Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5899 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5899 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nata a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
consideratoche il primo motivo risulta aspecifico nella parte in cui si duole della mancata considerazione delle memorie ex art. 121 cod. proc. pen., atteso che il ricorrente non specifica il contenuto delle stesse e la loro incidenza sull’esito decisorio;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, l’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 – 639 bis cod. pen. e il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., sono formulati in termini non consentiti in sede di legittimità, in quanto entrambi risultano meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, opportunamente richiamati a sostegno delle logiche e lineari argomentazioni poste a base della ritenuta piena integrazione del reato ascritta all’odierna ricorrente e alla insussistenza dei presupposti applicativi dell’invocato stato di necessità (si vedano le pagg. 4-6 della impugnata sentenza);
considerato che , dunque, i suddetti motivi sono privi dei requisiti richiesti dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen., non connotandosi per specificità e risultando così meramente apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la complessità delle ragioni che sorreggono il giudizio di responsabilità;
rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l’insussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della integrazione del reato ascritto alla ricorrente, oltre che reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente respinti dalla Corte territoriale, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, prefigurando una diversa lettura degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto messi in evidenza dai giudici di appello, esso prospetta argomentazioni in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, (cfr. Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Rv. 270701 – 01; Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, COGNOME, Rv. 261695 – 01) correttamente applicata al caso di specie;
rilevato che i giudici di merito (si veda pag.5 della impugnata sentenza) hanno
Ord. n. sez. 451/2026
CC – 13/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
correttamente ritenuto configurabile il dolo specifico in capo all’odierna ricorrente, avendo lei stessa ammesso agli operatori di polizia giudiziaria di non avere alcun titolo legittimo per abitare nel cantinato, che aveva provveduto a trasformare in un’abitazione legittima, e presso cui aveva anche spostato la propria residenza, circostanze queste da cui Ł chiaramente desumibile la finalità di occupare lo stabile, non solamente in via transitoria per lo stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen.;
osservato che ancheil quarto motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena, Ł manifestamente infondato, in quanto tenuto conto che secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicchØ sfugge al sindacato di legittimità la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico deve rilevarsi come l’onere argomentativo del giudice sul punto risulta adeguatamente assolto (si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove si Ł ritenuta la congruità della pena determinata dal giudice di primo grado, sottolineando l’impossibilità di procedere ad una ulteriore riduzione della stessa a fronte della prolungata occupazione posta in essere dalla ricorrente);
ritenuto, infine, che la richiesta di procedere all’assoluzione della ricorrente ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., prospettata al punto n. 2) delle conclusioni del ricorso, involge valutazioni di merito precluse alla corte di legittimità;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME