alla prese dell’elemento soggettivo (pag. 4 della sentenza impugnata).
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quan dedotto, la società “RAGIONE_SOCIALE” riveste la veste di persona “danneg dalla occupazione in giudizio ed era legittimata a costituirsi parte civile.
Infatti, alla data del 17 maggio 2018, quando è stato consumato il reato, società aveva la disponibilità del terreno occupato, in ragione della pronuncia d Liguria del 4 maggio 2018, che aveva sospeso l’efficacia del provvedimento di rigetto d domanda di subingresso nella concessione avanzata dalla società RAGIONE_SOCIALE aveva avuto la disponibilità del terreno demanio in forza del provvedimento subingresso del Comune di Rapallo risalente al 4 aprile 2017, poi riformato dal consi di Stato che aveva affidato al Comune il compito di regolarizzare la posizione d società (pag. 3 della sentenza impugnata). La complessità dell’ iter amministrativo che ha caratterizzato la concessione (definitivamente acquisita dalla parte civile il 18.5.20 incide sulla circostanza che all’atto dell’occupazione – il 17.5.2018 – la società co parte civile aveva la disponibilità del terreno demaniale, sulla base del provvedi
n. 6080 del 2.2. 2018 del Tar Liguria e che, pertanto, avesse patito un danno condotta contestata, che ne legittimava la costituzione.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Tenuto conto della carenza di contributi al contraddi processuale rilevabile dalle concise conclusioni della parte civile, il collegio richiesta di liquidazione delle spese.
Il collegio riafferma, infatti, che nel giudizio di legittimità la parte civile h ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria partecipazione all’udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attra memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela d interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e ch previsione di cui all’art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferim discussione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D. 285598; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigett domanda di rifusione delle spese processuali della parte civile COGNOME NOME amministratore unico della società Bagni San Michele.
Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2024
L’estensore il Presid nte