Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30397 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1023/2025
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 12/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 5571/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASANOVA LERRONE il 10/07/1952
avverso la sentenza del 07/01/2024 del TRIBUNALE di Savona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; letta la memoria del 5 giugno 2025 dei difensori del ricorrente, Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso concludendo per lÕannullamento della sentenza impugnata.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 7 gennaio 2024 del Tribunale di Savona che lo ha condannato alla pena di 500 euro di ammenda per il reato di cui allÕart. 1161 cod. nav. perchŽ, quale socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE titolare di concessione demaniale marittima denominata RAGIONE_SOCIALE, ancorchŽ giˆ sanzionato per analoghe condotte con decreto penale di condanna del 21 luglio 2023, aveva continuato ad
occupare, senza averne titolo, il Òpennello di levanteÓ, confinante con la propria concessione demaniale marittima, mediante la posa di ombrelloni e lettini da mare. Il fatto è contestato come accertato in Laigueglia il 18-22 agosto 2023.
1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione sullÕelemento soggettivo del reato non sussistendo (e non essendo stata esaminata) la arbitrarietˆ della condotta.
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕerronea applicazione degli artt. 131-bis e 133 cod. pen. osservando che il decreto penale di condanna indicato nel capo di imputazione è stato tempestivamente opposto e non pu˜ costituire precedente per escludere la particolare tenuitˆ del fatto e determinare lÕentitˆ della pena. é contraddittoria, inoltre, la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche preceduta dalla definizione della vicenda come Òcircoscritta e non lesiva del profilo ambientaleÓ.
2.Con memoria del 5 giugno 2025, i difensori, Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso.
1.Il ricorso è infondato.
2.Incontestata la materialitˆ dellÕoccupazione, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che:
2.1.nellÕambito di normali controlli demaniali era stato accertato, nel luglio 2023, che il ricorrente aveva occupato lÕintero ÒpennelloÓ con ombrelloni, lettini, sedie e quantÕaltro utile per la balneazione;
2.2.il ÒpennelloÓ è una lingua di rocce e sabbia che delimita lÕinsenatura di levante della spiaggia che rende possibile la conservazione dellÕarenile e il progressivo ampliamento del sedime sabbioso;
2.3.per questo fatto nei confronti del ricorrente è stato emesso decreto penale di condanna del 21 luglio 2023;
2.4.il mese dopo, il 18 agosto 2023, la Capitaneria di Porto aveva nuovamente accertato la presenza di tre ombrelloni (e relativi basamenti) e sei lettini sul medesimo pannello in questione nonostante la precedente intimazione;
2.5.la nuova segnalazione di notizia di reato aveva determinato lÕadozione di un sequestro (il 22 agosto 2023) e lÕemissione di un nuovo decreto penale di condanna la cui opposizione aveva generato lÕodierno processo;
2.6.la difesa aveva posto esclusivamente la questione della estensione della concessione demaniale che riguardava solo in minima parte il ÒpennelloÓ, con conseguente insussistenza dellÕoccupazione contestata.
5.Tanto premesso, il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
5.1.Non risulta che il Tribunale fosse stato investito della questione relativa alla sussistenza del dolo di occupazione.
5.2.é noto che, ai fini dellÕintegrazione, sul piano soggettivo, della contravvenzione di occupazione abusiva di spazio demaniale, è richiesta, in ragione della arbitrarietˆ che deve connotare la condotta, la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato (Sez. 3, n. 5168 del 21/12/2023, dep. 2024, Reale, Rv. 285943 – 01; Sez. 3, n. 37165 del 06/05/2014, COGNOME, Rv. 260179 – 01; Sez. 3, n. 29915 del 13/07/2011, COGNOME, Rv. 250666 – 01; Sez. 3, n. 18822 del 3103/2011, COGNOME, Rv. 250010 – 01).
5.3.Nel caso di specie, la materiale sussistenza del reato è stata affermata dal Tribunale sulla base di considerazioni di fatto circa lÕestensione della concessione demaniale e la estraneitˆ alla stessa del ÒpennelloÓ occupato che non sono oggetto di contestazione. Tali fatti costituiscono la proiezione esterna della consapevolezza del ricorrente di aver posto in essere la arbitraria occupazione di una porzione di suolo demaniale estranea alla sua concessione, nŽ questi ha indicato, in sede di merito (tantomeno in questa sede), elementi a sostegno del contrario, della propria consapevolezza cioè -di aver operato allÕinterno della propria concessione (o comunque dellÕerroneo convincimento di non aver travalicato i limiti della stessa), tali da sollecitare una risposta motivazionale che oggi si afferma (infondatamente) assente.
6.Il secondo motivo è infondato.
6.1.La reiterazione della condotta pu˜ essere valutata ai fini della esclusione della particolare tenuitˆ del fatto non rilevando che il precedente decreto penale fosse stato opposto (e non sia dunque irrevocabile) perchŽ, a fronte della identitˆ dellÕoggetto della condotta materiale, è certo che la stessa non solo si è protratta dopo la segnalazione del mese di luglio 2023, nonostante lÕintimazione impartita, ma è proseguita anche dopo la segnalazione del mese di agosto, tantÕè vero che è stato necessario procedere al sequestro dellÕarea demaniale arbitrariamente occupata; ne deriva che il bene protetto dalla norma ha subito una compressione duratura tuttÕaltro che tenue.
6.2.Non vi è infine alcuna contraddizione tra le ragioni della applicazione della pena in misura pari o prossima al minimo edittale (vicenda circoscritta e non lesiva del profilo ambientale) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (la assenza di motivi atti a giustificarle).
6.3.Ed invero, il diniego delle circostanze attenuanti generiche pu˜ essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dellÕimputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, COGNOME, Rv. 195339).
6.4.Non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le statuizioni relative alla determinazione della pena e quelle relative alla applicazione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall’art. 133 cod. pen., si fondano su presupposti diversi (Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888 – 01; Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022 – 01; Sez. 1, n. 2042 del 11/10/1982, dep. 1983, La Fauci, Rv. 157819 – 01, secondo cui non sussiste alcun rapporto di interdipendenza fra la determinazione della misura della pena base e l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e quindi nemmeno un rapporto di incompatibilitˆ fra l’applicazione della pena nel minimo e la esclusione di dette attenuanti). Infatti, le attenuanti generiche, se concesse, operano sulla pena giˆ determinata in concreto ai sensi dell’art 133 cod. pen. e costituiscono un mezzo per rendere la sanzione, in modo più esatto, aderente agli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il caso concreto, cioè per ‘personalizzare’ quanto più possibile la pena medesima allorchŽ la misura in concreto della stessa, entro i limiti edittali, manifesti ancora un margine di sproporzione, con l’adozione dei soli criteri previsti dall’art 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 7522 del 28/02/1977, COGNOME, Rv. 136186 – 01; Sez. 1, n. 6262 del 01/04/1982, COGNOME, Rv. 154373 01). TantÕè che l’applicazione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravitˆ del fatto reato (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246887 – 01; Sez. 5, n. 9472 del 01/07/1998, COGNOME, Rv. 211449 – 01; Sez. 1, n. 4508 del 15/02/1988, Crimenti, Rv. 178095 – 01).
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos’ deciso in Roma, il 12/06/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME