Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26275 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26275 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Siderno il 20-01-1952, avverso la sentenza del 19-09-2024 del Tribunale di Locri; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 settembre 2024, il Tribunale di Locri condannava NOME COGNOME con i doppi benefici di legge, alla pena di 300 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 54 e 1161 del Codice della navigazione, a lui contestato perché, quale titolare della concessione demaniale n. 1/2009 rilasciata dal Comune di Siderno l’8 gennaio 2009 e scaduta il 31 dicembre 2014, che lo autorizzava a occupare una superficie di area demaniale di circa 1.057 mq., arbitrariamente occupava la predetta area, identificata al foglio di mappa n. 32 particella demaniale n. 319 del Comune di Siderno, mediante la realizzazione di una recinzione con tondini in ferro zigrinato e rete metallica al confine est e sud, e al confine nord con muretto sormontato da una ringhiera con ferro battuto; fatto commesso in Siderno dal 31 dicembre 2014 e almeno fino al 17 febbraio 2020.
Avverso la decisione del Tribunale calabrese, COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con il primo, la difesa contesta il giudizio di responsabilità dell’imputato, rilevando che lo stesso è stato fondato esclusivamente sulle dichiarazioni del teste di accusa COGNOME il quale a sua volta si sarebbe basato soltanto sulle risultanze del Sistema Informativo Demaniale; sono rimaste così ignorate le prove contrarie allegate dalla difesa e volte a smentire l’assunto accusatorio rispetto alla natura della particella n. 319, osservandosi in proposito che il Tribunale ha in maniera illogica valorizzato l’inutilizzabilità del dato catastale per escludere la valenza scriminante della prova documentale della correzione catastale offerta dall’elaborato COGNOME, salvo poi utilizzare lo stesso dato catastale quando si è adagiato sulle risultanze del S.D.I., per come dichiarate dal teste COGNOME.
Con il secondo motivo, è stato eccepito il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione della sentenza impugnata secondo cui non vi sarebbe coincidenza nell’ampiezza tra la particella n. 319 e il bene acquistato dal ricorrente da NOME COGNOME dante causa remoto dell’imputato; tale affermazione avrebbe senso solo nel caso in cui la particella n. 319 fosse stata di ampiezza maggiore rispetto al bene oggetto di vendita nell’agosto 1919, mentre i confini dichiarati nel predetto atto notarile del 1919 circoscrivono un’area all’interno della quale ricade la particella n. 319, nel senso che i confini del lotto di 4.800 mq. sono esterni a quelli della particella n 319, di 1057 mq., e non possono che contenerla.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l ‘errone a applicazione della legge penale, in relazione all’accertamento della natura demaniale dell’area occupata, rilevandosi in proposito che a tal fine il Tribunale ha valorizzato affermazioni generiche, senza considerare non solo i dati catastali, ma anche l’atto notarile del 1919, che costituisce la scaturigine della natura privata della particella n. 319.
Con il quarto motivo, è stata infine dedot ta la violazione dell’art. 1161 del Codice della navigazione, rilevandosi che la fattispecie incriminatrice, stante la presenza dell ‘ avverbio ‘ arbitrariamente ‘ , rende la contravvenzione in esame, nell’ipotesi contestata nell’occupazione, necessariamente dolosa, per cui , per la sua integrazione, presuppone la precisa consapevolezza di agire in violazione delle disposizioni amministrative che regolano la materia delle concessioni. Tale requisito sarebbe insussistente nel caso di specie, non essendosi considerato che l’imputato, fondand o l’occupazione del suolo demaniale sulla base dell’atto notarile del 30 agosto 1919 e sulla vendita con scrittura privata stipulata con la signora NOME COGNOME ha sempre ritenuto di natura privata il bene, richiedendo la concessione soltanto per ovviare ai lunghissimi tempi necessari per chiarire la natura di quella particella, essendosi al più in presenza di una condotta colposa.
2.1. Con memoria trasmessa il 28 febbraio 2025, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendone e illustrandone gli argomenti e, in via subordinata, ha invocato la prescrizione del reato, che sarebbe maturata il 17 febbraio 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve rilevarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato non presenta vizi di legittimità.
Al riguardo occorre evidenziare che il Tribunale ha innanzitutto compiuto un’adeguata ricostruzione dei fatti di cui è causa (cfr. pag. 2-4 della sentenza impugnata), valorizzando gli accertamenti compiuti dall ‘ Ufficio Locale Marittimo di Siderno Marina, da cui è emerso che NOME COGNOME ha ottenuto, in data 8 gennaio 2009, la concessione demaniale n. 1/2009 a lui rilasciata dal Comune di Siderno e riferita a un ‘area demaniale marittima , pari a 1.057 mq., insistente nella particella n. 319 del foglio di mappa 32, occupando stabilmente tale area anche dopo la scadenza della concessione, avvenuta il 31 dicembre 2014. Ed invero, a seguito di tale scadenza, il ricorrente, in data 22 giugno 2016, presentava al Comune di Siderno la richiesta di poter beneficiare di una riduzione del 50% sul canone, atteso che, a seguito di forti mareggiate, era stata disposta l’interdizione del lungomare di Siderno con ordinanza del 1° febbraio 2014; tale richiesta tuttavia rimaneva senza riscontro, in base al rilievo che , ai fini dell’applicazione del regime più favorevole, era necessario non solo lo svolgimento di attività non di carattere lucrativo, ma anche che la concessione perseguisse finalità di interesse pubblico e generale, circostanza non ricorrente nel caso di specie, come si evince
dal verbale di sopralluogo della Guardia costiera di Siderno n. 18-2020. Dunque, stante l’interruzione della corresponsione del canone e nonostante le diverse comunicazioni intercorse, il Comune avviava il procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 327 del 1942. È stato altresì evidenziato dal giudice monocratico che, contestualmente alla vicenda concessoria, COGNOME, in data 2 aprile 2009, inoltrava una richiesta di ‘ sclassifica ‘ dell’area ricadente nella particella n. 319, già oggetto di concessione, sulla scorta della vendita avvenuta con atto notarile il 30 agosto 1919 tra il rappresentante dell’Amministrazione Demaniale e tale NOME COGNOME ascendente di NOME COGNOME che a sua volta aveva poi trasferito la proprietà all’odierno ricorrente.
La procedura, tuttavia, nonostante i primi pareri favorevoli rilasciati dalle varie Autorità interpellate, non andava a buon fine, in quanto l’Agenzia delle Entrate , Direzione Provinciale di Reggio Calabria, con nota dell ‘ 11 maggio 2017 e successivamente con relazione del 25 settembre 2018, aveva fatto emergere delle incongruenze e delle criticità rispetto alle dimensioni e al posizionamento dei lotti interessati dalle vendite notarili (tra cui quella del 30 agosto 1919) riguardanti proprio l’area di cui alla citata particella n. 319. Dunque, alla luce di tale accertamento, la sentenza impugnata ha messo ragionevolmente in dubbio le conclusioni del consulente della difesa NOME COGNOME, secondo cui andava riconosciuta la natura privata dell ‘ area oggetto della concessione demaniale.
È stato infatti evidenziato che nell ‘ atto notarile del 1919 era espressamente previsto che si sarebbero dovuti stabilire i precisi confini entro cui doveva rimanere l’arenile venduto, mediante apposizione di termini lapidei, attività che, però, non risulta essere mai avvenuta, essendovi dunque incertezza sull ‘ effettivo posizionamento del lotto all ‘ epoca venduto, tanto più che la porzione di arenile venduta nel 1919 era pari a 4.800 mq., mentre l ‘ attuale particella 319 ricopre un ‘ area di 1.057 mq.; è stato così escluso che vi sia stata una sdemanializzazione tacita dell ‘ area ricadente nella particella 319, non avendo in ogni caso avuto esito positivo il procedimento amministrativo di ‘ sclassifica ‘ intrapreso dall ‘ imputato.
Né è stata ritenuta rilevante, in senso contrario, la circostanza che COGNOME abbia ottenuto in data 12 luglio 2023 la rettifica catastale della particella 319, attestante la proprietà in capo a NOME COGNOME avendo in tal senso il Tribunale richiamato in modo pertinente l ‘ affermazione della giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 2, n. 22339 del 18/01/2019, Rv. 654922), secondo cui il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, per cui il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può, in assenza di altri e più qualificanti elementi e in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi.
1.1. Tanto premesso, il giudice monocratico, ribadita la natura demaniale dell ‘area in questione , ha pertanto legittimamente ritenuto ravvisabile la contravvenzione contestata, stante la persistente (e non contestata) occupazione del tratto di arenile oggetto della concessione demaniale nel frattempo scaduta, risultando l ‘impostazione della sentenza impugnata coerente con il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 34622 del 22/06/2011, Rv. 250976 e Sez. 3, n. 16495 del 25/03/2010, Rv. 246773), secondo cui il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l ‘ esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell ‘ istanza di rinnovo.
1.2. Parimenti immune da censure è il giudizio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato , dovendosi innanzitutto chiarire in proposito che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 5168 del 21/12/2023, dep. 2024, Rv. 285943 e Sez. 3, n. 37165 del 06/05/2014, Rv. 260179), il reato di occupazione arbitraria costituisce fattispecie contravvenzionale a struttura tipicamente dolosa, per cui, ai fini dell ‘ integrazione del reato di cui all ‘ art. 1161 Cod. nav., è richiesta, in ragione dell ‘ arbitrarietà che deve connotare la condotta, la precisa consapevolezza di occupare abusivamente uno spazio demaniale.
Orbene, il Tribunale di Locri, in linea con tale premessa ermeneutica, ha ritenuto il reato integrato anche dal punto di vista soggettivo, rilevando che COGNOME ha agito nella piena consapevolezza dell ‘arbitrarietà dell’occupazio ne, posto che egli ha volutamente persistito nell ‘occupazi one abusiva dell ‘area in questione, pur sapendo che la concessione demaniale era scaduta il 31 dicembre 2014 e che, rispetto all ‘ accertamento della natura privata o demaniale de ll’area in questione era pendente un lungo contenzioso, essendo stato altresì rimarcato che il Comune di Siderno aveva notificato all’imputato , già in data 19 febbraio 2015, l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla decadenza della concessione demaniale marittima, chiedendo nel febbraio e poi nel novembre 2016 il pagamento dei canoni pregressi, che non risultavano più versati sin dal 2011.
Peraltro, l ‘ imputato, con istanza del 7 marzo 2015, aveva chiesto di rinnovare la predetta concessione, manifestando altresì la sua disponibilità a versare i canoni dovuti (senza però provvedere in tal senso), desumendosi da tali elementi sia la volizione che la rappresentazione, da parte di COGNOME, dell ‘ illecita protrazione della occupazione dell’area demaniale negli anni successivi alla scadenza del titolo. Di qui l’infondatezza delle obiezioni in punto di responsabilità, con le quali si sollecita in sostanza una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione questa estranea al perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’ autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Resta solo da precisare che, venendo in rilievo un reato permanente, non risulta maturata la causa estintiva della prescrizione invocata dalla difesa: il reato contestato risulta commesso infatti fino al 17 febbraio 2020, per cui, essendo cessata la permanenza in epoca successiva al 1° gennaio 2020, trova applicazione la previsione di cui all’ art. 159, comma 2, cod. pen., introdotto dalla legge n. 3 del 2019, secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell ‘ irrevocabilità del decreto di condanna.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse d i COGNOME deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19.03.2025