Occultamento Scritture Contabili: la Cassazione Chiarisce la Prescrizione
Il reato di occultamento scritture contabili è una delle fattispecie più insidiose del diritto penale tributario. Ma quando si può considerare effettivamente commesso e, di conseguenza, da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questi aspetti, confermando un principio fondamentale: la natura permanente del reato sposta in avanti il momento consumativo, con importanti conseguenze per l’imputato. Analizziamo insieme la decisione.
Il Caso: Distruzione di Documenti e Ricorso in Cassazione
Un imprenditore, condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, decide di ricorrere alla Corte di Cassazione. La sua difesa si basava su due argomenti principali: la presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione e l’illegittima applicazione della recidiva reiterata.
Le Argomentazioni della Difesa
Secondo il ricorrente, le scritture contabili erano state distrutte in un momento antecedente all’accertamento fiscale. Di conseguenza, il termine di prescrizione sarebbe già maturato al momento della pronuncia della sentenza d’appello. Sostanzialmente, la difesa tentava di far coincidere l’inizio della prescrizione con il momento della materiale sparizione dei documenti.
L’Occultamento Scritture Contabili e la Natura di Reato Permanente
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le tesi difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella corretta qualificazione giuridica del reato di occultamento scritture contabili.
La Decisione della Corte di Cassazione
I giudici hanno chiarito che questo reato ha natura permanente. Ciò significa che la condotta illecita non si esaurisce in un singolo atto (la distruzione o l’occultamento), ma perdura nel tempo. L’offesa al bene giuridico tutelato, ovvero la trasparenza fiscale e la possibilità per l’Erario di effettuare controlli, continua finché sussiste l’obbligo di esibire i documenti agli organi verificatori.
Di conseguenza, il momento consumativo del reato non è quando i documenti vengono nascosti, ma quando l’accertamento fiscale si conclude. È solo in quel momento che cessa la condotta antigiuridica e, pertanto, inizia a decorrere il termine per la prescrizione.
Inammissibilità del Motivo sulla Recidiva
La Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla recidiva. La ragione è puramente processuale: la questione non era stata sollevata nei motivi di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, infatti, vieta di presentare in Cassazione motivi non dedotti nel grado precedente, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha sottolineato come le doglianze del ricorrente riguardassero una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito avevano fornito una motivazione congrua e logica, ricostruendo i fatti in modo preciso. Avevano ritenuto non credibile la tesi difensiva di un indimostrato smarrimento dei documenti, concludendo che si trattasse di un occultamento deliberato. La Corte ha ribadito che l’obbligo di esibire la contabilità perdura per tutta la durata del controllo fiscale. Pertanto, il reato si è consumato il 23/11/2017, data di conclusione dell’accertamento, e a quella data non era affatto prescritto. L’inammissibilità del ricorso ha poi impedito di considerare ai fini della prescrizione il tempo trascorso dopo la sentenza di secondo grado.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio cruciale in materia di reati tributari. Chi occulta o distrugge la contabilità non può sperare di beneficiare della prescrizione facendo leva sul momento in cui ha materialmente fatto sparire i documenti. Il reato continua a sussistere fino a quando gli organi ispettivi non concludono le loro verifiche. Questa interpretazione estende notevolmente i termini a disposizione della giustizia per perseguire tali condotte, offrendo una maggiore tutela agli interessi dell’Erario e garantendo che gli obblighi di trasparenza fiscale non possano essere elusi con semplici espedienti.
Quando si considera commesso il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili?
Secondo la Corte, il reato si considera consumato non al momento della sparizione fisica dei documenti, ma alla conclusione dell’accertamento fiscale, poiché la legge lo qualifica come un reato di natura permanente, la cui condotta illecita perdura fino alla fine del controllo.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di appello?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle valutazioni probatorie.
Perché il motivo di ricorso sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato presentato nei motivi di appello. Il codice di procedura penale stabilisce che non si possono introdurre nuove questioni per la prima volta in sede di Cassazione, se non erano state oggetto del precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4376 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IVREA il 14/05/1953
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all 10 d.lgs. 74/2000, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla mancata dichiarazione estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata già al momento della pronuncia d sentenza di appello, posto che le scritture contabili erano state distrutte antecedentement data di accertamento del reato e considerato che la recidiva reiterata è stata illegittim ritenuta ed applicata.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in s di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindaca cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar con dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le dedu difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraver disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabil sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha ritenuto non credibile la difensiva secondo cui la documentazione contabile non è stata istituita, e precisato ricorrente, più volte inutilmente sollecitato alla consegna della contabilità, ha inizi accampato scuse per rinviare la consegna e successivamente, durante l’accesso degli operant ha asserito, senza nulla allegare, un indimostrato smarrimento della contabilità, che era evidentemente occultata o distrutta. Risulta così integrato il reato di cui all’art. 10 d.lg nella parte in cui sanziona l’occultamento totale o parziale delle scritture contabili, che h permanente, perdurando l’obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da pa degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato de individuarsi nella conclusione e non nell’inizio di detto accertamento (Sez.3, n.40317 23/09/2021 Ud. (dep. 09/11/2021) Rv. 282340). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La doglianza concernente la recidiva reiterata non è stata dedotta con i motivi di appello inammissibile ai sensi dell’art. 606 comma 3, cod. proc. pen.
Ne segue che il reato, commesso il 23/11/2017, non era dunque prescritto alla data de sentenza d’appello, emessa il 06/05/2024. L’inammissibilità del ricorso preclude, d’altrond computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all’emanazione della sentenza secondo grado.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente