Occultamento Scritture Contabili: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’occultamento scritture contabili è un reato grave che mina la trasparenza fiscale e commerciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti per impugnare una condanna, sottolineando come un ricorso generico e non specifico sia destinato all’inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire le ragioni della Corte e le conseguenze per chi viene condannato per questo tipo di reato.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000. La condotta, accertata nel settembre 2019, aveva di fatto impedito la ricostruzione del reddito e del volume d’affari della sua impresa.
Contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo: la presunta violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e un’errata valutazione dei criteri per la determinazione della pena (art. 133 c.p.).
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, in quanto generico e privo di critiche concrete e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata.
L’Inammissibilità del Ricorso per Occultamento Scritture Contabili
Il punto centrale della decisione della Cassazione risiede nella natura del ricorso. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è necessario muovere critiche specifiche e argomentate al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a contrapporre una propria valutazione dei fatti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza d’appello.
La Corte d’Appello aveva, infatti, motivato in modo pertinente le ragioni per cui non poteva essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto. La natura permanente della condotta di occultamento scritture contabili e la sua grave conseguenza – l’impossibilità di ricostruire i dati finanziari dell’impresa – sono stati considerati elementi ostativi all’applicazione di tale causa di non punibilità.
La Valutazione sul Trattamento Sanzionatorio
Anche la censura relativa alla determinazione della pena è stata respinta. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano correttamente evidenziato la mancanza di elementi positivi a favore dell’imputato che potessero giustificare una pena ancora più mite. Anzi, la pena di sei mesi era già stata calcolata in misura inferiore al minimo previsto dalla normativa più recente (D.Lgs. 158/2015), applicando il trattamento più favorevole previsto dalla legge in vigore all’epoca dei fatti (ratione temporis).
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha concluso che la motivazione della sentenza impugnata era sorretta da considerazioni razionali e logiche. Le argomentazioni della difesa, al contrario, si configuravano come un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Il compito della Cassazione non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per avere successo, deve basarsi su vizi specifici di legittimità, come la violazione di legge o il vizio di motivazione, e non su una semplice rilettura dei fatti. Per il reato di occultamento scritture contabili, la gravità intrinseca della condotta, che impedisce all’amministrazione finanziaria di esercitare i propri poteri di controllo, rappresenta un ostacolo significativo al riconoscimento di attenuanti o cause di non punibilità come la particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso per occultamento scritture contabili è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e privo di critiche specifiche contro la motivazione della sentenza d’appello. La difesa ha tentato di proporre una diversa valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La Corte d’Appello, con motivazione ritenuta corretta dalla Cassazione, ha escluso la ‘particolare tenuità del fatto’ a causa della natura permanente della condotta di occultamento, che ha reso impossibile la ricostruzione del reddito e del volume d’affari dell’impresa, configurando un’offesa di significativa gravità.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32404 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Nola il 10 novembre 2022, con la quale RAGIONE_SOCIALE era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, in quanto ritenu colpevole del reato di cui all’art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto accertato in Casalnuov settembre 2019.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la violazione dell’art. 133 cod. p manifestamente infondato, in quanto generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale, in modo pertinente, è stata tra l’altr rimarcata (pag. 4) la natura permanente della condotta di occultamento delle scritture contabili che ha reso impossibile la ricostruzione del reddito e del volume di affari dell’impresa, mentr quanto al trattamento sanzionatorio, è stato evidenziato (pag. 5) che non erano stati allegat elementi suscettibili di positivo apprezzamento ai fini di una mitigazione della pena, che peralt è stata irrogata in misura inferiore a quella minima applicabile ratione temporis, essendo stata cioè applicata la più favorevole cornice edittale antecedente a quella di cui al d. Igs. n. 158/20
Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.