Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 22/12/2023 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 9/6/2022 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati giudicati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e condannati alle pene indicate in dispositivo.
Rilevato che propongono congiunto ricorso per cessazione gli imputati. L’COGNOME contesta l’affermazione di responsabilità, evidenziando che le dichiarazioni degli agenti operanti sarebbero frutto, in realtà, di un loro personale convincimento non sostenuto da prove: nessuna somma di denaro, peraltro, sarebbe stata sequestrata, né sarebbero stati individuati i bagnanti che avrebbero usufruito del servizio di spiaggia. La COGNOME, invece, lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima misura ed il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il comune ricorso è inammissibile, perché – riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
Le doglianze, inoltre, trascurano che la Corte di appello – pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, quanto ad COGNOME, la sentenza ha sottolineato che la responsabilità era stata affermata non sulla base di una mera intuizione degli operanti, ma alla luce di quanto oggettivamente riscontrato, ossia l’allestimento di uno stabilimento balneare del tutto abusivo su area demaniale (profilo diffusamente trattato ma assente nei ricorsi); a fronte di ciò, non rilevava la mancata identificazione dei clienti, né accertare chi fosse proprietario dei vari suppellettili, in quanto il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. risultava pienament integrato già dalla occupazione sine titolo dell’area demaniale. Il ricorrente, peraltro, era stato visto ricevere denaro da varie persone che noleggiavano lettini e ombrelloni. Quanto, poi, alla violazione dei sigilli, in sé pacifica, questa era stat adeguatamente riferita anche all’NOME, trovato sul luogo anche nell’accesso del 21 agosto 2017.
4.1. Rilevato, quanto alla COGNOME, che la motivazione della sentenza risulta congrua e priva di vizi in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La sentenza, infatti, ha sottolineato che la lesion dei beni tutelati non poteva essere qualificata lieve alla luce della gravità della condotta, tradottasi “nello spregio totale della carica e degli oneri di custodia
assunti con la nomina”, che aveva determinato la protrazione dei reati (peraltro su area di notevoli dimensioni e con un elevato numero di attrezzature, ed anche con la presenza di un ristorante) e la sottrazione di alcuni beni alla custodia. In riferimento, poi, alla misura delle circostanze attenuanti generiche (che la Corte di appello ha ritenuto “generosamente concesse”), la sentenza ha sottolineato che la richiesta di un bilanciamento in prevalenza non era sostenuta da alcun effettivo argomento, oltre a non trovare alcuna giustificazione.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua[ e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente