Occultamento Scritture Contabili: la Copia della Fattura al Cliente Diventa Prova Regina
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di occultamento scritture contabili, fornendo un chiarimento fondamentale sul valore probatorio dei documenti fiscali. La decisione sottolinea come la prova della distruzione o dell’occultamento di una fattura possa essere dedotta in via presuntiva, con conseguenze significative per gli imprenditori. Analizziamo insieme la vicenda e il principio di diritto affermato dai giudici.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imprenditore, condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver occultato parte della propria contabilità. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sua responsabilità penale basandosi su un elemento specifico: alcune fatture emesse dalla sua ditta erano state rinvenute presso i clienti destinatari, ma non erano presenti nei registri contabili dell’azienda emittente.
L’imprenditore ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo avviso, la Corte territoriale non aveva adeguatamente provato l’effettivo occultamento, basando la condanna su una mera supposizione.
La Prova nell’Occultamento Scritture Contabili
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che le censure sollevate dall’imprenditore riguardavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva seguito un ragionamento logico e coerente, pienamente conforme ai principi giuridici consolidati, per provare l’occultamento scritture contabili.
Il Principio della Duplice Copia
Il cuore della decisione si basa su un principio fondamentale relativo alla fatturazione. Ogni fattura, per sua natura, viene emessa in duplice esemplare: una copia per il cliente e una per l’emittente, che ha l’obbligo di conservarla ai fini fiscali e contabili.
Partendo da questo presupposto, il ritrovamento di una copia presso il destinatario dell’atto, a fronte della sua assenza nella contabilità dell’emittente, costituisce un grave indizio. Tale circostanza, secondo la Cassazione, permette di desumere logicamente che la copia mancante sia stata deliberatamente distrutta o occultata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non contestava validamente il principio giuridico applicato dalla Corte d’Appello. Il ricorrente si era limitato a criticare la valutazione dei fatti, senza confrontarsi con l’orientamento giurisprudenziale che la Corte territoriale aveva correttamente seguito. La decisione impugnata non era affatto illogica, ma anzi fondata su una presunzione solida e ragionevole.
Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel proporre un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per ogni imprenditore e professionista: la corretta tenuta della contabilità non è un mero adempimento formale, ma un obbligo presidiato da sanzioni penali. La prova del reato di occultamento scritture contabili può essere raggiunta anche per via indiretta. La semplice assenza di un documento fiscale dalla contabilità aziendale, quando la sua esistenza è provata dal ritrovamento di una copia presso terzi, è sufficiente a far scattare una presunzione di colpevolezza che sarà molto difficile da superare. La trasparenza e la diligenza nella conservazione documentale rappresentano, quindi, la prima e più efficace forma di tutela legale.
Come può essere provato l’occultamento delle scritture contabili se i documenti sono mancanti?
La prova può essere raggiunta in via presuntiva. Secondo la Corte, il ritrovamento di una copia della fattura presso il cliente destinatario, a fronte della sua assenza nella contabilità dell’emittente, è un elemento sufficiente a far desumere la distruzione o l’occultamento dell’altra copia.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sollevate non riguardavano la violazione di legge, ma contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di una giustificazione plausibile (assenza di colpa), il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25625 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione relazione all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché non è consenti dalla legge in sede di legittimità in quanto attiene alla valutazione delle prove e a ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critic argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in se di legittimità-, ribadito l’istituzione della contabilità e il conseguente occultamento, desu fatto che alcune fatture rilasciate dalla ditta dell’imputato erano state trovate presso t ciò facendo corretta applicazione del principio – con il quale il ricorrente omette di confro – secondo cui, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento d uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimen dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamen (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, COGNOME, Rv. 274862-01);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.