Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5662 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 24/10/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che sia accolto il quarto motivo di ricorso e la sentenza sia annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 ottobre 2022, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del 24 novembre 2021, con la quale – per quanto qui rileva – il Tribunale di Gela aveva condannato COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, in qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi, omesso di presentare, pur essendovi obbligato, le prescritte dichiarazioni, sottraendo a tassazione elementi positivi di reddito per un valore superiore alla soglia (in Gela, il 30 settembre 2013 ed il 30 settembre 2014); nonché del reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella medesima qualità, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occultato le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in relazione agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in modo da non consentire la successiva ricostruzione dei redditi e del volume d’affari (in Gela, in date antecedenti e prossime al 1° gennaio 2016).
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. In primo luogo, si denunciano la violazione degli artt. 507 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato l’utilizzabilità, già ritenuta in primo grado, del verbale di contestazione redatto nel 2016 a seguito RAGIONE_SOCIALE verifica fiscale operata dal RAGIONE_SOCIALE, che non costituirebbe atto irripetibile, da acquisire in deroga alle regole sulla formazione RAGIONE_SOCIALE prova. Deduce, inoltre, il difensore che tale atto sarebbe stato formato in violazione del dovere di avvisare il destinatario delle conseguenze dell’atto stesso.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si censurano la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di motivare circa il rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di rinnovazione dibattimentale, con cui s chiedeva di acquisire la comunicazione RAGIONE_SOCIALE notizia di reato che avrebbe permesso di accertare che la documentazione fiscale e contabile era detenuta dal consulente dell’impresa, al quale sarebbe stata da ascrivere una condotta truffaldina ai danni del ricorrente, come di altri imprenditori sul territorio nazionale.
2.3. Con un terzo motivo, si censurano l’erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere in relazione alla deduzione difensiva, che indicava come prove decisive le risultanze documentali fiscali e contabili, in quanto probanti la responsabilità del consulente dell’impresa e la totale estraneità al fatto del ricorrente, testimoniata – oltre che dalla denuncia-querela per truffa – dalle richieste al consulente medesimo per ottenere la documentazione in suo possesso, il cui contenuto risultava altrimenti inconoscibile; con la conseguenza che si sarebbe comunque dovuta escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al ricorrente. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE difesa, la contabilità sequestrata dalla RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE aveva permesso di provare il comportamento doloso del consulente, il quale, pur ricevendo la provvista necessaria per il pagamento delle imposte, non vi aveva provveduto e si era appropriato del denaro; servendosi di altro consulente, l’imputato aveva poi pagato i contributi per i dipendenti, così dimostrando di non essere un evasore totale. Si sostiene, poi, che sarebbe indimostrato un vantaggio patrimoniale in capo all’imputato, anche nella forma del risparmio di spesa.
2.4. Si deduce, infine, l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen. e delle norme incriminatrici, per avere la Corte di appello omesso di dichiarare la prescrizione in relazione ai reati per cui è intervenuta la condanna, i quali invece, calcolate le sospensioni, sarebbero risultati già prescritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che le prime tre censure sono inammissibili in quanto dirette ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). A fronte RAGIONE_SOCIALE ricostruzione e RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
In particolare, il vizio di motivazione deve presentare il carattere RAGIONE_SOCIALE essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa RAGIONE_SOCIALE decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, del credibilità, dello spessore RAGIONE_SOCIALE valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02).
Inoltre, in tema di impugnazione, il requisito RAGIONE_SOCIALE specificità dei motivi implica, a carico RAGIONE_SOCIALE parte impugnante, non soltanto l’onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati RAGIONE_SOCIALE decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (ex plurimis, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112). E la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e nnotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011).
1.1. Tali rilievi si attagliano – come anticipato – al primo motivo di doglianza, con cui formalmente si contesta la violazione degli artt. 507 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., ma sostanzialmente si denuncia il vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità del verbale di contestazione redatto a seguito RAGIONE_SOCIALE verifica fiscale.
La prospettazione difensiva non prende in considerazione la ratio decidendi delle sentenze di primo e secondo grado, secondo cui il convincimento circa la responsabilità penale appare fondato su elementi diversi dal contenuto del processo verbale di constatazione. In ogni caso, l’attività di indagine svolta e i suoi risultati sono stati esposti oralmente dall’ufficiale accertatore, così da superare in radice i rilievi di utilizzabilità, peraltro meramente asseriti, in mancanza di un puntuale richiamo al contenuto del verbale e alle violazioni che sarebbero state poste in essere nell’attività di accertamento.
1.2. Anche il secondo e il terzo motivo di doglianza – che possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla prospettazione difensiva circa una pretesa truffa operata dal consulente fiscale ai danni dell’imputato, tale da escludere quantomeno la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati – sono inammissibili, per analoghe ragioni.
Ancora una volta la difesa non si confronta con la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, la quale evidenzia come l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE truffa sia basata su mere asserzioni difensive contrastate da dati oggettivi, quali: l’effettivo mancato pagamento delle imposte, certamente non imputabile al commercialista, ma alla
4
volontà di evasione dell’imputato; la circostanza – del tutto trascurata nel ricorso – che il rapporto professionale era continuato ancora nel 2016, nonostante la denuncia del 2013 e la detenzione del professionista nel 2012. Il dolo dell’imputato è stato, dunque, correttamente ritenuto sussistente, a fronte di un evidente profitto rappresentato dai risparmi illeciti di spesa, sulla base: RAGIONE_SOCIALE sua scelta di non mettersi in regola con gli adempimenti degli obblighi dichiarativi fiscali; RAGIONE_SOCIALE reiterata non presentazione delle dichiarazioni, anche in epoche successive alla pretesa truffa ai suoi danni; dell’assoluta genericità RAGIONE_SOCIALE prospettazione difensiva, quanto a pretese richieste di documentazione la cui serietà è smentita dal complesso degli atti. Parimenti generiche risultano le deduzioni difensive relative alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE contabilità, non supportate da alcun riferimento puntuale agli atti di causa né da analitici conteggi.
1.4. La quarta censura, riferita alla prescrizione dei reati, è manifestamente infondata. Il termine prescrizionale complessivo è, infatti, di 10 anni, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000. Esso decorre, quanto al reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, dal 90 0 giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni. Il secondo comma di tale disposizione, prevede, infatti che: «Ai fini RAGIONE_SOCIALE disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine». Per il reato di cui all’art. 10 del del d.lgs. n. 74 del 2000, la prescrizione decorre dal momento dell’accertamento dell’occultamento delle scritture contabili, avvenuto nel 2016. I termini non sono, dunque, ancora decorsi e, in ogni caso, non erano decorsi al momento RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in presenza di un ricorso inammissibile.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di C 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 19/10/2023