Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13960 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13960 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GINESIO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Cotte di appello di Firenze confermava la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di occupazione abusiva di una porzione di demanio marittimo.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 633 cod. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che non sarebbe stato considerato quanto allegato con l’appello circa la mancata dimostrazione di significative compressioni dell’uso del bene pubblico e circa il fatto che il ricorrent sarebbe limitato a seguire le indicazioni del tecnico COGNOME; a ciò si aggiungeva che non sarebbe stato considerato quanto allegato dal tecnico di parte che aveva rilevato diverse anomalie nella tecnica di misurazione dei terreni in ipotesi occupati;
2.2. violazione di legge (art. 633 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al sussistenza dell’elemento soggettivo: il ricorrente si sarebbe adeguato alle indicazioni del tecnico, sicché non avrebbe avuto consapevolezza dell’illecito contestato; si rimarcava che i tre ombrelloni rilevati oltre l’area regolarmente concessa erano stati subito rimossi
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della tesi alternativa proposta dalla difesa con correlata a violazione della regola di valutazio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”;
2.4. I primi tre motivi non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvo nella richiesta di una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove che non è compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettua alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percor argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
A ciò si aggiunge con espresso riferimento alle censure rivolte nei confronti del mancato rispetto della regola di valutazione de “l’al di là di ogni ragionevole dubbio” che In tema di giudizio di legittimità, l’introduzione nel disposo dell’art. 533 cod. proc. pen. principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dall difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 01).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha offerto una analitica e persuasiva giustificazione in ordine al superamento delle censure già avanzate in appello relativamente al difetto di elemento soggettivo ed alla irregolarità nella misurazione.
La Corte rilevava che non era ragionevole ipotizzare che un sistema di misurazione diverso da quello utilizzato potesse essere in grado di giustificare lo spostamento della
linea fronte-mare di diciassette metri, spazio significativo, rilevabile anche con l’uso di u rotella metrica. Si riteneva inoltre che il convincimento del consulente di parte no supportato da accertamenti tecnici, con esiti antitetici rispetto a quelli conseguiti dall’Uff Marittimo, non fosse idoneo a fondare un giudizio diverso e che, per quanto riguarda la zona retrostante lo stabilimento, la concessione suppletiva non poteva ritenersi idonea a sanare il reato. Con riferimento invece all’elemento soggettivo veniva rilevato come la condotta dell’imputato risultasse sorretta dalla coscienza e volontà di invadere il bene altrui, anche al fine di trarne profitto, tenuto conto che erano stati posizionati ombrell lettini e sedie sdraio sul demanio occupato (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
2.5. Violazione (art. 131-bis cod. pen.) di legge e vizio di motivazione in ordine a mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis cod. pen. che sarebbe illegittimo, tenuto conto della levità della occupazione contestata e del comportamento posto in essere dal ricorrente nell’immediatezza dell’accertamento.
2.5.1. Anche in questo caso il motivo non supera la soglia dì ammissibilità in quanto si richiede una rivalutazione degli elementi posti a fondamento della richiesta di concessione del beneficio, senza alcun confronto con la motivazione relativa al suo diniego, che si presenta completa e persuasiva. La Corte di merito ha infatti ritenuto, con motivazione ineccepibile, che non potesse essere riconosciuta la causa di non punibilità, poiché COGNOME COGNOME era già reso autore di diverse condotte analoghe, il che induceva a ritenere che lo stesso fosse proclive a commettere reati della stessa natura (pag. 6 della sentenza impugnata).
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2024
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