Occultamento Scritture Contabili: La Cassazione Sull’Obbligo di Esibizione
Il reato di occultamento scritture contabili, previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. 74/2000, rappresenta una delle violazioni fiscali più gravi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sulla natura di questo illecito e sui requisiti per la sua configurabilità, anche di fronte a presunti vizi procedurali. Analizziamo la decisione per comprendere meglio gli obblighi del contribuente e i criteri di valutazione del dolo specifico.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imprenditore condannato in appello per l’occultamento delle scritture contabili della propria società. La Corte di Appello, pur dichiarando prescritto un altro reato fiscale (capo A), aveva rideterminato la pena per la mancata esibizione dei documenti contabili.
L’imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Un vizio nel procedimento di notifica della richiesta di esibizione, che a suo dire non gli avrebbe permesso di sapere di dover produrre i documenti.
2. L’assenza di dolo specifico, sostenendo che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe facilmente adempiuto, avendo già esibito tali scritture in un precedente controllo presso l’Agenzia delle Dogane.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. La condanna per il reato di occultamento delle scritture contabili è stata quindi confermata. La Corte ha chiarito che l’obbligo di esibire la documentazione fiscale non viene meno per un vizio di notifica e che il dolo specifico può essere desunto da elementi oggettivi.
Le Motivazioni: Analisi del Reato di Occultamento Scritture Contabili
La sentenza si sofferma su tre punti fondamentali che chiariscono la portata dell’art. 10 del D.Lgs. 74/2000.
La Natura Permanente del Reato
I giudici hanno ribadito un principio consolidato: l’occultamento scritture contabili è un reato permanente. Questo significa che la condotta illecita non si esaurisce in un singolo momento, ma perdura per tutto il tempo in cui il contribuente omette di esibire i documenti agli organi ispettivi. L’obbligo di collaborazione non cessa fino alla conclusione dell’accertamento fiscale. Di conseguenza, il reato si considera consumato non con il semplice inizio della verifica, ma con la sua conclusione, momento fino al quale il contribuente ha il dovere di rendere disponibili le scritture.
L’Irrilevanza del Vizio di Notifica
La Corte ha ritenuto irrilevante l’eccezione relativa all’irregolarità della notifica. L’obbligo di conservare ed esibire le scritture contabili è un dovere imposto dalla legge che non dipende da una specifica richiesta formale. L’imprenditore, soprattutto nel contesto di un contenzioso tributario già in corso, era pienamente consapevole del suo dovere di produrre la documentazione necessaria a difendere la propria posizione. Il fatto di non aver adempiuto neanche durante il giudizio tributario è stato considerato un elemento a suo sfavore.
La Prova del Dolo Specifico
Il dolo specifico del reato, ovvero l’intenzione di evadere le imposte o di consentire l’evasione a terzi, è stato considerato ampiamente provato. I giudici hanno valorizzato diversi elementi indiziari:
– L’enorme entità della pretesa tributaria, pari a oltre 8,5 milioni di euro.
– Il trasferimento della sede legale della società in Danimarca, una mossa interpretata come un tentativo di sottrarsi agli obblighi fiscali italiani.
– La genericità dell’affermazione di aver già prodotto i documenti all’Agenzia delle Dogane, non supportata da prove concrete (nel fascicolo processuale erano presenti solo copie parziali).
Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno dimostrato in modo inequivocabile la volontà dell’imprenditore di ostacolare l’accertamento fiscale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione in esame rafforza l’idea che gli obblighi di trasparenza fiscale non ammettono scorciatoie o pretesti formali. Per gli imprenditori e i professionisti, le implicazioni sono chiare:
1. Obbligo costante: L’obbligo di conservare e rendere disponibili le scritture contabili è assoluto e perdura per tutta la durata dei controlli fiscali.
2. Irrilevanza dei vizi formali: Appigliarsi a vizi di notifica per giustificare un’omissione è una strategia difensiva debole e rischiosa.
3. Il dolo si presume dai fatti: La volontà di evadere può essere dedotta da comportamenti oggettivi, come l’entità del debito tributario e le manovre elusive (es. trasferimento della sede all’estero). La collaborazione con il fisco deve essere concreta e sostanziale, non meramente formale.
Quando si perfeziona il reato di occultamento delle scritture contabili?
Il reato si considera perfezionato non con l’inizio della verifica fiscale, ma con la sua conclusione. Essendo un reato permanente, l’obbligo di esibire i documenti perdura per tutto il tempo in cui prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi.
Un difetto nella notifica della richiesta di esibizione dei documenti può escludere la responsabilità penale?
No. Secondo la Corte, anche a voler ammettere un’irregolarità nella notifica, il contribuente è sempre tenuto all’esibizione delle scritture contabili durante una verifica fiscale. L’obbligo non dipende dalla formalità della richiesta ma è imposto dalla legge.
Come viene provato il dolo specifico nel reato di occultamento di scritture contabili?
Il dolo specifico, cioè l’intenzione di evadere le imposte, può essere provato attraverso elementi oggettivi. Nel caso di specie, è stato desunto dal rilevante superamento della soglia di punibilità, dal grande volume d’affari della società e da comportamenti elusivi come il trasferimento della sede legale all’estero.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26643 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26643 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 760 PU – 07/05/2025 R.G.N. 2313/2025
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME StefanoCOGNOME nato a Roma il 26/01/1968, avverso la sentenza in data 17/09/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 17 settembre 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 4 giugno 2021 del Tribunale di Roma, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo A), estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell’occultamento delle scritture contabili di cui al capo B).
Il ricorrente presenta due motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, relativi entrambi al mancato perfezionamento del procedimento di convocazione per il contraddittorio, per cui non sapeva di dover esibire le scritture contabili; se l’avesse saputo, non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad adempiere posto che le aveva già esibite nel corso della verifica presso l’Agenzia delle Dogane nel 2012, quindi mancava il dolo specifico.
Con la memoria difensiva produce la copia della raccomandata relativa alla notifica non perfezionata e insiste nelle sue ragioni, replicando alla requisitoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso Ł nel complesso infondato. GLYPHIl reato di occultamento delle scritture contabili di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 Ł un reato permanente e perdura l’obbligo di esibizione dei documenti fiscali finchØ prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, per cui la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento (tra le piø recenti, Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, COGNOME, Rv. 287669 – 01). Anche a voler ammettere l’irregolarità della notifica, va evidenziato che il ricorrente Ł sempre tenuto all’esibizione delle scritture contabili in pendenza della verifica fiscale, ma nel caso in esame risulta che non ha adempiuto l’incombente neanche nel corso del giudizio contenzioso innanzi al Giudice tributario che si Ł concluso in primo grado con la vittoria dell’Ufficio. Sta di fatto che i Giudici hanno accertato che il Busto, non solo era a conoscenza della pretesa tributaria, pari a euro 8.505.375,57, e non aveva mai prodotto le scritture contabili, ma aveva anche trasferito la sede legale della società in Danimarca. La precedente produzione delle scritture all’Agenzia delle Dogane Ł circostanza dedotta nel secondo motivo in modo generico perchØ non sono specificati i documenti prodotti, mentre agli atti del processo risultano solo delle copie parziali. Ineccepibile, infine, Ł la motivazione sul dolo specifico integrato dal rilevante superamento della soglia di punibilità e dal volume d’affari della società (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 – 01). Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME