Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1456 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1456 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Milano NOMECOGNOME nato a Praiano il 25/07/1961
avverso la sentenza del 21/02/2023 della Corte d’appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’avvocAgo COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 21 febbraio 2023, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 de 2000 e lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME fino all’H ottobre 2017, avrebbe occultato, relativamente alla “RAGIONE_SOCIALE“, di cui era amministratore, le scritture contabili e gli altri documenti di cui è obbligatori la conservazione, in particolare con riguardo alle fatture emesse nell’anno 2011.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’avvocato NOME COGNOME articolando due motivi, preceduti da una descrizione dei fatti e dello svolgimento del processo in primo grado e in appello.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 420-ter e 178 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, cornma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dell’imputato all’udienza di appello.
Si deduce che l’imputato aveva presentato il giorno prima dell’udienza del 20 febbraio 2023 richiesta di rinvio del procedimento, producendo certificato medico attestante la necessità di tre giorni di riposo, e che la Corte d’appello il 21 febbrai 2023 ha pronunciato sentenza senza esprimersi in ordine al documentato impedimento di partecipare attivamente e coscientemente al processo.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di occultamento di documenti contabili.
Si deduce che il reato deve essere escluso perché è stato possibile ricostruire l’integrale volume degli affari della ditta dell’imputato a seguito della verifi fiscale della Guardia di Finanza, come dimostra l’emissione di avviso di accertamento nei confronti del medesimo per un reddito da capitali non dichiarato pari a 63.259,00 euro.
Nell’interesse del ricorrente, è stata anche presentata memoria dal difensore, avvocato NOME COGNOME
Nella memoria, si ripropongono e sviluppano, in particolare, le censure esposte nel secondo motivo, con riferimento alla configurabilità del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, rilevandosi che è stato comunque possibile effettuare l’integrale ricostruzione del volume di affari della ditta del ricorrent come evidenziato nell’avviso di accertamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la nullità dell’udienza del giudizio di appello del 21 febbraio 2023, e della sentenza pronunciata all’esito di questa, per l’omessa considerazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato.
In effetti, il processo di appello nei confronti dell’attuale ricorrente è st sempre a trattazione scritta ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, come risulta dai verbali di udienza del 15 novembre 2022 e 21 marzo 2023, entrambi relativi a camera di consiglio non partecipata.
Di conseguenza, nel caso di specie, l’impedimento a comparire dell’imputato, siccome prospettato in relazione ad una udienza per la quale – per legge – era esclusa la sua partecipazione, è vicenda del tutto irrilevante, e, quindi, l’omessa motivazione in proposito della Corte d’appello non determina alcuna nullità o inutilizzabilità.
Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, e sviluppate nella memoria, le quali contestano l’affermazione di sussistenza del reato di occultamento delle scritture contabili, deducendo che, nella specie, è stato comunque possibile ricostruire il volume di affari dalla società ed il reddito ricavato dall’imputato.
In effetti, costituisce principio costantemente enunciato dalla giurisprudenza quello secondo cui, in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il re od il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, COGNOME, R. 275005-01, e Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, COGNOME Rv. 274862-02).
Occorre aggiungere che, sempre secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, siccome la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, COGNOME, Rv. 27486-01, nonché Sez. 7, n. 43117 del 22/09/2023, Agostino, non nnassimata).
Nella specie, in particolare, come indicato compiutamente da entrambe le sentenze di merito, dieci fatture attive relative all’anno 2011 (le nn. 1, 2, 3, 8, 1 13, 15, 16, 18 e 22) emesse dalla società di cui era leciale rappresentante l’imputato, la “RAGIONE_SOCIALE, sono state rinvenute solo all’esito di contro incrociati presso altre ditte, senza essere state mai esibite in sede di verific fiscale. La sentenza di primo grado precisa, inoltre, che gli accertamenti bancari
hanno anche consentito di accertare l’avvenuto incasso delle somme indicate nelle fatture attive emesse dalla “RAGIONE_SOCIALE“, ma mai esibite da questa ed acquisite soltanto all’esito dei controlli incrociati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 10/11/2023
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente